CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 agosto 2025
Cassazione n. 24132/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3154/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 3154/2022 Numero sezionale 2828/2025 Numero di raccolta generale 24132/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2075/2021 depositata il 15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La lavoratrice in epigrafe, lamentando demansionamento e chiedendo il risarcimento dei danni relativi, impugnava sulla base di tre motivi la sentenza del 15.7.21 della Corte d’appello di Roma che, riconoscendo il demansionamento, aveva escluso il risarcimento del danno per difetto di prova. Resisteva con controricorso il datore, che proponeva ricorso incidentale per un motivo, cui a sua volta resisteva la lavoratrice. In corso di causa, le parti conciliavano la lite in sede protetta. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Le parti hanno sottoscritto conciliazione in data 21.7.23, definendo i loro rapporti in modo integrale anche in relazione alle spese di lite. Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, restando compensate le spese di lite. P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite. Numero registro generale 3154/2022 Numero sezionale 2828/2025 Numero di raccolta generale 24132/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3154/2022 Numero sezionale 2828/2025 Numero di raccolta generale 24132/2025 Data pubblicazione 28/08/2025