CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12372/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – Sezione di Acireale – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 1774 /20 2 0 , pubblicata in data22 ottobre 20 2 0 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4570/2017,ha rigettato la domanda avanzata, in via principale, da Aias, sezione di Acireale, nei confronti del Comune di Giarre, volta ad ottenere il pagamento dell a retta prevista dalla legge della Regione Sicilia n. 16 del 1986 per l’espletamento del servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché quella subordinata di cui all’art. 2041 cod. civ.; la sentenza, impugnata da Aias, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania; avverso la suddetta sentenza Aias, sezione di Acireale, ha proposto ricorsoper cassazione, c on due motivi , mentre i l Comune di Giarre non ha svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. e, i n prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare della Sezione Prima Civile di questa Corte, in quanto afferente a rapporto di natura pubblicistica, configurato come una forma di concessione di un servizio pubblico che, in alternativa al suo svolgimento diretto da parte dell'ente locale, può essere (e di regola è) svolto da uno o più privati, sulla base di una concessione - contratto, caratterizzata dall'attribuzione della potestà pubblica di svolgimento del servizio secondo le previsioni di legge (Cass., sez. 1, 09/11/2016, n. 22839 ;Cass., sez. 1, 11/10/1999, n. 11364; Cass., sez. 1, 09/11/2016, n. 22839; Cass., sez. 1, 13/01/2021, n. 390); il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Prima Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del