Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00640/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 maggio 2014, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Ortanova il 30 dicembre 2011, e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata e ritenuta recidiva, reiterata, specifica ed infra-quinquennale.

2. Il ricorso nell'interesse del Tumolo è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli art. 533 e 535 cod. proc. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 99 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla prova del fatto e all'esistenza dei requisiti per l'applicazione della recidiva, essendo stata l'applicazione della stessa giustificata con il mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le doglianze che si appuntano sull'operata valutazione delle prove constano di rilievi privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata, e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, alla stregua di ciò, come estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

3.2. In aggiunta a tali argomentazioni, va ribadito, che:«Il principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579); il che è quanto accaduto nel caso di specie.

3.3. La motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta, infine, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito l dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del reato di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputato e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Tumolo non solo con la sequela di numerosi e consistenti precedenti figurante a suo carico, ma anche con la realizzazione di una violazione, specifica e recente in tema di prescrizioni afferenti alla misura di prevenzione personale impostagli, suscettibile di dimostrare che l'episodio per cui vi era processo:«lungi dal rivestire carattere occasionale, era espressione della progressione criminosa dell'appellante e della sua persistente pericolosità».

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LA,CLAAA444, D E O S I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 maggio 2014, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Ortanova il 30 dicembre 2011, e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata e ritenuta recidiva, reiterata, specifica ed infra-quinquennale. 2. Il ricorso nell'interesse del Tumolo è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli art. 533 e 535 cod. proc. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 99 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla prova del fatto e all'esistenza dei requisiti per l'applicazione della recidiva, essendo stata l'applicazione della stessa giustificata con il mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze che si appuntano sull'operata valutazione delle prove constano di rilievi privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata, e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, alla stregua di ciò, come estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. In aggiunta a tali argomentazioni, va ribadito, che:«Il principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579); il che è quanto accaduto nel caso di specie. 3.3. La motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta, infine, in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito l dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del reato di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputato e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Tumolo non solo con la sequela di numerosi e consistenti precedenti figurante a suo carico, ma anche con la realizzazione di una violazione, specifica e recente in tema di prescrizioni afferenti alla misura di prevenzione personale impostagli, suscettibile di dimostrare che l'episodio per cui vi era processo:«lungi dal rivestire carattere occasionale, era espressione della progressione criminosa dell'appellante e della sua persistente pericolosità». 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] LA,CLAAA444, D E O S I