CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 1966
Cassazione n. 22216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1966 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanze presentate in data 4 gennaio e 26 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di cumulo delle pene emesso in data 16 dicembre 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e nuova determinazione della pena da scontare. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2021 il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta, osservando che: - in relazione alle condanne inflitte per i reati commessi sino al 3 dicembre 1994, rispetto alle quali il pubblico ministero aveva operato due cumuli parziali, inserendo nel primo le due condanne per reati commessi sino al 12 settembre 1989 e nel secondo i reati commessi dal 26 luglio 1991 al 3 dicembre 1994, il primo parziale doveva essere a sua volta scisso in quanto il secondo reato era stato commesso dopo un periodo di carcerazione. - quanto all'applicazione del condono di cui alla legge n. 241/2006, doveva essere imputato alle prime condanne, e non alle successive, come richiesto dalla difesa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 78 cod. pen. e pÒ 657 cod. proc. pen., in quanto le prime due condanne avevano riguardato reati commessi prima dell'inizio della esecuzione della pena. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 78, 80, 174 cod. pen., in relazione all'applicazione dell'indulto ex lege n. 241/2006, che, per il principio del favor rei, doveva essere applicato sulle pene inflitte da condanne successive. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti con il ricorso sono manifestamente infondati, e va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. 1. Il primo motivo di ricorso pone il tema della disciplina legale del provvedimento di cumulo delle pene, sotto il particolare profilo del criterio per la formazione dei cumuli parziali.Infatti, mentre il giudice dell'esecuzione aveva utilizzato il criterio dell'inizio della carcerazione, formando ciascun cumulo parziale con riguardo alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di carcerazione, sia essa sofferta a titolo di custodia cautelare ovvero di esecuzione della pena, il primo motivo deduce che i cumuli parziali dovevano essere formati prendendo a riferimento l'inizio dei periodi di esecuzione della pena, e non anche quelli relativi a custodia cautelare. Il ricorso è manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt. 71-80 cod. pen. va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peraltro reato ... altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto". Tale computo, ai sensi del comma 4 della norma processuale, riguarda "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Si è dunque affermato che, nel caso in cui, nel determinare la pena da eseguirsi, si debba tener conto di una pluralità di condanne e di pregressi periodi di detenzione già sofferti, si deve procedere a formare distinti cumuli, così detti parziali, ciascuno comprensivo delle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione. In ciascun cumulo parziale va computata la pena complessivamente inflitta - con applicazione delle norme sul concorso di pene e quindi l'eventuale applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. - e la pena eseguita. Il residuo di pena da scontare va cumulat4 alla pena inflitta per i reati compresi nel cumulo successivo al fine di determinare - con cumulo materiale ovvero giuridico - la complessiva pena e quindi, detratto il periodo di custodia ovvero di esecuzione sofferti, la pena residua da scontare (Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero,Rv. 242574;Sez. 5, n. 50135 del 27/11/201 5, Broegg, Rv. 265966; Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939).In particolare, risulta dunque infondato l'assunto difensivo secondo il quale i cumuli parziali dovrebbero essere formati con riguardo alla data di inizio dell'esecuzione della pena, e non in relazione alla custodia cautelare. La norma processuale, nell'imporre il computo della detenzione già sofferta, lo limita con riferimento alle pene inflitte per reati commessi successivamente al periodo di detenzione, sia esso per custodia cautelare ovvero per esecuzione della pena sine titulo, e quindi dà rilievo alla data di inizio della detenzione, a prescindere dal titolo di essa. 2. Il secondo motivo pone il tema del criterio di imputabilità del condono in presenza di una pluralità di condanne. In particolare, a fronte dell'avvenuta applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241/2006 su pene inflitte con sentenze comprese nel primo e nel secondo cumulo parziale, la difesa ha sostenuto che il beneficio, per il principio del favor rei, avrebbe dovuto essere applicato su pene inflitte da altre condanne (le condanne numerate come 7 e 13 nel provvedimento di cumulo), comunque relative a reati non ostativi al beneficio, comprese in altri cumuli parziali. Il motivo è generico. L'ordinanza impugnata, sul punto, ha rilevato che, da una parte, l'istanza era inammissibile, in quanto reiterativa di altra già esaminata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata in data 24 luglio 2019, e, dall'altra, era comunque infondata. Il motivo di impugnazione nulla ha dedotto in ordine al primo rilievo concernente la reiterazione della medesima istanza. La norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen. espressamente stabilisce l'inammissibilità della reiterazione al giudice dell'esecuzione della medesima istanza "basata sui medesimi elementi". Il motivo, che non ha preso posizione su una specifica argomentazione posta a base della decisione, risulta quindi generico. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così