Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:169
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Telefónica ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑225/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Artt. 59 e 62 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009] – Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso – Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 19‑21) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Telefónica, SA e la BCP S/A.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] SA

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale contenente l’elemento denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» (domanda n. 5229241), per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Telefónica, SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario denominativo anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» (n. 2017341), per, tra l’altro, prodotti e servizi delle classi 9 e

38. Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso in quanto irricevibile poiché la ricorrente non ha depositato una memoria contenente i motivi del ricorso.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Telefónica ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑225/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario tridimensionale [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Artt. 59 e 62 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009] – Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Termine e forma del ricorso – Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso – Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 19‑21) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2009 (procedimento R 1079/2008‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Telefónica, SA e la BCP S/A. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio tridimensionale contenente l’elemento denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» (domanda n. 5229241), per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Telefónica, SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario denominativo anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» (n. 2017341), per, tra l’altro, prodotti e servizi delle classi 9 e 38. Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso in quanto irricevibile poiché la ricorrente non ha depositato una memoria contenente i motivi del ricorso. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris