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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42090/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udityfl difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14/10/2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Trani a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di furto ed invasione di edifici, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa.

La pena irrogata era così determinata: pena base, per il più grave reato di furto, mesi sette di reclusione ed euro 160,00 di multa, aumentata per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a mesi nove di reclusione ed euro 180,00 di multa, ridotta per il rito abbrevaito alla pena di cui sopra.

La imputata /nel proporre ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, si duole della determinazione della pena.

Rileva come i giudici, apportando l'aumento per la continuazione in relazione al reato d'invasione di edifici, punito con pena alternativa della reclusione o della multa, avrebbero potuto aumentare la sola pena pecuniaria.

Ed inveo, assume la ricorrente, quando occorre applicare la continuazione ed il reato più grave è punito con pena congiunta e quello satellite con sanzione alternativa occorre aumentare solo una delle pene della violazione più grave motivando la scelta (in tal senso Sez. 1, n. 1759 del 2020 che richiama Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, Rv. 272404-1).

2. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Sulla questione proposta dalla difesa sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno fatto chiarezza sul vasto tema della continuazione in rapporto ai reati puniti con pene etrogenee (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro).

Si è precisato in motivazione che, laddove ricorra l'unicità del disegno criminoso, il riconoscimento della continuazione debba essere coniugato con il rispetto del principio di legalità nella determinazione della pena, integrato dal favor rei.

A conclusione di un complesso percorso argomentativo, che ha toccato diverse problematiche in materia, il [OSCURATO:PERSONA], nell'indicare i criteri di determinazione valevoli ai fini dell'aumento della pena prevista per la violazione più grave, ha richiamato una serie di casi esemplificativi: "a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.; b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva; d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda); e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave; f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen; g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa (tenuto conto che, come condivisibilrnente affermato da Sez.

U, Varnelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto; conforme, Sez. 5, n. 1781 del 19/04/1999 Ciccinato G, Rv. 213400)".

Il caso in esame rientra nella ipotesi di cui alla lettera d) dell'elencazione contenuta nella motivazione richiamata ( "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.").

Ed invero, il reato di furto è punito con pena congiunta ed il reato di invasione di edifici t)1( 1 E l'o C -4- punito con la pena della reclusione o della multa.

Il giudice di appello, nella risposta conferita in sentenza, ha erroneamente ritenuto che il reato satellite fosse punito con la sola pena detentiva ("se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave").

Alla luce del superiore insegnamento avrebbe dovuto operare l'aumento in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando tale scelta in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento ex art.81 cpv. c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA], così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udityfl difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14/10/2019, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Trani a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di furto ed invasione di edifici, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa. La pena irrogata era così determinata: pena base, per il più grave reato di furto, mesi sette di reclusione ed euro 160,00 di multa, aumentata per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a mesi nove di reclusione ed euro 180,00 di multa, ridotta per il rito abbrevaito alla pena di cui sopra. La imputata /nel proporre ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, si duole della determinazione della pena. Rileva come i giudici, apportando l'aumento per la continuazione in relazione al reato d'invasione di edifici, punito con pena alternativa della reclusione o della multa, avrebbero potuto aumentare la sola pena pecuniaria. Ed inveo, assume la ricorrente, quando occorre applicare la continuazione ed il reato più grave è punito con pena congiunta e quello satellite con sanzione alternativa occorre aumentare solo una delle pene della violazione più grave motivando la scelta (in tal senso Sez. 1, n. 1759 del 2020 che richiama Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Basile, Rv. 272404-1). 2. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Sulla questione proposta dalla difesa sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno fatto chiarezza sul vasto tema della continuazione in rapporto ai reati puniti con pene etrogenee (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro). Si è precisato in motivazione che, laddove ricorra l'unicità del disegno criminoso, il riconoscimento della continuazione debba essere coniugato con il rispetto del principio di legalità nella determinazione della pena, integrato dal favor rei. A conclusione di un complesso percorso argomentativo, che ha toccato diverse problematiche in materia, il [OSCURATO:PERSONA], nell'indicare i criteri di determinazione valevoli ai fini dell'aumento della pena prevista per la violazione più grave, ha richiamato una serie di casi esemplificativi: "a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen.; b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave; c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva; d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda); e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave; f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen; g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa (tenuto conto che, come condivisibilrnente affermato da Sez. U, Varnelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto; conforme, Sez. 5, n. 1781 del 19/04/1999 Ciccinato G, Rv. 213400)". Il caso in esame rientra nella ipotesi di cui alla lettera d) dell'elencazione contenuta nella motivazione richiamata ( "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen."). Ed invero, il reato di furto è punito con pena congiunta ed il reato di invasione di edifici t)1( 1 E l'o C -4- punito con la pena della reclusione o della multa. Il giudice di appello, nella risposta conferita in sentenza, ha erroneamente ritenuto che il reato satellite fosse punito con la sola pena detentiva ("se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave"). Alla luce del superiore insegnamento avrebbe dovuto operare l'aumento in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando tale scelta in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente all'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento ex art.81 cpv. c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA], così dec
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