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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04034/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione della sospensione della messa alla prova e della pena sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.

In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha evidenziato, a pagina 3 della sentenza, che difettano non solo il giudizio prognostico favorevole, ma anche la condotta riparatoria.

Per quanto concerne la pena sostitutiva, rileva il Collegio che, dal complesso della sentenza, si desume la valutazione della Corte sulla gravità della condotta, dalla quale consegue il giudizio prognostico sulla pericolosità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione della sospensione della messa alla prova e della pena sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti. In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha evidenziato, a pagina 3 della sentenza, che difettano non solo il giudizio prognostico favorevole, ma anche la condotta riparatoria. Per quanto concerne la pena sostitutiva, rileva il Collegio che, dal complesso della sentenza, si desume la valutazione della Corte sulla gravità della condotta, dalla quale consegue il giudizio prognostico sulla pericolosità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 04034/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris