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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24250/2026

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a CORTE di APPELLO di GENOVA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laquantificazione del risarcimento del danno da liquidare a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio al giudice civile per l’ulteriore corso, ed emettersideclaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 29 ottobre 2025 la Corte d’appello di Genova,in parziale riforma della sentenza emessa il 6 dicembre 2024 dal Tribunale diMassa, per quel che qui interessa, riduceva la pena inflitta all’imputatoDell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 137,comma 1-bis, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario).2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in relazione alla statuizione relativa alrisarcimento del danno, assumendo che in maniera contraddittoria la Corted’appello aveva confermato la statuizione del Tribunale con la quale l’imputatoera stato condannato al risarcimento del danno, precisamente liquidato nel suointero ammontare, e contestualmente aveva condannato il medesimoDell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di “una provvisionale immediatamente esecutiva dieuro 200.000”.Osservava che la disposizione di cui all’art. 539, comma 2, cod. proc. pen.prevedeva la condanna “al pagamento di una provvisionale nei limiti del dannoper cui si ritiene già raggiunta la prova” per il caso di condanna generica,laddove la provvisionale risultava esclusa per il diverso caso, contemplatoall’art. 538 cod. proc. pen., di liquidazione integrale del danno.2.2.

Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestuale applicazionedegli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., disposizioni che risultavano fra loroincompatibili in quanto la prima prevedeva la liquidazione del danno nella suainterezza e la seconda la condanna generica al risarcimento del danno sulpresupposto del mancato raggiungimento della prova del suo interoammontare.2.3.

Con il terzo motivo deduceva mancata assunzione di una provadecisiva, costituita dall’acquisizione di due fatture – la n. 66/2018 e la n.18/2019 – i cui importi, come già osservato con l’atto di appello, dovevanoessere detratti dall’ammontare del danno in quanto concernenti una fornituradiversa da quella oggetto del processo.3.

In data 20 marzo 2026 le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] depositato note spese e in data 25 marzo 2026 hanno depositatoconclusioni scritte e note difensive con le quali hanno dedotto la carenza diinteresse del ricorrente, considerato che la previsione di una provvisionale perun importo inferiore a quello liquidato a titolo di risarcimento integrale deldanno costituiva un elemento favorevole al medesimo; inoltre la parte civileErrebi [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava remissiva in relazione alla detrazione dell’importoportato dalle due fatture menzionate in ricorso – che affermavano essere giàstate prodotte agli atti del processo - dalla somma liquidata a titolo dirisarcimento integrale del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgono la medesima questione, non sono consentiti in quanto non sono statidedotti con l’atto di appello.Trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio, affermato conconsolidato orientamento del Giudice di legittimità e condiviso dal Collegio,secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (v.,ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470 – 01)2.

Il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di unaprova decisiva, è manifestamente infondato, dovendosi osservare che laconsultazione degli atti consente di apprezzare che, come osservato anche dalProcuratore generale nella sua requisitoria scritta, le due fatture menzionate dalricorrente quali prove decisive di cui si lamenta la mancata assunzione sono inrealtà agli atti del processo, essendo state prodotte davanti al giudice di primogrado all’udienza del 7 maggio 2024, così che le stesse non risultano esserestate escluse dall’istruttoria.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Il ricorrentedeve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eMajello [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 4.200,00,oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltreaccessori di legge.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE di APPELLO di GENOVA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laquantificazione del risarcimento del danno da liquidare a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio al giudice civile per l’ulteriore corso, ed emettersideclaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 29 ottobre 2025 la Corte d’appello di Genova,in parziale riforma della sentenza emessa il 6 dicembre 2024 dal Tribunale diMassa, per quel che qui interessa, riduceva la pena inflitta all’imputatoDell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 137,comma 1-bis, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario).2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in relazione alla statuizione relativa alrisarcimento del danno, assumendo che in maniera contraddittoria la Corted’appello aveva confermato la statuizione del Tribunale con la quale l’imputatoera stato condannato al risarcimento del danno, precisamente liquidato nel suointero ammontare, e contestualmente aveva condannato il medesimoDell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di “una provvisionale immediatamente esecutiva dieuro 200.000”.Osservava che la disposizione di cui all’art. 539, comma 2, cod. proc. pen.prevedeva la condanna “al pagamento di una provvisionale nei limiti del dannoper cui si ritiene già raggiunta la prova” per il caso di condanna generica,laddove la provvisionale risultava esclusa per il diverso caso, contemplatoall’art. 538 cod. proc. pen., di liquidazione integrale del danno.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestuale applicazionedegli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., disposizioni che risultavano fra loroincompatibili in quanto la prima prevedeva la liquidazione del danno nella suainterezza e la seconda la condanna generica al risarcimento del danno sulpresupposto del mancato raggiungimento della prova del suo interoammontare.2.3. Con il terzo motivo deduceva mancata assunzione di una provadecisiva, costituita dall’acquisizione di due fatture – la n. 66/2018 e la n.18/2019 – i cui importi, come già osservato con l’atto di appello, dovevanoessere detratti dall’ammontare del danno in quanto concernenti una fornituradiversa da quella oggetto del processo.3. In data 20 marzo 2026 le parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] depositato note spese e in data 25 marzo 2026 hanno depositatoconclusioni scritte e note difensive con le quali hanno dedotto la carenza diinteresse del ricorrente, considerato che la previsione di una provvisionale perun importo inferiore a quello liquidato a titolo di risarcimento integrale deldanno costituiva un elemento favorevole al medesimo; inoltre la parte civileErrebi [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava remissiva in relazione alla detrazione dell’importoportato dalle due fatture menzionate in ricorso – che affermavano essere giàstate prodotte agli atti del processo - dalla somma liquidata a titolo dirisarcimento integrale del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quantoinvolgono la medesima questione, non sono consentiti in quanto non sono statidedotti con l’atto di appello.Trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio, affermato conconsolidato orientamento del Giudice di legittimità e condiviso dal Collegio,secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (v.,ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470 – 01)2. Il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di unaprova decisiva, è manifestamente infondato, dovendosi osservare che laconsultazione degli atti consente di apprezzare che, come osservato anche dalProcuratore generale nella sua requisitoria scritta, le due fatture menzionate dalricorrente quali prove decisive di cui si lamenta la mancata assunzione sono inrealtà agli atti del processo, essendo state prodotte davanti al giudice di primogrado all’udienza del 7 maggio 2024, così che le stesse non risultano esserestate escluse dall’istruttoria.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorrentedeve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eMajello [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 4.200,00,oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltreaccessori di legge.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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