CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 39485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare personale coercitiva del divieto di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]:ildemone, in relazione all'addebito preliminare e provvisorio di cui all'art. 87 d.P.R. 570 del 1960 - fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 11 giugno 202:2 in danno di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], esercitando pressioni nei loro confronti al fine di ottenerne il voto in favore della lista che appoggiava la sua candidatura a sindaco - ricorre, con quattro motivi - qui enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale, in data 19 maggio 2023, il Tribunale per il riesame di Messina ha confermato l'ordinanza impositiva del vincolo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 22 marzo 2023. 1.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo denunciano la violazione degli artt.274 e 289 cod. proc. pen.. E' addotto a sostegno che il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente lesivo della disciplina delle misure cautelari personali; segnatamente, con riguardo ai profili: della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, del rispetto dei principi di minore afflittività e di proporzionalità nella scelta di esse, dell'incompatibilità del divieto di dimora con l'esercizio della funzione connessa ad una carica pubblica elettiva. Infatti, il fumus del reato, oggetto di incolpazione provvisoria, poggerebbe esclusivamente su mere congetture investigative formulate sulla base delle non riscontrate dichiarazioni delle presunte vittime delle pressioni. Dichiarazioni la cui pregiudiziale lettura a discapito del deducente si sarebbe riverberata anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, l'attualità e concretezza delle quali sarebbe il frutto di una distorta ricostruzione dei fatti, posto che se solo fossero stati apprezzati gli elementi documentali in atti sarebbe emerso che la perdita del posto di lavoro da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata da imputare non al volere del ricorrente, che, peraltro, da consigliere di minoranza non avrebbe potuto incidere sulle determinazigni dell'organo di governo (il Sindaco e la Giunta comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), ma alle inadempienze della [OSCURATO:PERSONA]. (di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente), cui erano stati appaltati i servizi di pulizia urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò senza contare che, in ossequio al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale, i giudici di merito, considerato l'eventuale abuso della funzione pubblica connessa alla carica elettiva rivestita dal deducente, avrebbero dovuto valutare se la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio non fosse più adeguata a fronteggiare i pentula libertatis evidenziati nel provvedimento impugnato, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, 40529 del 14/10/2021 e n. 11806 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 1.2. Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione. E' dedotto a suffragio che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da totale assenza di fondamento argomentativo nonché di logicità, tali da rasentare l'abnormità. Infatti, la ricostruzione della vicenda farebbe affidamento unicamente sul narrato delle persone offese e di [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe stata attribuita valenza probatoria incontrovertibile a dispetto delle plurime contraddizioni e inverosinniglianze in cui sarebbero incorsi i propalanti e, con loro, i giudici del merito nell'apprezzamento effettuatone; ciò con specifico riferimento: all'indicazione dell'orario e del luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; all'esibizione del fac simile di scheda elettorale 'segnata'; all'interpretazione della frase, riferita da [OSCURATO:PERSONA] come pronunciata dal ricorrente nel corso di una telefonata, secondo la quale '[OSCURATO:PERSONA] avrebbe giocato con il fuoco'; alla serietà e all'efficacia della minaccia larvata contenuta nelle parole pronunciate dal ricorrente all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], ossia che questi non si sarebbe visto rinnovato il contratto di lavoro ove lui ed il padre non avessero espresso il proprio voto a favore della lista del ricorrente; al significato della telefonata fatta dal ricorrente, Sindaco uscente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al dipendente comunale [OSCURATO:PERSONA]; alla tardiva e non formalizzata esposizione dei fatti da parte dei congiunti Barbagallo. 2. Con requisitoria scritta in data 12 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria trasmessa in data 21 luglio 2023, i difensori del ricorrente hanno replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale del Riesame ha formulato il giudizio circa l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, relative al pericolo di reiterazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle condotte di intimidazione nei confronti dei Barbagallo, senza incorrere né nella violazione della disciplina delle misure cautelari personali, né in carenze o illogicità argomentative manifeste.1.1. Nel provvedimento impugnato, infatti, gli elementi di prova, desunti dalle fonti puntualmente riportate ed illustrate, sono stati esaminati in maniera del tutto esaustiva ed apprezzati in termini di plausibile logicità, di modo che le censure, formulate dal ricorrente, nel quarto motivo di ricorso, avverso l'ordito motivazionale che lo correda, si risolvono in una proposta alternativa di ricostruzione del fatto, fondata su una diretta esibizione degli elementi di prova, tuttavia non consentita in questa sede, posto che, per diritto vivente: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu °gufi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794>>, di modo che «... alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiLita nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). 1.2. Risultano insussistenti anche le violazioni di legge denunciate con i primi tre motivi di ricorso. 1.2.1. Quanto al profilo della gravità indiziaria, nell'ordinanza impugnata si è correttamente ricordato come il delitto di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 sia un reato di pericolo, posto a tutela dell'interesse dello Stato al ccrretto svolgimento delle consultazioni elettorali. Ciò che la legge intende salvaguardare è, in sostanza, la libertà di voto, che va posta al riparo da ogni ritorsione, anche solo possibile, tanto vero che ad essere punita è la mera condotta di chi con qualsiasi mezzo illecito, atto anche a diminuire soltanto la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare per determinate candidature, senza che occorra che tale obiettivo sia conseguito (Sez. 3, n. 5369 del 28/04/1993, Parisi, Rv. 194727). Ne discende che tutti i rilievi circa l'idoneità delle condotte tenute dal ricorrente, candidato Sindaco nelle elezioni amministrative svoltesi nel giugno del 2022 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ad integrare una seria ed efficace minaccia, ancorché larvata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che traeva le uniche fonti di sostentamento per sé e per la famiglia dal lavoro di operatore ecologico alle dipendenze della società che aveva in appalto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] i servizi di pulizia urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, risultano generici e manifestamente infondati. Gli stessi, infatti, mostrano di non cogliere la ratio della norma di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, invece correttamente enucleata dai giudici di merito, che ineccepibilmente hanno anche evidenziato come le deduzioni circa il ruolo di consigliere di minoranza, svolto da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sconfitta elettorale del 2022, fossero irrilevanti, attenendo ad un post factum rispetto all'integrazione del reato oggetto di addebito. 1.2.11. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, le censure che ad esse si riferiscono sfuggono alla possibilità di sindacato di questa Corte, vuoi perché generiche, ossia perché meramente contestative rispetto alle puntuali e plausibili argomentazioni spese nella sentenza impugnata in ordine alla gravità delle condotte del ricorrente, la cui spregiudicatezza nel porle in essere è stata correttamente utilizzata quale criterio di prognosi di recidiva (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 266177), vuoi perché infondate. Segnatamente, i rilievi formulati per rappresentare l'inconciliabilità della misura coercitiva del divieto di dimora, applicata al ricorrente, con le funzioni di consigliere di minoranza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] da lui rivestite, finendo, di fatto, il detto presidio cautelare, per impedirne l'esercizio, devono essere respinti osservando quanto segue. Invero, secondo l'interpretazione unanime, l'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio «non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare», evidenzia una ratio bifronte, rappresentata dalla necessità, da un lato, di evitare possibili strumentalizzazioni, per fini politici, dell'intervento giudiziario cautelare, dall'altro, di tutelare la volontà popolare quale si manifesta nelle funzioni elettive degli uffici promananti direttamente dalla volontà politica dei cittadini (Sez. 6, n. 10940 del 15/02/2017, in motivazione). Dunque, si tratta di una guarentigia posta a presidio esclusivamente del libero esercizio delle funzioni pubbliche connesse ad uffici elettivi promananti dalla volontà popolare, qualunque sia l'oggetto giuridico del reato commesso dal soggetto che ne sia investito. Stigmatizzare, pertanto, l'incoerenza della soluzione offerta dal giudice censurato, che ammette nei confronti di un titolare di un ufficio elettivo ricoperto per diretta investitura popolare una incisiva forma di restrizione della libertà personale, qual è la misura coercitiva del divieto di dimora, e che avalla l'immunità dello stesso da un provvedimento interdittivo, si traduce nell'espressione di un dissenso, certamente legittimo, ma inoperante sul piano delle scelte generali di politica legislativa, protese a contemperare il rispetto della volontà popolare e la tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Bilanciamento evocato, del resto, più volte, dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi nella ricorrente affermazione secondo la quale il divieto della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel caso di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare deve essere interpretato restrittivamente e non può fondare un'interpretazione che renda incompatibile (e quindi non applicabile) alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti (Sez. 6, n. 20405 del 15/04/2014, Rv. 259684; Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Rv. 257272): in sostanza, la disposizione di cui all'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., non può essere interpretata, pena la violazione del principio di uguaglianza, come una sorta di salvacondotto cautelare (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, cit.). Le ulteriori doglianze, che eccepiscono l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitano l'erroneità dell'impostazione che sovrappone il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato. E', infatti, jus receptum che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez, 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444): il che è quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che il Tribunale, sulla base degli indici fattuali passati in rassegna nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), ha ben evidenziato come il ricorrente ben avrebbe potuto «continuare ad agire a fini di minaccia e ritorsione nei confronti della fami glia Barbagallo, rea di essersi ribellata al suo monopolio». 1.2.111. Anche quanto al profilo della proporzionalità della misura cautelare applicata, le doglianze spiegate in ricorso, non solo sono generiche - per quanto fin qui esposto circa la strumentalizzazione da parte del ricorrente della propria posizione di sindaco uscente per conculcare la libertà di voto di alcuni cittadini del Comune di [OSCURATO:PERSONA] -, ma sono anche manifestamente infondate, posto che i rilievi sviluppati, richiamando arresti giurisprudenziali in materia di applicazione del principio di proporzionalità in tema di misure cautelari imposte in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Rv. 282181 e Sez. 6, n. 11806 del 11/02/2013, Rv. 255720), risultano non pertinenti, atteso che il reato previsto dall'art.87 d.P.R. 16 ma ggio 1960, n. 570 non rientra nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione in quanto tutela il corretto svol gimento delle consultazioni elettorali e della libera determinazione e manifestazione del voto e non il re golare funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 26252 del 01/07/2020, Rv. 279613). 2. Al rigetto del ricorso consegue la cond