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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04692/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen. riducendo la pena; Considerato che i due motivi di ricorso sono generici, poiché, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., neppure specificano i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e, inoltre, si esauriscono in assunti astratti del tutto sganciati da caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, 56, 624 bis, 625, n. 7, cod. pen. riducendo la pena; Considerato che i due motivi di ricorso sono generici, poiché, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., neppure specificano i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e, inoltre, si esauriscono in assunti astratti del tutto sganciati da caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/0
Sentenza Cassazione n. 04692/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris