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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28609/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per il rigetto del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 17 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro haconfermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] il 25 febbraio 2026, applicativa della misura cautelare degli arrestidomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione adassociazione dedita al narcotraffico, come descritto nella imputazione provvisoria.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponericorso ex art. 311 cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio,della ordinanza impugnata, deducendo due motivi, di seguito riassuntifunzionalmente all’esame del ricorso.2.1 Si deduce, con primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.273, 273 comma 1-bis e 192 cod. proc. pen., per il rilevante vizio di travisamentodella prova dichiarativa, in particolare delle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] nonché per omessa valutazione dei motivi nuovi conconseguente violazione dell'art 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen.In particolare ritiene la difesa che le dichiarazioni del collaboratore di giustiziariferimento a tale [OSCURATO:PERSONA]; ciò comporta vizio di travisamento della provaper invenzione, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito ‘esaminando glielementi probatori a sua disposizione, stabilisca di individuarne alcuni comedecisivi che però non risultano presenti’, deducibile con ricorso in Cassazione,risolvendosi in tal caso il controllo della legittimità nella verifica dell'effettivaesistenza e consistenza dell'elemento probatorio richiamato.Relativamente agli esiti delle perquisizioni dei sequestri si fa riferimento soload altri indagati; nessun elemento è stato analizzato in relazione al contributo delricorrente che, in relazione all'intervenuta applicazione degli arresti domiciliari,viene definito di minima importanza; il Giudice per le indagini preliminari harigettato la richiesta di applicazione della misura per carenza di gravità indiziariarispetto ai capi 54) e 55) dell'imputazione, ma anche rispetto al capo 1) la difesadenuncia la mancanza di elementi probatori tali da poter affermare con certezzache si era ravvisabile la condotta di partecipazione piuttosto che la mera adesionepsicologica all'associazione.L'esclusione della condotta partecipativa si riflette ovviamentesull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1, cod. pen.Il ricorrente ripercorre alcuni elementi utilizzati dal Tribunale per convalidarela tesi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione : perquisizione della PGcon esito negativo (trovati solo alcuni semi di cannabis e residui di sostanza,verosimilmente marjuana); interpretazione delle intercettazioni (il [OSCURATO:PERSONA] èpanettiere) e in alcune intercettazioni si fa riferimento a ‘quelli che portano il pane’,‘3 kili di panini’, suscettibili di interpretazioni diverse; carenza di gravità indiziariaper quanto riguarda i reati fine.Inoltre in relazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la difesaaveva rilevato come il 26 maggio 2023 il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva sportodenuncia querela per calunnia nei confronti dello stesso collaboratore, circostanza,secondo la difesa, da leggersi unitamente all'assenza di elementi validi acorroborare la tesi di accusa; vi è stata mancata valutazione del rapporto divicinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche del rapporto di lavoroprestato presso il panificio di [OSCURATO:PERSONA]; tutti elementi sottolineati dai rilievidifensivi, che risultano solo rigettati e non analizzati, senza motivare le ragionidella loro irrilevanza o inidoneità dimostrativa.2.1 Con secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato dedicapoche pagine, del tutto scarne e lacunose, perentorie nel disattendere le tesidifensive, in assenza di qualsivoglia argomentazione in relazione al principio diproporzionalità della misura ovvero all'assenza delle esigenze cautelari, in palesecontrasto con il dettato della giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Deve essere ricordato il principio secondo il quale, in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in terminimeramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddovedifettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti ( Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521 –Inoltre, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento dellaprova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processospecificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez.5 -, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Rv. 277758 – 01).Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando viziodi violazione di legge e vizi logici della motivazione, ha, di fatto, sollecitato unarilettura degli elementi probatori.Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova.Da ciò consegue l'infondatezza di tutte le doglianze che criticano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciòuna non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudicedel merito.Deve, altresì, essere richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cuil'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena dinullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inauditaaltera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirenteche ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020,Galletta, Rv. 280603 - 01).3. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe della consorteria poichéinquadrato stabilmente tra gli spacciatori del gruppo, avuto riguardo alledichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avvalorate dalmonitoraggio dei contatti con [OSCURATO:PERSONA] e che trovano supporto nell'esitodell'indagine tecniche eseguite a carico degli indagati, le quali permettevano dirilevare la comune preoccupazione alla notizia della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], maanche di riscontrare numerose condotte di detenzione e spaccio di sostanzestupefacenti realizzate dal gruppo, nonché di individuare le risorse umane inseritein tali contesti.Il Tribunale ha ritenuto condivisibile l'impostazione del giudice della cautelasulla posizione del ricorrente quale partecipe dell'associazione in esame,risolvendosi le contestazioni difensive in una lettura parcellizzata del compendioversato in atti: [OSCURATO:PERSONA] definisce [OSCURATO:PERSONA] come “uomo di [OSCURATO:PERSONA]” e dalmateriale intercettivo si fa riferimento a ‘quelli che portano il pane’ e a ‘tre chili dipanini’, espressioni che ragionevolmente sono state intese come allusione adalcune consegne di sostanza stupefacente collegate al [OSCURATO:PERSONA], impiegato pressoil panificio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di distribuzione del pane; [OSCURATO:PERSONA] ,dettoSantino, [OSCURATO:PERSONA] risulta, quindi, pienamente inserito nell'organizzazione criminalee consapevole delle attività illecite legate ai traffici di sostanze stupefacenti.I riscontri investigativi hanno permesso di appurare che [OSCURATO:PERSONA] si eraguadagnato nel tempo il ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], figura di verticedel sodalizio malavitoso in esame, tanto che riceveva, dai vari spacciatori che eraerano soliti approvvigionarsi dell'associazione, le ordinazioni del narcoticodestinato allo smercio nelle piazze di spaccio del territorio.Il tribunale ha ritenuto la piena efficacia probatoria del materiale intercettivoacquisito nel procedimento e che le vicende descritte tratteggiassero la pienaoperatività del [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di spaccio organizzato facente capo alla coscacirotana, evidenziando, in particolare, la natura delle relazioni intrattenute con isodali, indicativa di un effettivo e stabile inserimento nell'organigrammadell'associazione dedita al narcotraffico in qualità di partecipe (ad esempio metododel mutuo soccorso tra i sodali posto che [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi rivolto aMorrone per sopperire alla temporanea indisponibilità di prodotto, al fine disoddisfare la domanda degli acquirenti), la descritta portata dei rapportiintrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali referenti del gruppo criminale, nonchéquelli intercorsi con i sodali caratterizzati dall'interscambio di dosi per ovviare latemporanea indisponibilità del prodotto.Tale tessuto probatorio consente, secondo il Tribunale, di apprezzare tantol'intraneità del ricorrente alla struttura associativa quanto la piena consapevolezzadello stesso di operare in un contesto collettivo di spaccio e la volontà di operarsiper esso.La circostanza aggravante di cui all'art 416 bis è inoltre ravvisabile, anche seincontestata, in quanto il pieno inserimento all'interno delle dinamiche delittuoseafferenti l'approvvigionamento e lo smercio di droga, oltre al legame direttoespressivo di un rapporto di reciproca fiducia intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA],consentono di sostenere ragionevolmente che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevoledella regia mafiosa sulle attività dei narcotraffico nelle quali era implicato e quindidi contribuire con la propria condotta a realizzare gli interessi economicidell'associazione criminale.Il tribunale tratta anche le doglianze relative alla presunta inattendibilità delcollaboratore di giustizia in base alla circostanza della denuncia querela sporta neisuoi confronti dal padre di [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] apparesupportato e corroborato da plurimi riscontri probatori, che ne escludono, allostato, possibili intenti calunniatori e escludendo quindi valide ragioni che possanoindurre a dubitare dell'attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore digiustizia.4.

In relazione al secondo motivo di ricorso, deve essere richiamata lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dalTribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione deigravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito èprevisto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisioneadottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionalea garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta el'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603 - 01).Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di concreto e attuale pericolo di recidiva,deducendolo dalle circostanze del fatto e della personalità del prevenuto; è emersal'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacentiavente struttura gerarchicamente ordinata e radicata operatività nel territorio,servente gli interessi di una cosca di ‘ndrangheta; la struttura associativa èrisultata essere particolarmente allarmante nella sua spiccata capacità diimmettere nel mercato illegale notevoli quantitativi di droga; la condotta delMorrone ha consentito all'associazione di perseverare nel perseguimento dei proprifini arricchendosi con lo spaccio di droga; l'attivismo associativo del ricorrente e ladisponibilità manifestata nei confronti di una struttura criminale di rilievo,costituiscono elementi che ne caratterizzano negativamente la personalità,nonostante l'assenza di precedenti specifici e il contributo fornito di minor rilevanzarispetto agli altri sodali, che il Giudice delle indagini preliminari ha tenuto inconsiderazione in sede di individuazione del presidio cautelare applicato.Nel confermare la proclività a delinquere del ricorrente e il suo evidenteinserimento nel settore del traffico di narcotici, il Tribunale ha reputato adeguatala sottoposizione dell'indagato agli arresti domiciliari; ha infine analizzato ilprovvedimento, reso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 9 giugno2025, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale,ritenendo che dal provvedimento non possano dedursi elementi indicatividell'attuale assenza di pericolosità sociale del predetto, nonostante lasopravvenienza della statuizione rispetto ai fatti oggetto del presenteprocedimento, dato che la gravità obiettiva della natura del titolo cautelare odiernae le circostanze fattuali delle vicende in cui risulta coinvolto depongono per ilperdurare del periculum e il conseguente rischio di recidivanza.5.

Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per il rigetto del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 17 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro haconfermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] il 25 febbraio 2026, applicativa della misura cautelare degli arrestidomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione adassociazione dedita al narcotraffico, come descritto nella imputazione provvisoria.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponericorso ex art. 311 cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio,della ordinanza impugnata, deducendo due motivi, di seguito riassuntifunzionalmente all’esame del ricorso.2.1 Si deduce, con primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.273, 273 comma 1-bis e 192 cod. proc. pen., per il rilevante vizio di travisamentodella prova dichiarativa, in particolare delle dichiarazioni del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] nonché per omessa valutazione dei motivi nuovi conconseguente violazione dell'art 292, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen.In particolare ritiene la difesa che le dichiarazioni del collaboratore di giustiziariferimento a tale [OSCURATO:PERSONA]; ciò comporta vizio di travisamento della provaper invenzione, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito ‘esaminando glielementi probatori a sua disposizione, stabilisca di individuarne alcuni comedecisivi che però non risultano presenti’, deducibile con ricorso in Cassazione,risolvendosi in tal caso il controllo della legittimità nella verifica dell'effettivaesistenza e consistenza dell'elemento probatorio richiamato.Relativamente agli esiti delle perquisizioni dei sequestri si fa riferimento soload altri indagati; nessun elemento è stato analizzato in relazione al contributo delricorrente che, in relazione all'intervenuta applicazione degli arresti domiciliari,viene definito di minima importanza; il Giudice per le indagini preliminari harigettato la richiesta di applicazione della misura per carenza di gravità indiziariarispetto ai capi 54) e 55) dell'imputazione, ma anche rispetto al capo 1) la difesadenuncia la mancanza di elementi probatori tali da poter affermare con certezzache si era ravvisabile la condotta di partecipazione piuttosto che la mera adesionepsicologica all'associazione.L'esclusione della condotta partecipativa si riflette ovviamentesull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1, cod. pen.Il ricorrente ripercorre alcuni elementi utilizzati dal Tribunale per convalidarela tesi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione : perquisizione della PGcon esito negativo (trovati solo alcuni semi di cannabis e residui di sostanza,verosimilmente marjuana); interpretazione delle intercettazioni (il [OSCURATO:PERSONA] èpanettiere) e in alcune intercettazioni si fa riferimento a ‘quelli che portano il pane’,‘3 kili di panini’, suscettibili di interpretazioni diverse; carenza di gravità indiziariaper quanto riguarda i reati fine.Inoltre in relazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la difesaaveva rilevato come il 26 maggio 2023 il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva sportodenuncia querela per calunnia nei confronti dello stesso collaboratore, circostanza,secondo la difesa, da leggersi unitamente all'assenza di elementi validi acorroborare la tesi di accusa; vi è stata mancata valutazione del rapporto divicinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche del rapporto di lavoroprestato presso il panificio di [OSCURATO:PERSONA]; tutti elementi sottolineati dai rilievidifensivi, che risultano solo rigettati e non analizzati, senza motivare le ragionidella loro irrilevanza o inidoneità dimostrativa.2.1 Con secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato dedicapoche pagine, del tutto scarne e lacunose, perentorie nel disattendere le tesidifensive, in assenza di qualsivoglia argomentazione in relazione al principio diproporzionalità della misura ovvero all'assenza delle esigenze cautelari, in palesecontrasto con il dettato della giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Deve essere ricordato il principio secondo il quale, in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in terminimeramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddovedifettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti ( Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521 –Inoltre, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento dellaprova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processospecificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez.5 -, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Rv. 277758 – 01).Ciò posto, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando viziodi violazione di legge e vizi logici della motivazione, ha, di fatto, sollecitato unarilettura degli elementi probatori.Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova.Da ciò consegue l'infondatezza di tutte le doglianze che criticano la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciòuna non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudicedel merito.Deve, altresì, essere richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cuil'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena dinullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inauditaaltera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirenteche ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020,Galletta, Rv. 280603 - 01).3. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe della consorteria poichéinquadrato stabilmente tra gli spacciatori del gruppo, avuto riguardo alledichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avvalorate dalmonitoraggio dei contatti con [OSCURATO:PERSONA] e che trovano supporto nell'esitodell'indagine tecniche eseguite a carico degli indagati, le quali permettevano dirilevare la comune preoccupazione alla notizia della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], maanche di riscontrare numerose condotte di detenzione e spaccio di sostanzestupefacenti realizzate dal gruppo, nonché di individuare le risorse umane inseritein tali contesti.Il Tribunale ha ritenuto condivisibile l'impostazione del giudice della cautelasulla posizione del ricorrente quale partecipe dell'associazione in esame,risolvendosi le contestazioni difensive in una lettura parcellizzata del compendioversato in atti: [OSCURATO:PERSONA] definisce [OSCURATO:PERSONA] come “uomo di [OSCURATO:PERSONA]” e dalmateriale intercettivo si fa riferimento a ‘quelli che portano il pane’ e a ‘tre chili dipanini’, espressioni che ragionevolmente sono state intese come allusione adalcune consegne di sostanza stupefacente collegate al [OSCURATO:PERSONA], impiegato pressoil panificio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di distribuzione del pane; [OSCURATO:PERSONA] ,dettoSantino, [OSCURATO:PERSONA] risulta, quindi, pienamente inserito nell'organizzazione criminalee consapevole delle attività illecite legate ai traffici di sostanze stupefacenti.I riscontri investigativi hanno permesso di appurare che [OSCURATO:PERSONA] si eraguadagnato nel tempo il ruolo di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], figura di verticedel sodalizio malavitoso in esame, tanto che riceveva, dai vari spacciatori che eraerano soliti approvvigionarsi dell'associazione, le ordinazioni del narcoticodestinato allo smercio nelle piazze di spaccio del territorio.Il tribunale ha ritenuto la piena efficacia probatoria del materiale intercettivoacquisito nel procedimento e che le vicende descritte tratteggiassero la pienaoperatività del [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di spaccio organizzato facente capo alla coscacirotana, evidenziando, in particolare, la natura delle relazioni intrattenute con isodali, indicativa di un effettivo e stabile inserimento nell'organigrammadell'associazione dedita al narcotraffico in qualità di partecipe (ad esempio metododel mutuo soccorso tra i sodali posto che [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi rivolto aMorrone per sopperire alla temporanea indisponibilità di prodotto, al fine disoddisfare la domanda degli acquirenti), la descritta portata dei rapportiintrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali referenti del gruppo criminale, nonchéquelli intercorsi con i sodali caratterizzati dall'interscambio di dosi per ovviare latemporanea indisponibilità del prodotto.Tale tessuto probatorio consente, secondo il Tribunale, di apprezzare tantol'intraneità del ricorrente alla struttura associativa quanto la piena consapevolezzadello stesso di operare in un contesto collettivo di spaccio e la volontà di operarsiper esso.La circostanza aggravante di cui all'art 416 bis è inoltre ravvisabile, anche seincontestata, in quanto il pieno inserimento all'interno delle dinamiche delittuoseafferenti l'approvvigionamento e lo smercio di droga, oltre al legame direttoespressivo di un rapporto di reciproca fiducia intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA],consentono di sostenere ragionevolmente che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevoledella regia mafiosa sulle attività dei narcotraffico nelle quali era implicato e quindidi contribuire con la propria condotta a realizzare gli interessi economicidell'associazione criminale.Il tribunale tratta anche le doglianze relative alla presunta inattendibilità delcollaboratore di giustizia in base alla circostanza della denuncia querela sporta neisuoi confronti dal padre di [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che il narrato di [OSCURATO:PERSONA] apparesupportato e corroborato da plurimi riscontri probatori, che ne escludono, allostato, possibili intenti calunniatori e escludendo quindi valide ragioni che possanoindurre a dubitare dell'attendibilità intrinseca del narrato del collaboratore digiustizia.4. In relazione al secondo motivo di ricorso, deve essere richiamata lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dalTribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione deigravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito èprevisto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisioneadottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionalea garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta el'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603 - 01).Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di concreto e attuale pericolo di recidiva,deducendolo dalle circostanze del fatto e della personalità del prevenuto; è emersal'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacentiavente struttura gerarchicamente ordinata e radicata operatività nel territorio,servente gli interessi di una cosca di ‘ndrangheta; la struttura associativa èrisultata essere particolarmente allarmante nella sua spiccata capacità diimmettere nel mercato illegale notevoli quantitativi di droga; la condotta delMorrone ha consentito all'associazione di perseverare nel perseguimento dei proprifini arricchendosi con lo spaccio di droga; l'attivismo associativo del ricorrente e ladisponibilità manifestata nei confronti di una struttura criminale di rilievo,costituiscono elementi che ne caratterizzano negativamente la personalità,nonostante l'assenza di precedenti specifici e il contributo fornito di minor rilevanzarispetto agli altri sodali, che il Giudice delle indagini preliminari ha tenuto inconsiderazione in sede di individuazione del presidio cautelare applicato.Nel confermare la proclività a delinquere del ricorrente e il suo evidenteinserimento nel settore del traffico di narcotici, il Tribunale ha reputato adeguatala sottoposizione dell'indagato agli arresti domiciliari; ha infine analizzato ilprovvedimento, reso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 9 giugno2025, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale,ritenendo che dal provvedimento non possano dedursi elementi indicatividell'attuale assenza di pericolosità sociale del predetto, nonostante lasopravvenienza della statuizione rispetto ai fatti oggetto del presenteprocedimento, dato che la gravità obiettiva della natura del titolo cautelare odiernae le circostanze fattuali delle vicende in cui risulta coinvolto depongono per ilperdurare del periculum e il conseguente rischio di recidivanza.5. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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