CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12316/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 17 presso lo studio del dottore [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e lo difende. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 81/08/13, resa inter partes, in data 11 novembre 201.3. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 81/08/2013, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla C.t.r. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la quale, a parziale modifica della decisione della C.t.p., ha accolto integralmente il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento con cui erano stati rideterminati i redditi relativi agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008. 2. Invero, l'Agenzia medesima, a seguito di verifiche ex art. 38 quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aveva notificato gli atti impositivi, fondati sul riscontro di spese per incrementi patrimoniali e per consumi, rideterminando sinteticamente il reddito del contribuente per il triennio 2006/2008, con conseguente accertamento di maggiori imposte ai fini Irpef e addizionali comunali, nonché con applicazione di sanzioni. 3. Contestando gli esiti dell'accertamento, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il contenzioso, definitosi dinanzi alla C.t.p. di Gorizia con la sentenza n. 127/01/2012, che ha riconosciuto la non debenza delle sanzioni, confermando invece gli atti impositivi quanto alla rideterminazione del reddito. 4. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla C.t.r. del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza impugnata, ha accolto le ragioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito agli esiti reddituali dell'accertamento ritenendo che la documentazione allegata dal contribuente non fosse stata valorizzata dall'Ufficio, che si era invece limitato ad una pedissequa applicazione dei coefficienti di redditività relativi all'applicazione del cd. redditometro. 5. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso censurando la sentenza con quattro motivi, chiedendo la cassazione della sentenza e, ove ritenuti sussistenti i presupposti, la decisione nel merito con rigetto del ricorso Introduttivo. Si è costituito il contribuente, che ha sollevato questioni di inammissibilità del ricorso e nel merito ha contestato le sue ragioni, chiedendone il rigetto; di poi, con ricorso incidentale condizionato ha a sua volta censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza con annullamento degli avvisi di accertamento. 6. In prossimità dell'adunanza camerale del 2 dicembre 2020, il contribuente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere per aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136; all'uopo ha depositato documentazione relativa all'avviso d'accertamento controverso, corredata di moduli F24 relativi alle prime due delle rate dovute. In esecuzione di ciò, il contribuente ha iniziato a pagare le somme in questione, per gli anni in contestazione (ossia 2006, 2007 e 2008), con tre rate annuali e, precisamente, la prima nel maggio del 2019, la seconda in agosto del 2019, la terza nel novembre del 2019, la quarta in febbraio del 2020, la quinta nel maggio del 2020 e la sesta in agosto del 2020 come da documentazione allegata. Considerato che: 1. Con ordinanza interlocutoria resa all'esito della camera di consiglio del 2/12/2020, questa Sezione tributaria ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando al contribuente, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., termine di gg. 90 per notificare all'Ufficio ricorrente la documentazione depositata e relativa alla domanda di definizione agevolata della controversia. 2. Vi è in atti la prova dell'avviso di ricevimento n. 3428/14 della comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Avvocatura generale dello Stato dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 779529680886 ed avente ad oggetto la documentazione afferente la definizione agevolata. 3. Entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato e, pertanto, ai sensi di tale dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. 4. Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso all'esito della