Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00743/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale è stata rilevata la violazione di legge penale, attesa l'erronea applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. - non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte con il motivo di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata considerazione della Corte di appello sul punto (pag. 4, dove, nel ritenere correttamente applicata la recidiva, è stata valorizzata la molteplicità delle condanne riportate dal ricorrente, la loro cadenza periodica, quale elemento indicativo di una continuativa dedizione alla commissione di condotte delittuose, la conseguente considerazione di elementi che dal punto di vista personologico sono sintomatici di accresciuta pericolosità); che la doglianza introdotta solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in presenza di una motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale è stata rilevata la violazione di legge penale, attesa l'erronea applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. - non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte con il motivo di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata considerazione della Corte di appello sul punto (pag. 4, dove, nel ritenere correttamente applicata la recidiva, è stata valorizzata la molteplicità delle condanne riportate dal ricorrente, la loro cadenza periodica, quale elemento indicativo di una continuativa dedizione alla commissione di condotte delittuose, la conseguente considerazione di elementi che dal punto di vista personologico sono sintomatici di accresciuta pericolosità); che la doglianza introdotta solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in presenza di una motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 00743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris