CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 27 luglio 1992 a Padova avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al G.u.p. presso il Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Lette le richieste difensive dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento del 11/06/2020 che condannava [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena di legge per il reato di evasione. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Olivier', a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 421, comma 2, e 441, comma 1, cod. proc. pen. (come richiamato dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.), per avere respinto il motivo d'appello attinente alla violazione del diritto di intervento dell'imputato a causa della mancata assunzione dell'interrogatorio richiesto da Olívieri nelle forme dell'esame all'udienza dell'il. giugno 2020 dinanzi al G.i.p., in sede di giudizio abbreviato, con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. dell'ordinanza di diniego dell'esame di Olivieri e della sentenza di primo grado. Lamenta il difensore che, durante l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della rinuncia alla condizione apposta alla richiesta di rito abbreviato depositata ex art. 458 cod. proc. pen., il G.í.p. abbia respinto l'istanza dell'imputato di rendere interrogatorio nelle forme dell'esame, pur riconoscendo al medesimo la facoltà (non esercitata) di rendere spontanee dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Occorre evidenziare che nel verbale di udienza così si legge: "il difensore insiste nella richiesta di abbreviato, con rinuncia al teste e conversione di audizione dell'imputato nelle forme dell'esame"; il G.i.p., preso atto della rinuncia da parte dell'imputato alla prova, alla quale aveva condizionato l'accesso al rito, riconoscendo al ricorrente tale facoltà, ha tuttavia inteso ricondurre la richiesta di interrogatorio formulata da Olivier' ad ulteriore "condizione", in ciò trovando conferma nel parere di rigetto del Pubblico ministero alla richiesta, sulla base del presupposto per cui detta richiesta non era stata presentata nei venti giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato. 2.1. Mette conto rilevare che nel giudizio abbreviato trovano applicazione le disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 cod. proc. pen., con la conseguenza che sussiste il diritto dell'imputato a essere sottoposto ad interrogatorio durante lo svolgimento del rito, qualora ne faccia richiesta, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato sia condizionata all'esame dell'imputato (Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Romano, Rv. 271509). 2.2. Sussiste, pertanto, la nullità dedotta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di autodifesa dell'imputato, di cui l'interrogatorio è espressione principale, trovando la legittimità della richiesta il proprio fondamento primariamente nell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 441 cod. proc. pen., anziché nell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (concernente l'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato condizionata ad integrazione probatoria), come enunciato dal G.i.p. e dalla Corte territoriale. Si tratta, inoltre, di una nullità tempestivamente eccepita (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859), posto che il difensore vi ha provveduto immediatamente in udienza subito dopo la lettura dell'ordinanza di rigetto (oltre che nei motivi di appello), ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., indi non sanata. Erra, pertanto, la Corte nel richiamarsi ai principi giurisprudenziali secondo cui l'imputato, qualora a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato acceda all'abbreviato cd. "secco", non possa dedurre come motivo di gravame in appello la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta, trattandosi di argomentazione non pertinente, che non tiene conto di come rimanga sempre salvo, nel corso del rito abbreviato (sino al momento dell'inizio della discussione), il diritto di autodifesa dell'imputato, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 441, comma 1 e 421, comma 2 cod. proc. pen. 3. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono, conseguentemente, essere annullate senza rinvio, in relazione al vizio procedimentale sopra rilevato. Deve, inoltre, essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, Ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. Così deciso il 22