CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 38446/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/9/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di Cardinale e Balsamo e di accogliere quello del pubblico ministero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, che impartisce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2020 la Corte d'appello di Palermo, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti della sentenza del 19 luglio 2019 del Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili delle contravvenzioni urbanistiche di cui agli artt. 44, lett. b), 93 e 95, 64, 65, 71 e 72 d.P.R. 380/2001 (di cui ai capi A, B et C) e del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. (capo D), tutti contestati come commessi fino al 9 luglio 2015, ed erano stati condannati alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa, subordinandone la sospensione condizionale della pena riconosciuta alla sola Balsamo alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, ha eliminato tale condizione al beneficio riconosciuto alla Balsamo, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, limitatamente al punto relativo alla eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena riconosciuta alla Balsamo alla demolizione delle opere abusive, lamentando l'erronea applicazione al riguardo di disposizioni di legge penale, in quanto la subordinazione del beneficio della sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione delle opere abusive risponde alla esigenza di evitare che la condanna rimanga priva di conseguenze concrete e anche di raggiungere l'obiettivo della eliminazione effettiva delle conseguenze del reato. 3. Hanno proposto ricorso congiunto avverso la medesima sentenza anche gli imputati, affidandolo a due motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno denunciato un vizio della motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria a manifestamente illogica nella parte relativa alla esclusione della verificazione della estinzione per prescrizione delle contravvenzioni contestate, in quanto, anche considerando i 55 giorni di sospensione di tale termine e quelli per il differimento d'udienza a causa della emergenza COVID, il termine massimo di prescrizione era comunque decorso tra la data del giudizio di appello (24 settembre 2020) e quella del deposito della motivazione della relativa sentenza (22 marzo 2021). 3.2. Con il secondo motivo hanno lamentato l'errata applicazione degli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/2001, per essere erroneamente stata confermata la loro responsabilità in relazione al reato di cui al capo A pur essendo state realizzate opere che non richiedevano alcuna comunicazione al Genio Civile né alcuna preventiva autorizzazione da parte di tale ente, in quanto, ai sensi dell'art. 94 bis, ti; comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 32 del 2019, tali adempimenti non sarebbero necessari per gli interventi privi di rilevanza, che, come quelli realizzati dai ricorrenti, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiunto degli imputati è inammissibile e quello del pubblico ministero risulta infondato. 2. Il ricorso degli imputati è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, mediante il quale è stato prospettato un vizio della motivazione a causa del mancato rilievo della prescrizione maturata tra la lettura del dispositivo della sentenza di secondo grado e il deposito della relativa motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615, relativa a fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione; conf. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Ne consegue che il motivo di ricorso, fondato esclusivamente sul deposito della motivazione della sentenza impugnata successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, risulta manifestamente infondato, posto che al momento della lettura del dispositivo, cui occorre far riferimento ai fini del rilievo della eventuale prescrizione del reato, tale termine non era ancora decorso in relazione a detti reati e dunque correttamente non ne è stata rilevata la estinzione per prescrizione. 3.2. Il secondo motivo, relativo alla errata affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo B, che riguarda la realizzazione dei lavori abusivi descritti al capo A in zona a rischio sismico senza averne dato preventivo avviso al Genio Civile e in mancanza della preventiva autorizzazione di tale autorità, è inammissibile, sia perché generico, sia perché manifestamente infondato. Mediante tale motivo di ricorso, infatti, si deduce solamente, in modo generico, che le opere realizzate dagli imputati sarebbero prive di rilevanza e non pericolose per la pubblica incolumità, omettendo del tutto di illustrarne le caratteristiche, anche in rapporto alla previsione normativa invocata dagli stessi ricorrenti, e cioè l'art. 94 bis d.P.R. 380/2001, in mancanza di confronto, tantomeno critico, con il relativo punto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale l'identica doglianza sollevata dai ricorrenti è stata disattesa evidenziando che parte delle opere realizzate dai ricorrenti, in particolare il muro di contenimento in pietra, quello in cemento armato, il basamento e i pilastri pure in cemento armato, e la struttura intelaiata costituita da travi in cemento armato e solaio in latero-cemento a due falde per una superficie di circa 140,00 metri quadrati, richiedevano il nulla osta preventivo del Genio Civile, come dichiarato anche dal teste Altomare, delegato di tale ufficio. Tale doglianza, già motivatamente disattesa, come notato, dalla Corte d'appello, implica, in ogni caso, accertamenti in fatto, circa caratteristiche e natura delle opere realizzate dagli imputati, tali da escludere che da esse possa derivare pericolo per la pubblica incolumità, volti a superare il diverso accertamento compiuto dai giudici di merito, che sono preclusi alla Corte di cassazione. 3. Per quanto riguarda il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo, va ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile» (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; conf. Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello, Rv. 237825; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 - dep. 28/01/2014, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252). Nel subordinare il beneficio della sospensione alla esecuzione della demolizione, il giudice ha tuttavia l'obbligo di spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (così Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272503; Sez. 3, n. 17729 del 10/03/2016, Abbate, Rv. 267027; conf. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517, cit.; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466, cit.). Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena non deve, infatti, essere necessariamente subordinato alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata (Sez. 3, n. 38476 4 "Qa del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889, che, in motivazione, ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero). Nel caso in esame la Corte d'appello, nell'accogliere il terzo motivo d'appello della Balsamo, non essendo stato indicato nulla sul punto nella sentenza di primo grado, ha, anzitutto, sottolineato che l'imputata non aveva in precedenza goduto di tale beneficio, e ha, poi, formulato sul suo conto un prognosi positiva di non recidivanza, in considerazione delle ragioni che la avevano indotta a realizzare gli illeciti urbanistici (costituiti dalla necessità di rispondere ai bisogni abitativi suoi e della sua famiglia), ritenendo, proprio in considerazione dei motivi che la avevano indotta a delinquere, che si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Si tratta di motivazione idonea, essendo state indicate le ragioni, non manifestamente illogiche, che hanno indotto la Corte territoriale a formulare tale giudizio prognostico positivo, non censurabile sul piano delle valutazioni di merito in sede di legittimità e neppure contraria a disposizioni di legge penale, in quanto, come evidenziato, l'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non prevede alcunché a proposito della subordinazione della sospensione della pena alla esecuzione della demolizione, che, dunque, nel caso in cui venga imposta deve essere giustificata, occorrendo spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen., si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo. 4. In conclusione il ricorso proposto dal pubblico ministero deve essere rigettato, a causa dell'infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato, e quello proposto congiuntamente dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza e del contenuto non consentito di entrambi i motivi di tale ricorso congiunto. L'inammissibilità originaria del ricorso proposto dagli imputati esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso degli imputati consegue, ex art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che conda