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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11510/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel confermare il provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, revocava gli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. concessi a [OSCURATO:PERSONA] POZIELLO presso la [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] POZIELLO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva (dettagliate informazioni dalla Comunità), e il vizio della motivazione in merito all'effettiva responsabilità del condannato per i fatti occorsi in data 5 luglio 2022 nella Comunità ove seguiva il programma di recupero in arresti domiciliari esecutivi, alla luce delle generiche indicazioni riportate dagli operatori e dell'errata attribuzione al medesimo di "comportamenti oppositivi e di polemica" che, invece, sono riferiti a un diverso ospite del centro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in caso di sospensione cautelativa dei cd.

"arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal Magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), la successiva decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del Magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il Tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura» (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019 - dep. 2020, Americo, Rv. 278183).

3. La motivazione del provvedimento impugnato, in piena consonanza al richiamato principio di diritto, evidenzia, conformemente alla informativa della Comunità, il disvelamento, a seguito dell'episodio violento occorso in data 5 luglio 2022 — al quale il ricorrente non si dichiara estraneo —, "di quello che era l'effettivo atteggiamento del detenuto nei confronti del programma terapeutico".

Nello specifico, la relazione della Comunità, che lo stesso ricorrente allega, ma senza prenderla in esame, riferisce che POZIELLO: «da tempo, avendo cura di avere un comportamento adeguato in presenza degli operatori, agiva in modo subdolo con gli altri utenti, definendo leggi e modalità di comportamento in comunità secondo una mentalità mafiosa e di strada».

3.1. Il richiamo alla relazione della Comunità, che ha correttamente operato il Tribunale per descrivere nel dettaglio il comportamento giudicato incompatibile con la prosecuzione dello speciale regime ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e della definitiva applicazione della detenzione domiciliare o dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.), rende fin troppo palese il senso delle espressioni utilizzate dal Tribunale di sorveglianza.

La critica è, sul punto, manchevole e dunque generica.

3.2. D'altra parte, la critica del ricorrente si appunta, in modo parziale e quindi non decisivo, sul riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, ai "comportamenti oppositivi e di polemica" del prevenuto, che effettivamente sembrano riferirsi a un diverso soggetto, ma omette di confrontarsi con la restante parte della motivazione che evidenzia la strumentalità del comportamento tenuto dal condannato e l'assoluto fallimento del percorso di recupero.

Si tratta, dunque, di una critica che non è decisiva.4.

È, del resto, generica la denuncia della violazione della legge processuale poiché non indica in cosa essa sia consistita, tenuto conto che la valutazione compiuta dal Tribunale si basa sulle relazioni della Comunità che, fino all'episodio del 5 luglio 2022, quando è stato disvelato il reale intento del prevenuto, erano state positive e, perciò, valorizzate dallo stesso ricorrente.

4.1. D'altra parte, tenuto presente che la Comunità è stata scelta e indicata dal prevenuto, che non ha indicato altro luogo idoneo a seguito del venire meno della fiducia necessaria alla prosecuzione della misura esecutiva, il Tribunale di sorveglianza non poteva che prendere atto del fallimento della misura disposta.

4.2. Nessun ulteriore accertamento doveva essere compiuto dal Tribunale di sorveglianza in ordine ai fatti del 5 luglio 2022, posto che il ricorrente non ha contestato, neppure genericamente, di avere avuto in tale occasione il ruolo che la Comunità gli attribuisce.

4.3. In conclusione, deve essere ricordato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti storici riferibili al condannato, senza che ne sia necessario il definitivo accertamento processuale penale: non è, infatti, necessario che i fatti in questione siano accertati in un giudizio penale, potendo in concreto mancare il rilievo penale di essi, spettando, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza di accertarne l'esistenza e la specifica rilevanza ai fini delle valutazioni che ne derivano per le misure alternative e gli altri benefici penitenziari.

Infatti, in questa sede ciò che conta è la valutazione della condotta del condannato, effettuata sulla base dell'accertamento compiuto dalla magistratura di sorveglianza sulla base degli elementi informativi acquisiti, al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione (Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368).

4.4. Del resto, la valutazione di effettiva adesione ed efficacia del programma di trattamento deve essere compiuta in modo particolarmente stringente, onde evitare usi strumentali dell'istituto degli arresti domiciliari esecutivi in Comunità ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

Tali abusi devono essere posti in luce dai soggetti preposti, di regola scelti dall'interessato sulla base della concordata reciproca fiducia, in ragione di una logica ponderazione degli elementi di valutazione che si poggia, anche, sul patto di reciproco affidamento tra condannato, Comunità di recupero e operatori.Il condannato, dunque, non può limitarsi a contestare l'accertamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza sulla base delle informazioni e valutazioni compiute dai soggetti preposti al trattamento, richiedendo, invece, che si proceda ad ulteriori e generici approfondimenti delle informazioni acquisite, quando esse sono state specificamente accertate dal Tribunale di sorveglianza allo scopo di verificare l'effettiva efficacia del percorso di recupero e trattamento e l'adesione ad esso da parte del condannato.

Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è in grado di superare la logica e coerente motivazione del provvedimento impugnato che si basa sulla completezza degli elementi informativi acquisiti.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel confermare il provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, revocava gli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. concessi a [OSCURATO:PERSONA] POZIELLO presso la [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] POZIELLO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva (dettagliate informazioni dalla Comunità), e il vizio della motivazione in merito all'effettiva responsabilità del condannato per i fatti occorsi in data 5 luglio 2022 nella Comunità ove seguiva il programma di recupero in arresti domiciliari esecutivi, alla luce delle generiche indicazioni riportate dagli operatori e dell'errata attribuzione al medesimo di "comportamenti oppositivi e di polemica" che, invece, sono riferiti a un diverso ospite del centro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in caso di sospensione cautelativa dei cd. "arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal Magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), la successiva decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del Magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il Tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura» (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019 - dep. 2020, Americo, Rv. 278183). 3. La motivazione del provvedimento impugnato, in piena consonanza al richiamato principio di diritto, evidenzia, conformemente alla informativa della Comunità, il disvelamento, a seguito dell'episodio violento occorso in data 5 luglio 2022 — al quale il ricorrente non si dichiara estraneo —, "di quello che era l'effettivo atteggiamento del detenuto nei confronti del programma terapeutico". Nello specifico, la relazione della Comunità, che lo stesso ricorrente allega, ma senza prenderla in esame, riferisce che POZIELLO: «da tempo, avendo cura di avere un comportamento adeguato in presenza degli operatori, agiva in modo subdolo con gli altri utenti, definendo leggi e modalità di comportamento in comunità secondo una mentalità mafiosa e di strada». 3.1. Il richiamo alla relazione della Comunità, che ha correttamente operato il Tribunale per descrivere nel dettaglio il comportamento giudicato incompatibile con la prosecuzione dello speciale regime ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e della definitiva applicazione della detenzione domiciliare o dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.), rende fin troppo palese il senso delle espressioni utilizzate dal Tribunale di sorveglianza. La critica è, sul punto, manchevole e dunque generica. 3.2. D'altra parte, la critica del ricorrente si appunta, in modo parziale e quindi non decisivo, sul riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, ai "comportamenti oppositivi e di polemica" del prevenuto, che effettivamente sembrano riferirsi a un diverso soggetto, ma omette di confrontarsi con la restante parte della motivazione che evidenzia la strumentalità del comportamento tenuto dal condannato e l'assoluto fallimento del percorso di recupero. Si tratta, dunque, di una critica che non è decisiva.4. È, del resto, generica la denuncia della violazione della legge processuale poiché non indica in cosa essa sia consistita, tenuto conto che la valutazione compiuta dal Tribunale si basa sulle relazioni della Comunità che, fino all'episodio del 5 luglio 2022, quando è stato disvelato il reale intento del prevenuto, erano state positive e, perciò, valorizzate dallo stesso ricorrente. 4.1. D'altra parte, tenuto presente che la Comunità è stata scelta e indicata dal prevenuto, che non ha indicato altro luogo idoneo a seguito del venire meno della fiducia necessaria alla prosecuzione della misura esecutiva, il Tribunale di sorveglianza non poteva che prendere atto del fallimento della misura disposta. 4.2. Nessun ulteriore accertamento doveva essere compiuto dal Tribunale di sorveglianza in ordine ai fatti del 5 luglio 2022, posto che il ricorrente non ha contestato, neppure genericamente, di avere avuto in tale occasione il ruolo che la Comunità gli attribuisce. 4.3. In conclusione, deve essere ricordato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti storici riferibili al condannato, senza che ne sia necessario il definitivo accertamento processuale penale: non è, infatti, necessario che i fatti in questione siano accertati in un giudizio penale, potendo in concreto mancare il rilievo penale di essi, spettando, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza di accertarne l'esistenza e la specifica rilevanza ai fini delle valutazioni che ne derivano per le misure alternative e gli altri benefici penitenziari. Infatti, in questa sede ciò che conta è la valutazione della condotta del condannato, effettuata sulla base dell'accertamento compiuto dalla magistratura di sorveglianza sulla base degli elementi informativi acquisiti, al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione (Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368). 4.4. Del resto, la valutazione di effettiva adesione ed efficacia del programma di trattamento deve essere compiuta in modo particolarmente stringente, onde evitare usi strumentali dell'istituto degli arresti domiciliari esecutivi in Comunità ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Tali abusi devono essere posti in luce dai soggetti preposti, di regola scelti dall'interessato sulla base della concordata reciproca fiducia, in ragione di una logica ponderazione degli elementi di valutazione che si poggia, anche, sul patto di reciproco affidamento tra condannato, Comunità di recupero e operatori.Il condannato, dunque, non può limitarsi a contestare l'accertamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza sulla base delle informazioni e valutazioni compiute dai soggetti preposti al trattamento, richiedendo, invece, che si proceda ad ulteriori e generici approfondimenti delle informazioni acquisite, quando esse sono state specificamente accertate dal Tribunale di sorveglianza allo scopo di verificare l'effettiva efficacia del percorso di recupero e trattamento e l'adesione ad esso da parte del condannato. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è in grado di superare la logica e coerente motivazione del provvedimento impugnato che si basa sulla completezza degli elementi informativi acquisiti. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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