CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 38151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 29/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 09/11/2017, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223, 219, comma 2, legge fallimentare, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in Bari il 17/06/2013, rideterminava in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 601 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato, indicato come residente in Bregnano e non in Bregano; in particolare, l'udienza del giudizio di appello in data 15/09/2020 era stata rinviata per mancato rispetto del termine a comparire, disponendosi la nuova notifica all'imputato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., stante l'omessa notifica nel comune di Bregnano; in data 23/04/2021 il difensore di ufficio, a mezzo pec, aveva eccepito il difetto di notifica, ma nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stato dato alcun conto di detta eccezione; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata motivazione circa il dolo del reato ascritto al ricorrente, anche in funzione di un qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Va premesso che non è in discussione la circostanza che l'imputato risiedesse in Bregano (VR) e non in Bregnano, come documentato dalla difesa con il certificato anagrafico allegato al ricorso. Parimenti documentata risulta la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello in Bregnano, luogo diverso da quello in cui era residente l'imputato; tuttavia va rilevato che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - per la quale la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo l'erronea notifica all'imputato all'indirizzo di Bregnano - la Corte di appello aveva rinviato la trattazione del processo in accoglimento dell'eccezione, formulata dal difensore, circa il mancato rispetto del termine a comparire di giorni venti, di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna eccezione difensiva essendo stata formulata alla detta udienza circa l'erronea individuazione del comune di residenza dell'imputato dove era stata tentata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.In tal senso - come si evince dalla comunicazione del comune di Bregnano alla Corte di appello di Bari a mezzo pec, in data 19/06/2020, in riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - risulta evidente che, al momento della celebrazione della indicata udienza innanzi alla Corte territoriale, fosse già documentalmente rilevabile l'erronea individuazione del luogo di residenza dell'imputato in Bregnano e, quindi, l'irrituale notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Peraltro - come risulta dalla documentazione processuale - per la successiva udienza del 29/04/2021 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire conclusioni scritte alla Corte di appello, in cui, preliminarmente, eccepiva il difetto di notifica all'imputato in quanto eseguito in Bregnano e non in Bregano, chiedendo il rinvio della trattazione per consentire la regolare notifica all'imputato, posto che il decreto di citazione era stato notificato presso il difensore; con la stessa istanza chiedeva, in subordine, il rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, impossibilitato per motivi di salute, allo scopo di consentirne la presenza in udienza per rendere spontanee dichiarazioni, allegando, a sostegno dell'istanza, un certificato medico rilasciato in data 23/04/2021 nei confronti del Masciale. Tanto premesso, ed a prescindere della confusione circa il ruolo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - indicato nei verbali di udienza quale difensore di ufficio, al contrario indicato difensore di fiducia nel decreto di citazione a giudizio in appello, e, nella stessa istanza di rinvio anzidetta, dapprima qualificatosi difensore di ufficio nella premessa, quindi qualificatosi difensore di fiducia nel prosieguo dell'istanza medesima - appare evidentemente dimostrato che il difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], nel suo indistinto ed osmotico ruolo di difensore di fiducia e/o di ufficio, senza alcun dubbio avesse avuto rapporti diretti con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla produzione di un certificato medico rilasciato in data 23/04/2021 nei confronti dell'imputato stesso. Il che, sotto altro profilo, dimostra anche, senza alcuna possibilità di smentita, che il Masciale fosse pienamente a conoscenza della pendenza del giudizio di appello e della data di celebrazione delle udienze o, quanto meno, dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che, per tale udienza, aveva chiesto, in subordine, il rinvio per legittimo impedimento, veicolando, attraverso il proprio difensore, un certificato medico; non si comprende come, altrimenti, il difensore avrebbe potuto formulare tale richiesta subordinata - e documentata -, se non fosse stato in contatto con il proprio assistito, edotto dell'udienza e pienamente consapevole delle scelte processuali illustrate con l'istanza, evidente manifestazione dell'attiva partecipazione dell'imputato da cui desumere la piena conoscenza dell'atto processuale.Come autorevolmente illustrato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 17/02/2017, Amato, Rv. 269028) "In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen." In motivazione, il massimo consesso nomofilattico ha ricordato l'elaborazione della linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, il criterio di "pregiudizio effettivo", secondo il quale, "per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare." In tal senso, quindi, sono state ricordate le pronunce che - pur nel rispetto del principio di tassatività, laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma alla inosservanza di determinate forme - fanno discendere, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità dalla presenza di un effettivo danno per la parte processuale, quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In particolare, sono state richiamate: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo la quale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile, perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; nonché, in termini, Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235697, in motivazione, laddove è stato affermato che se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi; infine, Sez. U, sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Ciò che va ribadito, quindi, è l'impianto ermeneutico che - partendo dalle Sezioni Unite Palumbo è stato poi approfondito e ribadito anche dalla successive pronunce - distingue le nullità insanabili, derivanti dall'omessa citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., dal diverso regime, previsto dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. Nel primo caso l'insanabilità della nullità discende dalla radicale omissione della citazione, mentre il secondo caso introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata omessa, il che avviene se si adotta un modello di notificazione diverso da quello prescritto. In tale seconda ipotesi, quindi, l'atto è certamente viziato, ma non inesistente, essendo possibile che esso risulti idoneo al raggiungimento del suo scopo, ossia a produrre nel destinatario la conoscenza. Per tale ragione la nullità è sanata, a norma del'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., quando la parte compare o rinuncia a comparire, nonché nei casi in cui non sia possibile dubitare della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. In tali casi, devono ritenersi - come affermato dalle Sezioni Unite Palumbo - operative, oltre alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., anche le sanatorie generali ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. e il regime di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. Venendo al caso in esame, come detto, la notificazione non è stata eseguita presso il domicilio effettivo dell'imputato, a causa di un errore materiale nell'indicazione del comune di residenza, ma ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; tale modalità, tuttavia, si è risolta nell'adozione di un modello di notificazione diverso da quello che avrebbe dovuto essere adottato, come dimostrato dal fatto che il difensore - come emerso dall'esibizione di un certificato medico dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - era in contatto con il proprio assistito, il che dimostra, proprio alla luce delle scelte processuali condivise, che l'atto di citazione aveva raggiunto l'effetto cognitivo nella sfera del destinatario, tale da consentirgli, insieme al difensore, l'elaborazione di una specifica strategia processuale. La difesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come visto, aveva eccepito solo l'inosservanza del termine a comparire cui all'art. 601, comma 3, cod. proc.pen., nessuna eccezione difensiva essendo stata formulata alla detta udienza circa l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello; le circostanze emerse all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dimostrano che la modalità di notificazione del decreto di citazione non aveva impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, con la conseguenza che ogni nullità deve ritenersi sanata. In tal senso va ribadito che rapporto fiduciario tra l'imputato al suo difensore, pur non potendo realizzare una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a quella da eseguirsi presso il domicilio dell'imputato, costituisce, nondimeno, indizio della effettiva conoscenza dell'atto, come emerge alla luce della specificità del caso. Ciò avrebbe imposto al difensore l'onere di allegare la sussistenza di particolari circostanze che, in riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano impedito all'imputato la conoscenza dell'atto, posto che - del tutto evidentemente - tale conoscenza era certamente intervenuta all'epoca della celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In assenza di ogni allegazione in tal senso, quindi, la nullità deve ritenersi sanata. Sulla scia di tale consolidato orientamento, quindi, il primo motivo di ricorso va rigettato, alla luce dell'esame concreto delle emergenze processuali, dimostrative della piena conoscenza, da parte dell'imputato, del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, nonostante l'irregolare notifica dello stesso. 2. Parimenti infondato, ai limiti dell'inammissibilità, risulta il secondo motivo di ricorso. Come rilevato dal primo giudice alle pagg. 3-6 della sentenza - motivazione richiamata per relationem dalla Corte territoriale - era emersa dalle relazioni del curatore fallimentare l'incompletezza delle scritture contabili, in riferimento ad annotazioni specificamente individuate ed illustrate (con particolare riguardo all'omessa indicazione di un conto corrente bancario e dei movimenti ad esso inerenti, oltre alla proprietà di tre autovetture). Tale omessa ricostruzione dei movimenti del conto corrente aveva avuto come effetto quello di ostacolare la ricostruzione della situazione economico-finanziaria della società, oltre che funzionale ad occultare la destinazione delle somme per oltre 50.000,00 euro affluite su tale conto, su cui il Masciale aveva, peraltro, continuato ad operare senza nulla dire al curatore, anche dopo la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza; analoghe considerazioni sono state operate relativamente alle tre vetture. La Corte di appello, a fronte di tale motivazione, ha sottolineato la genericità del gravame, osservando come non fosse stata affatto fornita la prova della destinazione per finalità inerenti la gestione della società delle vetture e degli importi di denaro, non essendo stata neanche chiarita la ragione del loro occultamento agli organi della procedura fallimentare. A fronte di tale ricostruzione, non può che rilevarsi l'assoluta genericità del motivo di ricorso; la descrizione della condotta - come sin qui sintetizzata - ne ha individuato la piena consapevolezza e volontarietà, da parte dell'imputato, il quale - pur a fronte di una tenuta apparentemente regolare della contabilità, come inizialmente rilevato dal curatore - aveva occultato specifici beni, oggetto di distrazione non contestata. La scelta di omettere specifiche annotazioni di alcuni beni nelle scritture contabili risulta, quindi, del tutto logicamente coerente con il dolo generico richiesto dalla disposizione circa la bancarotta documentale per fraudolenta tenuta delle scritture. Pacificamente, quindi, la descritta fattispecie non avrebbe potuto essere declinata in termini di bancarotta semplice, atteso che "In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall." (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280729). Dal rigetto del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spes