CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Alatamili~ihmiìélt:L~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi di ricorso; ritenuto che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché nullità della costituzione di parte civile avvenuta in udienza preliminare; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, il primo ex lege (a seguito dell'intervenuta rinunzia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello riguardante la determinazione, accolto con irrogazione della pena indicata dallo stesso imputato), il secondo perché neppure dedotto come motivo di appello; ritenuto che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B ltrani ílfredo Mantovano DEPOSITATO I