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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35092/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione contestata oltre che con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 131 bis cp. il tutto con motivare che rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] O I OTT 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Kai`; 4mente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'evasione contestata oltre che con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 131 bis cp. il tutto con motivare che rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] O I OTT 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Kai`; 4mente 2