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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 42431/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, previa derubricazione del delitto di tentato omicidio (commesso in Caste! Volturno in data 9 settembre 2018) in quello di rissa aggravata, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 febbraio 2019, con la quale da [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'illustrata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il cautelato, tramite il proprio difensore, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

3. Con requisitoria in data 20 luglio 2023, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

4. Tramite PEC in data 7 agosto e 6 settembre 2023, sono stati trasmessi alla Cancelleria di questa Corte il verbale dell'udienza celebratasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, giustificata dall'intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione

5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata revocata, con provvedimento in data 4 luglio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare oggetto dell'ordinanza della quale si invocava la cassazione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.

Questa Corte, infatti, ha affermato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez.

U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, previa derubricazione del delitto di tentato omicidio (commesso in Caste! Volturno in data 9 settembre 2018) in quello di rissa aggravata, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 febbraio 2019, con la quale da [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'illustrata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il cautelato, tramite il proprio difensore, affidandosi ad un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. 3. Con requisitoria in data 20 luglio 2023, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile 4. Tramite PEC in data 7 agosto e 6 settembre 2023, sono stati trasmessi alla Cancelleria di questa Corte il verbale dell'udienza celebratasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2023 e la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, giustificata dall'intervenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione 5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata revocata, con provvedimento in data 4 luglio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare oggetto dell'ordinanza della quale si invocava la cassazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. Questa Corte, infatti, ha affermato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Rv 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/7/2004, Rv. 228168; da ultimo, Sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere e
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