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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24942/2023

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NANZA sul ricorso 10054-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19 – controricorrent e – R.G.N.10054/2019 Cron.

Rep.

C.C. 11/05/2023 giurisdizione Capitalizzazione e perequazione delle pensioni del personale del [OSCURATO:SOCIETA] -2 - per la cassazione della sentenza n. 4763 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 24 ottobre 201 8 (R.G.N. 4361/2012).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 maggio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio s’innesta sulla complessa vicenda della perequazione aziendale delle pensioni spettanti al personale del [OSCURATO:SOCIETA].

L’istitutodi credito gestiva un regime previdenziale esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria, che inglobava anche un particolare sistema di perequazione, da ultimo sottoposto alle regole stabilitenella delibera del Consiglio di amministrazione del 17 gennaio 1983.

Di tale vicenda giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l’evoluzione normativa e gli approdi della giurisprudenza di questa Corte. 1.1.–La legge 30 luglio 1990, n. 218, all’art. 3, comma 3, ha demandato al Governo il compitodi adottare, « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall’obbligo dell’iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall’allegato T all’articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55».

In attuazione della delega conferita con la legge n. 218 del 1990, è stato emanato il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

A decorrere dal periodo di paga in corso al1° gennaio 1991, l’art. 1, commi 1 e 2, del menzionato decreto legislativo ha ricondotto nell’alveo dell’assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, in -3 - una gestione speciale dell’INPS i dipendenti, attuali, futuri e in quiescenza, degli enti pubblici creditizi,che un tempo beneficiavano dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi.

Alla descritta transizione verso il regime generale fa riscontro la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi ed esonerativi (art. 5, comma 1), i primi contemplati dall’allegato T, «art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, relativi al personale del [OSCURATO:SOCIETA] e del Banco di Sicilia», i secondi « autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in favore del personale dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio delle province lombarde, della Cassa di risparmio [OSCURATO:PERSONA] per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di Asti».

L’art. 2 del d.lgs. n. 357 del 1990 ha disciplinato il regime pensionistico degl’iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990.

Quanto al regime pensionistico degl’iscritti già pensionati, è regolato dall’art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990.

Il legislatore delegato ha sancito l’obbligo della gestione speciale dell’INPS di assumere «a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto» (comma 2, primo periodo).

Il medesimo art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 ha assoggettato le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale dell’INPS «alla disciplina per la perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria» (comma 3).

Ai «titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurativeper prestazioni differibili» l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 357 del 1990 ha garantito «il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior -4 - favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo quanto disposto al successivo art. 4».

L’art. 4 del d.lgs. n. 357 del 1990 è intervenuto a salvaguardare il trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degl’iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990 (art. 2) e degl’iscritti già pensionati (art. 3): «1.

Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.2.

La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell’art. 2 e dell’art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all’art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all’art. 1».

Si deve rilevare, infine, che, in virtù dell’accordo collettivo del 27 luglio 2001, è stato istituito un “Fondo pensione complementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 47, comma 1, dello Statuto, ha offerto agl’iscritti alla Sezione A, collocati in quiescenza in data anteriore al 31 dicembre 1990, la possibilità di trasformare il trattamento periodico integrativo in una somma una tantum, «con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il “Fondo” e con il “Banco” avuto riguardo al trattamento integrativo». 1.2.–Questa disciplina ha ingenerato un cospicuo co ntenzioso.

Molti pensionati del [OSCURATO:SOCIETA] hanno chiesto in giudizio l’accertamento del diritto di continuare a beneficiare della perequazione di fonte aziendale. -5 - Con sentenza n. 17809 del 7 novembre 1994, confermata in sede di gravame con la sentenza n. 1957 del 1° aprile 1999, il Pretore di Napoli ha accolto la domanda e ha accertato il diritto dei ricorrenti, pensionati prima del 31 dicembre 1990, di mantenere il regime di perequazione aziendale antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,e, in particolare, dell’art. 9.

Tale disposizione ha stabilito l’applicazione delle previsioni sulla perequazione automatica di cui all’art. 11 agli «iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima» (comma 1) e ai «regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all ’ articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357» (comma 2), in servizio alla data del 31 dicembre 1990.

Con sentenza del 3 luglio 2001, n. 9024, questa Corte, a sezioni unite, ha cassato la sentenza d’appello e ha riconosciuto il diritto di mantenere il regime perequativo aziendale solo per coloro che fossero in pensione alla data dal 31 dicembre 1990 e solo per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data della definitiva soppressione della perequazione aziendale.

Controla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 30 aprile 2003 (n. 1521) che, in sede di rinvio, ha condannato la banca a corrispondere i correlativi aumenti di pensione per l’arco temporale dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996, [OSCURATO:SOCIETA]., che h a nel frattempo incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione.

Questa Corte, con la sentenza n. 19937 , depositata il 6 ottobre 2004, ha respinto il ricorso principale della banca e ha accoltoil ricorso incidentale dei pensionati, condanna nd o l’ i stituto di credito a corrispondere anche la rivalutazione monetaria, in cumulo con gl’interessi legali già riconosciuti. -6 - 2.– Questi sono gli antecedenti del giudizio che giunge oggi al vaglio di questa Corte, contraddistinto dal seguente oggetto.

I pensionati hanno chiamato in causa la banca, rivendicando le somme dovute in applicazione del regime perequativo aziendale istituito dalla delibera del 17 gennaio 1983.

Con sentenza n. 31287 del 201 1 , il Tribunale di Napoli ha accolto le domande dei pensionati e ha dichiarato il diritto dei ricorr enti di mantenere, anche per gli anni successivi, l’incremento di pensione, derivante dall’applicazione della perequazione aziendale maturata nel periodo dal gennaio 1994 al luglio 1996. 3.–La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4763 del 201 8 , depositata il 24 ottobre 2018, haaccolto in parte il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eha riformato la pronuncia di primo grado. 3.1.– La Corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dei pensionati e l’irrilevanza della normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, inidonea a scalfire l’intangibilità del giudicato. 3.2.–A diverse conclusioni, tuttavia, i giudici d’appello sono giunti con riferimento ai pensionati che hanno optato per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo e hanno percepito una somma una tantum, quale «capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale» (pagina 10 della pronuncia d’appello).

La sentenza impugnata muove dalla premessa che la perequazione aziendale costituisca «un parte della pensione integrativa» e non già «un diritto autonomo e indipendente dalla parte restante della pensione integrativa» (la già richiamata pagina 10).

A fronte dell’accettazione della proposta di capitalizzazione, non è necessaria una «specifica rinuncia» e si rivelano ininfluenti le riserve apposte, che riguardano «quanto maturato fino alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione e non il periodo successivo alla stessa» (pagina 11). -7 - Nel giudizio, i pensionati hanno reclamato, invece, le differenze economiche successive alla capitalizzazione.

Né viene in rilievo «la questione della corretta determinazione della cd. una tantumche, secondo la difesa, avrebbe risentito – ovviamente in negativo –della mancata applicazione della perequazione aziendale» (pagina 11).

A tale pregiudizio potrebbe porre rimedio una specifica domanda, connotata da un diverso petitum e da una diversa causa petendi. 4.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli. 5.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– I ricorrent i e la parte controricorrent e hanno depositato memorie illustrative prima dell’adunanza. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione procede per sette motivi e concerne in via esclusiva la posizione di coloro che hanno aderito all’offerta di capitalizzazione della pensione integrativa. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione degli artt.2908 e 2909 cod. civ.e dell’art. 324 cod. proc. civ., anche in relazione -8 - agli artt. 1218 e seguenti cod. civ. e 2043 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1197, 1236 e seguenti, 1966 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 1362 cod. civ., con riferimento alla delibera del Consiglio di amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983, che regola la perequazione aziendale; violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.

Benché l’importo rivendicato, in forza d’una statuizione oramai intangibile, non sia stato corrisposto e nessuna rinuncia espressa sia intervenuta a tale riguardo, la sentenza impugnata contraddittoriamente disconoscerebbe il diritto dei ricorrenti.

La capitalizzazione, riconducibile unicamente al Fondo e non al [OSCURATO:SOCIETA], estinguerebbe la sola pensione integrativa riconosciuta dal [OSCURATO:SOCIETA] e non potrebbe dispiegare alcun effetto riguardo a una componente mai erogata. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con riferimento all’interpretazione della delibera del Consiglio d’amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983 e all’offerta formulata dal Fondo.

Con il medesimo motivo i ricorrenti si dolgono, questa volta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per «omessa e confusa motivazione» e per «errore palese nel sovrapporre il giudizio di accertamento (con condanna generica) con le attuali azioni di recupero di un diritto di credito rimasto inadempiuto» (pagina 32 del ricorso per cassazione).

La Corte territoriale avrebbe errato nell’individuare l’oggetto del presente giudizio, che si correlerebbeall’inadempimento del giudicato. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

In relazione all’art. -9 - 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

Infine, con la medesima censura, i ricorrenti allegano, questa volta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 cod. civ. e delle normeprima richiamate.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe sguarnita d’ogni supporto argomentativo e sarebbe inficiata dall’omesso esame d’un fatto decisivo: il differenziale di cui si discute non avrebbe mai fatto parte della pensione integrativa, «perché mai riconosciuto dal Banco» (pagina 36 del ricorso per cassazione).

L’estinzione di ogni obbligo del [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza dell’accettazione della somma una tantum, si configurerebbe come una clausola vessatoria, che presupporrebbe una specifica approvazione per iscritto nei termini sanciti dall’art. 1341 cod. civ. (pagine 38 e 39 del ricorso per cassazione). 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.1268 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 1, comma 6, dello Statuto del Fondo.

Quanto alla responsabilità solidale del [OSCURATO:SOCIETA] e del Fondo, varrebbe soltanto a «rafforzare la posizione dei pensionati-creditori» (pagina 39 del ricorso per cassazione), ma non potrebbe liberare il Banco dalle sue obbligazioni, secondo l’arbitraria ricostruzione delineata dalla sentenza d’appello. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 1285 e seguenti e 1230 e seguenti cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Napoli nel ravvisare un’obbligazione alternativa euna novazione oggettiva, senza neppure -10 - specificare le «obbligazioni in alternativa di soluzione» (pagina 42 del ricorso per cassazione) e senza dar conto di un inequivocabile accordo novativo, nei termini prescritti dall’art. 1230 cod. civ. 1.6.–Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e degli artt. 2113 e 1197 cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

La sentenza impugnata incorrerebbe in una «grave omissione» e in una «mancanza di motivazione», per avere pretermesso «ogni indagine circa la sussistenza di una volontà abdicativa da parte degli interessati» (pagina 43 del ricorso), in spregio alla necessità di un’espressa rinuncia sostanziale al diritto e d’una rinuncia processuale alle vertenze in corso.

La Corte d’appello di Napoli avrebbe elaborato una causa estintiva dell’obbligazione extra ordinem, disancorata dalla volontà delle parti (pagina 44 del ricorso).

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente negato la rilevanza delle riserve esplicite formulate da alcuni pensionati in sede di accettazione dell’offerta (pagina 45). 1.7.–Con il settimo mezzo, i ricorrenti allegano, in base all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.,anche in relazione agli artt. 1218 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 cod. civ., degli artt. 1236 e seguenti e 1965 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 1362 cod. civ., riguardo all’interpretazione della delibera del Consiglio d’amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983 e dello Statuto del Fondo di previdenza complementare; violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ.

Con il medesimo mezzo, i ricorrenti -11 - lamentano, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

Sarebbe imputabile soltanto al [OSCURATO:SOCIETA] il fatto che, nella somma determinata per la capitalizzazione, non siano state incluse le differenze riconosciute dalla sentenza passata in giudicato.

Pertanto, non potrebbero essere condivise le affermazioni della sentenza impugnata, che ipotizza un’azione, d’incerto contenuto, finalizzata a conseguire l’adeguamento della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione della rendita (pagina 52).

Solo con un palese «salto logico» e con un «errore ricostruttivo […] macroscopico» (pagina 51), si potrebbe reputare ammissibile un’azione nei confronti del Fondo, «in aperta violazione della corretta ricostruzione del giudicato e degli obblighi che ne conseguono esclusivamente in capo al [OSCURATO:SOCIETA]» (la già citata pagina 51). 2.–I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li legae per la comunanza dei temi sottoposti al vaglio di questa Corte, tutti incentrati sulle implicazioni dell’adesione alla proposta di capitalizzazione. 3.–I motivi sono ammissibili.

Pur giustapponendo censure di tenore diverso, il ricorso consente di cogliere il nucleo della critica che indirizza al percorso argomentativo della sentenza impugnata e individua in modo inequivocabile i punti controversi e le violazioni denunciate.

Nella loro essenza, le censureattengono all’incidenza dell’adesione alla proposta di capitalizzazione sullo specifico diritto rivendicato dai pensionati e si appuntano sull’interpretazione del giudicato e dell’accettazione della proposta formulata ai sensi dell’art. 47 dello Statuto del Fondo. 4.–Le censure devono essere, nel loro complesso, disattese. -12 - 5.–La motivazione della sentenza d’appello non presenta i caratteri di apparenza e di contraddittorietà denunciati con il secondo e con il terzo mezzo.

Il percorso logico che conduce al rigetto delle domande dei pensionati è lineare e intelligibile e non è minato da quelle aporie, da quelle insanabili lacune che sole valgono a rendere apparente la motivazione e imperscrutabile il fondamento logico della decisione adottata (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).

Né si ravvisa l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurato con il terzo, con il sesto e con il settimo mezzo.

La Corte territoriale ha adeguatamente ponderato tutti i fatti acquisiti al processo e discussi tra le parti e ha offerto una motivazione plausibile in ordine all’estensione del giudicato e alla latitudine dell’impegno assunto con l’accettazione della proposta di capitalizzazione, senza sottacere che la somma determinata in quella sede non ingloba anche le somme riconosciute per effetto del giudicato. 6.– L’interpretazione tratteggiata dalla Corte d’appello di Napoli converge con i principi da ultimo affermati, in giudizi in larga parte affini, daCass., sez.

VI- L, 8 giugno 2022, n. 18383 e n. 18384, che hanno provveduto a delimitare sia l’efficacia oggettiva del giudicato invocato nel ricorsosia l’odierno tema del decidere, in coerenza con le enunciazioni già espresse da Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30518, e 25 ottobre 2021, n. 29915. 6.1.– Quanto al primo aspetto, si deve puntualizzare che il giudicato investe il meccanismo di determinazione della perequazione, che accede al trattamento pensionistico di natura integrativa(cfr., sul punto, anche le precisazioni svolte alle pagine 10, 11 e 12 della memoria illustrativa della parte controricorrente). 6.2.–Quanto alle domande formulate dai pensionati, questa Corte, nei precedenti menzionati, ha chiarito che esse hanno ad oggetto -13 - l’erogazione di una somma mensile, per un periodo successivo alla capitalizzazione.

Anche nel caso di specie, i giudici d’appello sono approda ti alla conclusione che la domanda verta sul periodo successivo alla capitalizzazione (pagina 11 della sentenza impugnata e, in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa di parte controricorrente, che indica un periodo compreso tra il primo luglio 2006 e il 30 giugno 2008, e pagina 5 della medesima memoria).

Esulano dal presente giudizio, pertanto, le questioni inerenti al computo dei ratei di pensione integrativa, per il periodo antecedente alla capitalizzazione, e ai criteri che presiedono al calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione.

A tale riguardo, le pretese dei pensionati rimangono impregiudicate e permane intatta l’autorità del giudicato, che non è sminuito come regola del caso concreto.

L’autentica portata di tale regola è stata rettamente intesadalla Corte territoriale, che l’ha situata nel contesto della decisione che la impartisce.

Non possono essere accolte, pertanto, le censure formulate con il primo e con il secondo mezzo, che addebitano alla sentenza impugnata l’erronea interpretazionedel giudicato e il travisamento dell’oggetto del presente giudizio. 7.– Neppur e possono trovare accoglimento le censure che lamentano la fallace interpretazione della clausola contenuta nell’art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo, che prevede in favore dei percettori del trattamento pensionistico integrativo la facoltà di optare per la sua corresponsione in una somma capitale una tantum, «con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo».

La Corte territoriale ha interpretato il disposto negoziale in conformità ai canoni dell’art. 1362 cod. civ.e in maniera congrua, che -14 - rispecchia la comune intenzione delle parti (ordinanza n. 29915 del 2021, cit.), esternata claris verbisnelle pattuizioni in esame.

Come questa Corte ha già chiarito, «la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva); pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore della leggen. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantumdi liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo» (ordinanza n. 18384 del 2022, cit.).

In termini analoghi si èpronunciata anche la giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, «secondo la quale la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA] effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6 T.U.I.R., comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che in -15 - realtà, con la liquidazione del cosiddetto“zainetto”, l’ex dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata (v. ex multisCass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011; n. 16819 del 2017)» (ordinanza n. 18383 del 2022, cit.). 8.–La volontà delle parti si deve dunque ricostruire nei termini enucleati dalla sentenza d’appello , che , peraltro , collimano con le disposizioni dell’art. 7, letteraa), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (oggi abrogato per effetto del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), «che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l’estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato» (ordinanza n. 29915 del 2021, cit.).

Non si riscontrano, pertanto, le violazioni dei canoni ermeneutici additate, sotto profili tra loro connessi, con il primo, con il secondo, con il quarto e con il quinto motivo. 9.– L’accettazione dell ’importo capitale estingue la prestazione originaria, dovuta con cadenza periodica, ed estingue per il futuro anche i suoi accessori, come la perequazione aziendale, che sono indissolubilmente legati alla prestazione principale e concorrono a integrare il sistema perequativo legale vigente, accrescendo l’importo degli assegni di pensione (in tal senso, la citata delibera del 1983).

Coglie nel segno, pertanto, la premessa logica della sentenza impugnata, che pone l’accento sulnesso che s’instaura tra la pensione integrativa e la perequazione di matrice aziendale e annovera tale accessorio tra le componentidella pensione integrativa (pagina 10 della sentenza). -16 - Inoltre, l’art. 47 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nel postulare, in conseguenza dell’accettazione della proposta,l’estinzione d’ogni pretesa attinente alla pensione integrativa nei rapporti che intercorrono tanto con il Fondo quanto con il [OSCURATO:SOCIETA], perciò nient’affatto estraneo al congegno prefigurato dallo Statuto.

A fronted’un meccanismo estintivo di tal fatta, che scaturisce quale effetto tipico e indefettibile dall’accettazione della proposta di capitalizzazione e involge anche la perequazione, componente a tutti gli effetti della prestazione pensionistica, non ha portata dirimente la mancanza di un’espressa rinuncia, valorizzatanel ricorso a più riprese nel contesto dell’illustrazione del primo, del quinto e del sesto mezzo.

Lamancata manifestazione di una volontà abdicativa, invero, non elide un dato saliente , che costituisce il fulcro della decisione impugnata, senza sostanziarsi nella creazione di una figura preterlegale di estinzione delle obbligazioni, nei termini adombrati nel sesto mezzo, e senza interferire con le fattispecie dell’obbligazione alternativa o della novazione, approfondite nell’illustrazione del quinto motivo.

Nell’accordo di capitalizzazione,indagato alla luce della sua causa concreta,è insita un’efficacia estintiva, che investe tanto la pensione integrativa quanto i suoi accessori, per il periodo posteriore alla capitalizzazione. 10.–Il giudicato che avvalora il diritto di fruire della perequazione aziendalenon ne giustifica il trascinamento e la cristallizzazione anche negli anni successivi alla capitalizzazione della pensione, allorché risulta già estinta la prestazione principale cui la perequazione è giocoforza ancorata, e non può svincolare la perequazione dalla pensione integrativa, tramutando questa componente accessoria inun elemento irrelato e del tutto avulso dalla prestazione che implementa.

Per questa via,non solo la perequazione si configurerebbe come un elemento autonomo e a sé stante, dotato di un’ultrattività che gli -17 - consentirebbe di perpetuarsi anche dopo l’estinzione del trattamento integrativo, ma s i giungerebb e a considerare tamquam non esset proprio quell’accordo di capitalizzazione, che racchiude, invece , in difetto di appropriate azioni volte a rimetterlo in discussione, l’autoregolamento d’interessi vincolante tra le parti.

Né tale ultrattività si potrebbe giustificare in base al rilievo, illustrato dai ricorrenti, che nella somma oggetto di capitalizzazione non siano stati inseriti gl’importi successivamente accertati in forza del giudicato.

A tale discrasia, che ha un diverso oggetto e una diversa origine ed esige correttivi differenti , non si può porre rimedio attribuendo la perequazione aziendale anche con riferimento a un periodo in cui la prestazione integrativa, cui la perequazione accede , risulta già estinta.

Le valutazioni svolte a tale riguardo dalla sentenza impugnata sono esenti, pertanto,dai vizi dedotti con il settimo motivo. 11.–Né a diverse conclusioni inducono le riserve apposte da taluni contraenti all’atto dell’accettazione dell’offerta di capitalizzazione.

Come ha affermato la sentenza d’appello (pagina 11), le riserve incidono su un diverso ambito, inerente alla causa incardinata per ottenere l’accertamento del diritto alla perequazione, prima dell’opzione per la capitalizzazione.

Tali riserve, peraltro, non possono alterare l’ in idem placitum consensus che si è formato su un preciso assetto dei rapporti tra le parti.

Non è fondato, pertanto, il sesto mezzo, che si attarda sul valore dirimenteche occorre annettere a tali riserve. 12.– L a rivendicazione di maggiori importi sul trattamento pensionistico erogato dopo la capitalizzazione pretermette un dato ulteriore, posto in risalto da questa Corte nei precedenti richiamati:tali ratei gravano sulla gestione speciale INPS, «da sempre caratterizzata dal meccanismo legale di perequazione», che differisce dalla -18 - perequazione aziendale rivendicata in questa sede e analizzata nel giudicato di cui qui si dibatt e (ordinanza n. 18384 del 2022, cit.) .

La perequazione aziendale si atteggia pur sempre come unacomponente strutturalmente legata al diverso trattamento della pensione integrativa originariamente corrisposta e quindi estinta.

Anche da questo punto di vista, che denota la commistione tra sistemi eterogenei di determinazione della prestazione principale attualmente dovuta e dei relativi accessori (perequazione), si rivela infondata l’azione, così come concretamente promossa. 13.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere complessivamente respinto. 14.– La peculiare complessità delle questioni dibattute, che ha registrato orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito e che è stata scandagliata solo di recente nella giurisprudenza di questa Corte, giustifica l’integrale compensazione delle spese delpresente giudizio. 15.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 10054-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19 – controricorrent e – R.G.N.10054/2019 Cron. Rep. C.C. 11/05/2023 giurisdizione Capitalizzazione e perequazione delle pensioni del personale del [OSCURATO:SOCIETA] -2 - per la cassazione della sentenza n. 4763 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 24 ottobre 201 8 (R.G.N. 4361/2012). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 maggio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio s’innesta sulla complessa vicenda della perequazione aziendale delle pensioni spettanti al personale del [OSCURATO:SOCIETA]. L’istitutodi credito gestiva un regime previdenziale esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria, che inglobava anche un particolare sistema di perequazione, da ultimo sottoposto alle regole stabilitenella delibera del Consiglio di amministrazione del 17 gennaio 1983. Di tale vicenda giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l’evoluzione normativa e gli approdi della giurisprudenza di questa Corte. 1.1.–La legge 30 luglio 1990, n. 218, all’art. 3, comma 3, ha demandato al Governo il compitodi adottare, « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall’obbligo dell’iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall’allegato T all’articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55». In attuazione della delega conferita con la legge n. 218 del 1990, è stato emanato il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. A decorrere dal periodo di paga in corso al1° gennaio 1991, l’art. 1, commi 1 e 2, del menzionato decreto legislativo ha ricondotto nell’alveo dell’assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, in -3 - una gestione speciale dell’INPS i dipendenti, attuali, futuri e in quiescenza, degli enti pubblici creditizi,che un tempo beneficiavano dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi. Alla descritta transizione verso il regime generale fa riscontro la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi ed esonerativi (art. 5, comma 1), i primi contemplati dall’allegato T, «art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, relativi al personale del [OSCURATO:SOCIETA] e del Banco di Sicilia», i secondi « autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in favore del personale dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio delle province lombarde, della Cassa di risparmio [OSCURATO:PERSONA] per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di Asti». L’art. 2 del d.lgs. n. 357 del 1990 ha disciplinato il regime pensionistico degl’iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990. Quanto al regime pensionistico degl’iscritti già pensionati, è regolato dall’art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990. Il legislatore delegato ha sancito l’obbligo della gestione speciale dell’INPS di assumere «a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto» (comma 2, primo periodo). Il medesimo art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 ha assoggettato le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale dell’INPS «alla disciplina per la perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria» (comma 3). Ai «titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurativeper prestazioni differibili» l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 357 del 1990 ha garantito «il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior -4 - favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo quanto disposto al successivo art. 4». L’art. 4 del d.lgs. n. 357 del 1990 è intervenuto a salvaguardare il trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degl’iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990 (art. 2) e degl’iscritti già pensionati (art. 3): «1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell’art. 2 e dell’art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all’art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all’art. 1». Si deve rilevare, infine, che, in virtù dell’accordo collettivo del 27 luglio 2001, è stato istituito un “Fondo pensione complementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA]”. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 47, comma 1, dello Statuto, ha offerto agl’iscritti alla Sezione A, collocati in quiescenza in data anteriore al 31 dicembre 1990, la possibilità di trasformare il trattamento periodico integrativo in una somma una tantum, «con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il “Fondo” e con il “Banco” avuto riguardo al trattamento integrativo». 1.2.–Questa disciplina ha ingenerato un cospicuo co ntenzioso. Molti pensionati del [OSCURATO:SOCIETA] hanno chiesto in giudizio l’accertamento del diritto di continuare a beneficiare della perequazione di fonte aziendale. -5 - Con sentenza n. 17809 del 7 novembre 1994, confermata in sede di gravame con la sentenza n. 1957 del 1° aprile 1999, il Pretore di Napoli ha accolto la domanda e ha accertato il diritto dei ricorrenti, pensionati prima del 31 dicembre 1990, di mantenere il regime di perequazione aziendale antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,e, in particolare, dell’art. 9. Tale disposizione ha stabilito l’applicazione delle previsioni sulla perequazione automatica di cui all’art. 11 agli «iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima» (comma 1) e ai «regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all ’ articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357» (comma 2), in servizio alla data del 31 dicembre 1990. Con sentenza del 3 luglio 2001, n. 9024, questa Corte, a sezioni unite, ha cassato la sentenza d’appello e ha riconosciuto il diritto di mantenere il regime perequativo aziendale solo per coloro che fossero in pensione alla data dal 31 dicembre 1990 e solo per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data della definitiva soppressione della perequazione aziendale. Controla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 30 aprile 2003 (n. 1521) che, in sede di rinvio, ha condannato la banca a corrispondere i correlativi aumenti di pensione per l’arco temporale dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996, [OSCURATO:SOCIETA]., che h a nel frattempo incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione. Questa Corte, con la sentenza n. 19937 , depositata il 6 ottobre 2004, ha respinto il ricorso principale della banca e ha accoltoil ricorso incidentale dei pensionati, condanna nd o l’ i stituto di credito a corrispondere anche la rivalutazione monetaria, in cumulo con gl’interessi legali già riconosciuti. -6 - 2.– Questi sono gli antecedenti del giudizio che giunge oggi al vaglio di questa Corte, contraddistinto dal seguente oggetto. I pensionati hanno chiamato in causa la banca, rivendicando le somme dovute in applicazione del regime perequativo aziendale istituito dalla delibera del 17 gennaio 1983. Con sentenza n. 31287 del 201 1 , il Tribunale di Napoli ha accolto le domande dei pensionati e ha dichiarato il diritto dei ricorr enti di mantenere, anche per gli anni successivi, l’incremento di pensione, derivante dall’applicazione della perequazione aziendale maturata nel periodo dal gennaio 1994 al luglio 1996. 3.–La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4763 del 201 8 , depositata il 24 ottobre 2018, haaccolto in parte il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eha riformato la pronuncia di primo grado. 3.1.– La Corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dei pensionati e l’irrilevanza della normativa d’interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, inidonea a scalfire l’intangibilità del giudicato. 3.2.–A diverse conclusioni, tuttavia, i giudici d’appello sono giunti con riferimento ai pensionati che hanno optato per la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo e hanno percepito una somma una tantum, quale «capitalizzazione della rendita vitalizia in base ad un calcolo attuariale» (pagina 10 della pronuncia d’appello). La sentenza impugnata muove dalla premessa che la perequazione aziendale costituisca «un parte della pensione integrativa» e non già «un diritto autonomo e indipendente dalla parte restante della pensione integrativa» (la già richiamata pagina 10). A fronte dell’accettazione della proposta di capitalizzazione, non è necessaria una «specifica rinuncia» e si rivelano ininfluenti le riserve apposte, che riguardano «quanto maturato fino alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione e non il periodo successivo alla stessa» (pagina 11). -7 - Nel giudizio, i pensionati hanno reclamato, invece, le differenze economiche successive alla capitalizzazione. Né viene in rilievo «la questione della corretta determinazione della cd. una tantumche, secondo la difesa, avrebbe risentito – ovviamente in negativo –della mancata applicazione della perequazione aziendale» (pagina 11). A tale pregiudizio potrebbe porre rimedio una specifica domanda, connotata da un diverso petitum e da una diversa causa petendi. 4.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli. 5.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– I ricorrent i e la parte controricorrent e hanno depositato memorie illustrative prima dell’adunanza. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione procede per sette motivi e concerne in via esclusiva la posizione di coloro che hanno aderito all’offerta di capitalizzazione della pensione integrativa. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione degli artt.2908 e 2909 cod. civ.e dell’art. 324 cod. proc. civ., anche in relazione -8 - agli artt. 1218 e seguenti cod. civ. e 2043 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, 1197, 1236 e seguenti, 1966 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 1362 cod. civ., con riferimento alla delibera del Consiglio di amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983, che regola la perequazione aziendale; violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. Benché l’importo rivendicato, in forza d’una statuizione oramai intangibile, non sia stato corrisposto e nessuna rinuncia espressa sia intervenuta a tale riguardo, la sentenza impugnata contraddittoriamente disconoscerebbe il diritto dei ricorrenti. La capitalizzazione, riconducibile unicamente al Fondo e non al [OSCURATO:SOCIETA], estinguerebbe la sola pensione integrativa riconosciuta dal [OSCURATO:SOCIETA] e non potrebbe dispiegare alcun effetto riguardo a una componente mai erogata. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con riferimento all’interpretazione della delibera del Consiglio d’amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983 e all’offerta formulata dal Fondo. Con il medesimo motivo i ricorrenti si dolgono, questa volta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per «omessa e confusa motivazione» e per «errore palese nel sovrapporre il giudizio di accertamento (con condanna generica) con le attuali azioni di recupero di un diritto di credito rimasto inadempiuto» (pagina 32 del ricorso per cassazione). La Corte territoriale avrebbe errato nell’individuare l’oggetto del presente giudizio, che si correlerebbeall’inadempimento del giudicato. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. In relazione all’art. -9 - 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Infine, con la medesima censura, i ricorrenti allegano, questa volta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 cod. civ. e delle normeprima richiamate. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe sguarnita d’ogni supporto argomentativo e sarebbe inficiata dall’omesso esame d’un fatto decisivo: il differenziale di cui si discute non avrebbe mai fatto parte della pensione integrativa, «perché mai riconosciuto dal Banco» (pagina 36 del ricorso per cassazione). L’estinzione di ogni obbligo del [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza dell’accettazione della somma una tantum, si configurerebbe come una clausola vessatoria, che presupporrebbe una specifica approvazione per iscritto nei termini sanciti dall’art. 1341 cod. civ. (pagine 38 e 39 del ricorso per cassazione). 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.1268 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 1, comma 6, dello Statuto del Fondo. Quanto alla responsabilità solidale del [OSCURATO:SOCIETA] e del Fondo, varrebbe soltanto a «rafforzare la posizione dei pensionati-creditori» (pagina 39 del ricorso per cassazione), ma non potrebbe liberare il Banco dalle sue obbligazioni, secondo l’arbitraria ricostruzione delineata dalla sentenza d’appello. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 1285 e seguenti e 1230 e seguenti cod. civ. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Avrebbe errato la Corte d’appello di Napoli nel ravvisare un’obbligazione alternativa euna novazione oggettiva, senza neppure -10 - specificare le «obbligazioni in alternativa di soluzione» (pagina 42 del ricorso per cassazione) e senza dar conto di un inequivocabile accordo novativo, nei termini prescritti dall’art. 1230 cod. civ. 1.6.–Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e degli artt. 2113 e 1197 cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. La sentenza impugnata incorrerebbe in una «grave omissione» e in una «mancanza di motivazione», per avere pretermesso «ogni indagine circa la sussistenza di una volontà abdicativa da parte degli interessati» (pagina 43 del ricorso), in spregio alla necessità di un’espressa rinuncia sostanziale al diritto e d’una rinuncia processuale alle vertenze in corso. La Corte d’appello di Napoli avrebbe elaborato una causa estintiva dell’obbligazione extra ordinem, disancorata dalla volontà delle parti (pagina 44 del ricorso). Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente negato la rilevanza delle riserve esplicite formulate da alcuni pensionati in sede di accettazione dell’offerta (pagina 45). 1.7.–Con il settimo mezzo, i ricorrenti allegano, in base all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.,anche in relazione agli artt. 1218 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 cod. civ., degli artt. 1236 e seguenti e 1965 e seguenti cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.; violazione e falsa interpretazione dell’art. 1362 cod. civ., riguardo all’interpretazione della delibera del Consiglio d’amministrazione del [OSCURATO:SOCIETA] del 17 gennaio 1983 e dello Statuto del Fondo di previdenza complementare; violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ. Con il medesimo mezzo, i ricorrenti -11 - lamentano, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Sarebbe imputabile soltanto al [OSCURATO:SOCIETA] il fatto che, nella somma determinata per la capitalizzazione, non siano state incluse le differenze riconosciute dalla sentenza passata in giudicato. Pertanto, non potrebbero essere condivise le affermazioni della sentenza impugnata, che ipotizza un’azione, d’incerto contenuto, finalizzata a conseguire l’adeguamento della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione della rendita (pagina 52). Solo con un palese «salto logico» e con un «errore ricostruttivo […] macroscopico» (pagina 51), si potrebbe reputare ammissibile un’azione nei confronti del Fondo, «in aperta violazione della corretta ricostruzione del giudicato e degli obblighi che ne conseguono esclusivamente in capo al [OSCURATO:SOCIETA]» (la già citata pagina 51). 2.–I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li legae per la comunanza dei temi sottoposti al vaglio di questa Corte, tutti incentrati sulle implicazioni dell’adesione alla proposta di capitalizzazione. 3.–I motivi sono ammissibili. Pur giustapponendo censure di tenore diverso, il ricorso consente di cogliere il nucleo della critica che indirizza al percorso argomentativo della sentenza impugnata e individua in modo inequivocabile i punti controversi e le violazioni denunciate. Nella loro essenza, le censureattengono all’incidenza dell’adesione alla proposta di capitalizzazione sullo specifico diritto rivendicato dai pensionati e si appuntano sull’interpretazione del giudicato e dell’accettazione della proposta formulata ai sensi dell’art. 47 dello Statuto del Fondo. 4.–Le censure devono essere, nel loro complesso, disattese. -12 - 5.–La motivazione della sentenza d’appello non presenta i caratteri di apparenza e di contraddittorietà denunciati con il secondo e con il terzo mezzo. Il percorso logico che conduce al rigetto delle domande dei pensionati è lineare e intelligibile e non è minato da quelle aporie, da quelle insanabili lacune che sole valgono a rendere apparente la motivazione e imperscrutabile il fondamento logico della decisione adottata (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232). Né si ravvisa l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurato con il terzo, con il sesto e con il settimo mezzo. La Corte territoriale ha adeguatamente ponderato tutti i fatti acquisiti al processo e discussi tra le parti e ha offerto una motivazione plausibile in ordine all’estensione del giudicato e alla latitudine dell’impegno assunto con l’accettazione della proposta di capitalizzazione, senza sottacere che la somma determinata in quella sede non ingloba anche le somme riconosciute per effetto del giudicato. 6.– L’interpretazione tratteggiata dalla Corte d’appello di Napoli converge con i principi da ultimo affermati, in giudizi in larga parte affini, daCass., sez. VI- L, 8 giugno 2022, n. 18383 e n. 18384, che hanno provveduto a delimitare sia l’efficacia oggettiva del giudicato invocato nel ricorsosia l’odierno tema del decidere, in coerenza con le enunciazioni già espresse da Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30518, e 25 ottobre 2021, n. 29915. 6.1.– Quanto al primo aspetto, si deve puntualizzare che il giudicato investe il meccanismo di determinazione della perequazione, che accede al trattamento pensionistico di natura integrativa(cfr., sul punto, anche le precisazioni svolte alle pagine 10, 11 e 12 della memoria illustrativa della parte controricorrente). 6.2.–Quanto alle domande formulate dai pensionati, questa Corte, nei precedenti menzionati, ha chiarito che esse hanno ad oggetto -13 - l’erogazione di una somma mensile, per un periodo successivo alla capitalizzazione. Anche nel caso di specie, i giudici d’appello sono approda ti alla conclusione che la domanda verta sul periodo successivo alla capitalizzazione (pagina 11 della sentenza impugnata e, in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa di parte controricorrente, che indica un periodo compreso tra il primo luglio 2006 e il 30 giugno 2008, e pagina 5 della medesima memoria). Esulano dal presente giudizio, pertanto, le questioni inerenti al computo dei ratei di pensione integrativa, per il periodo antecedente alla capitalizzazione, e ai criteri che presiedono al calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione. A tale riguardo, le pretese dei pensionati rimangono impregiudicate e permane intatta l’autorità del giudicato, che non è sminuito come regola del caso concreto. L’autentica portata di tale regola è stata rettamente intesadalla Corte territoriale, che l’ha situata nel contesto della decisione che la impartisce. Non possono essere accolte, pertanto, le censure formulate con il primo e con il secondo mezzo, che addebitano alla sentenza impugnata l’erronea interpretazionedel giudicato e il travisamento dell’oggetto del presente giudizio. 7.– Neppur e possono trovare accoglimento le censure che lamentano la fallace interpretazione della clausola contenuta nell’art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo, che prevede in favore dei percettori del trattamento pensionistico integrativo la facoltà di optare per la sua corresponsione in una somma capitale una tantum, «con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo». La Corte territoriale ha interpretato il disposto negoziale in conformità ai canoni dell’art. 1362 cod. civ.e in maniera congrua, che -14 - rispecchia la comune intenzione delle parti (ordinanza n. 29915 del 2021, cit.), esternata claris verbisnelle pattuizioni in esame. Come questa Corte ha già chiarito, «la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, p.p. 14 ss. della parte motiva); pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore della leggen. 243 del 2004, art. 1, comma 55, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantumdi liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo» (ordinanza n. 18384 del 2022, cit.). In termini analoghi si èpronunciata anche la giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, «secondo la quale la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del [OSCURATO:SOCIETA] effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6 T.U.I.R., comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, posto che in -15 - realtà, con la liquidazione del cosiddetto“zainetto”, l’ex dipendente del [OSCURATO:SOCIETA], pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata (v. ex multisCass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011; n. 16819 del 2017)» (ordinanza n. 18383 del 2022, cit.). 8.–La volontà delle parti si deve dunque ricostruire nei termini enucleati dalla sentenza d’appello , che , peraltro , collimano con le disposizioni dell’art. 7, letteraa), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (oggi abrogato per effetto del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), «che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l’estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato» (ordinanza n. 29915 del 2021, cit.). Non si riscontrano, pertanto, le violazioni dei canoni ermeneutici additate, sotto profili tra loro connessi, con il primo, con il secondo, con il quarto e con il quinto motivo. 9.– L’accettazione dell ’importo capitale estingue la prestazione originaria, dovuta con cadenza periodica, ed estingue per il futuro anche i suoi accessori, come la perequazione aziendale, che sono indissolubilmente legati alla prestazione principale e concorrono a integrare il sistema perequativo legale vigente, accrescendo l’importo degli assegni di pensione (in tal senso, la citata delibera del 1983). Coglie nel segno, pertanto, la premessa logica della sentenza impugnata, che pone l’accento sulnesso che s’instaura tra la pensione integrativa e la perequazione di matrice aziendale e annovera tale accessorio tra le componentidella pensione integrativa (pagina 10 della sentenza). -16 - Inoltre, l’art. 47 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nel postulare, in conseguenza dell’accettazione della proposta,l’estinzione d’ogni pretesa attinente alla pensione integrativa nei rapporti che intercorrono tanto con il Fondo quanto con il [OSCURATO:SOCIETA], perciò nient’affatto estraneo al congegno prefigurato dallo Statuto. A fronted’un meccanismo estintivo di tal fatta, che scaturisce quale effetto tipico e indefettibile dall’accettazione della proposta di capitalizzazione e involge anche la perequazione, componente a tutti gli effetti della prestazione pensionistica, non ha portata dirimente la mancanza di un’espressa rinuncia, valorizzatanel ricorso a più riprese nel contesto dell’illustrazione del primo, del quinto e del sesto mezzo. Lamancata manifestazione di una volontà abdicativa, invero, non elide un dato saliente , che costituisce il fulcro della decisione impugnata, senza sostanziarsi nella creazione di una figura preterlegale di estinzione delle obbligazioni, nei termini adombrati nel sesto mezzo, e senza interferire con le fattispecie dell’obbligazione alternativa o della novazione, approfondite nell’illustrazione del quinto motivo. Nell’accordo di capitalizzazione,indagato alla luce della sua causa concreta,è insita un’efficacia estintiva, che investe tanto la pensione integrativa quanto i suoi accessori, per il periodo posteriore alla capitalizzazione. 10.–Il giudicato che avvalora il diritto di fruire della perequazione aziendalenon ne giustifica il trascinamento e la cristallizzazione anche negli anni successivi alla capitalizzazione della pensione, allorché risulta già estinta la prestazione principale cui la perequazione è giocoforza ancorata, e non può svincolare la perequazione dalla pensione integrativa, tramutando questa componente accessoria inun elemento irrelato e del tutto avulso dalla prestazione che implementa. Per questa via,non solo la perequazione si configurerebbe come un elemento autonomo e a sé stante, dotato di un’ultrattività che gli -17 - consentirebbe di perpetuarsi anche dopo l’estinzione del trattamento integrativo, ma s i giungerebb e a considerare tamquam non esset proprio quell’accordo di capitalizzazione, che racchiude, invece , in difetto di appropriate azioni volte a rimetterlo in discussione, l’autoregolamento d’interessi vincolante tra le parti. Né tale ultrattività si potrebbe giustificare in base al rilievo, illustrato dai ricorrenti, che nella somma oggetto di capitalizzazione non siano stati inseriti gl’importi successivamente accertati in forza del giudicato. A tale discrasia, che ha un diverso oggetto e una diversa origine ed esige correttivi differenti , non si può porre rimedio attribuendo la perequazione aziendale anche con riferimento a un periodo in cui la prestazione integrativa, cui la perequazione accede , risulta già estinta. Le valutazioni svolte a tale riguardo dalla sentenza impugnata sono esenti, pertanto,dai vizi dedotti con il settimo motivo. 11.–Né a diverse conclusioni inducono le riserve apposte da taluni contraenti all’atto dell’accettazione dell’offerta di capitalizzazione. Come ha affermato la sentenza d’appello (pagina 11), le riserve incidono su un diverso ambito, inerente alla causa incardinata per ottenere l’accertamento del diritto alla perequazione, prima dell’opzione per la capitalizzazione. Tali riserve, peraltro, non possono alterare l’ in idem placitum consensus che si è formato su un preciso assetto dei rapporti tra le parti. Non è fondato, pertanto, il sesto mezzo, che si attarda sul valore dirimenteche occorre annettere a tali riserve. 12.– L a rivendicazione di maggiori importi sul trattamento pensionistico erogato dopo la capitalizzazione pretermette un dato ulteriore, posto in risalto da questa Corte nei precedenti richiamati:tali ratei gravano sulla gestione speciale INPS, «da sempre caratterizzata dal meccanismo legale di perequazione», che differisce dalla -18 - perequazione aziendale rivendicata in questa sede e analizzata nel giudicato di cui qui si dibatt e (ordinanza n. 18384 del 2022, cit.) . La perequazione aziendale si atteggia pur sempre come unacomponente strutturalmente legata al diverso trattamento della pensione integrativa originariamente corrisposta e quindi estinta. Anche da questo punto di vista, che denota la commistione tra sistemi eterogenei di determinazione della prestazione principale attualmente dovuta e dei relativi accessori (perequazione), si rivela infondata l’azione, così come concretamente promossa. 13.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere complessivamente respinto. 14.– La peculiare complessità delle questioni dibattute, che ha registrato orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito e che è stata scandagliata solo di recente nella giurisprudenza di questa Corte, giustifica l’integrale compensazione delle spese delpresente giudizio. 15.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 24942/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris