CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi sono generici atteso che la ricostruzione della vicenda è stata operata alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, valutate congruamente come pienamente attendibili; ritenuto che la questione dedotta circa la estraneità dell'agente alla titolarità del diritto preteso avrebbe, in assenza di concorso nel reato del titolare del diritto, come conseguenza la riqualificazione del reato di esercizio arbitrario in quello più grave di estorsione, quindi, la relativa doglianza appare priva di interesse da parte del ricorrente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 Rv. 268360); ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché le valutazioni di merito se congruamente motivate - come nella specie - non sono suscettibili di rivisitazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci