CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15298/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24288-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7271/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24288 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che, sulla scorta dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi che l'avviso di accertamento per Irpef dell'anno 2011 sotteso alla cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, fosse stato notificato, Su tali base la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia e dichiarato infondato l'impugnazione con la quale la contribuente aveva fatto valere la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto; 2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la Ctr abbia violato "l'art. 36 ter d.P.R. 600/73, la legge 241/90 e l'art. 2697 c.c." col ritenere avvenuta la notifica dell'avviso malgrado che l'Agenzia si fosse limitata ad allegare che tramite la ricordata raccomandata era stato inviato proprio quell'atto senza tuttavia dare alcuna prova della verità di tale allegazione; 3. l'Agenzia resiste con controricorso; 4. la contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. La CTR si è espressa in n conformità al principio di "vicinanza della prova", per cui, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, spetta al destinatario di un atto che dalla controparte si alleghi essergli stato inviato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto (in questo senso, tra molte, Sez.5-, sentenza n.16528 del 22/06/2018; Cass. Sez. 5-, ordinanza n.30787 del 26/11/2019); 2. il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entratele spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 23 marzo 2022. Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] 1 3 MAG LuL, IL C ANCELLIE