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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1961

Cassazione n. 32475/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

) il 03/04/1961avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente, in unico atto, nell'interesse diSafet [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pone identiche questioni per entrambi iricorrenti;ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione, rispettivamente, in ordine alla configurabilità del concorso dipersone nella contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e alla mancata verificadella concreta idoneità degli strumenti sequestrati e della loro destinazionelecita, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenzaimpugnata) ha congruamente escluso il denunciato vizio di motivazione in ordineal concorso di persone, evidenziando come il rinvenimento degli arnesi atti alloscasso all'interno dell'abitacolo, riposti in una borsa collocata sul sedile posterioree dunque nell'immediata disponibilità e custodia congiunta di entrambi glioccupanti del veicolo, unitamente alla comune condizione di pluripregiudicati perreati contro il patrimonio e alla mancanza di una plausibile giustificazione delpossesso, fosse sufficiente a fondare, secondo un ragionamento logico e noncongetturale, l'accertamento della comune consapevolezza e della concordevolontà di possedere detti strumenti; che il motivo si risolve, pertanto, nellamera riproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un realeconfronto critico con la motivazione impugnata, sollecitando una alternativavalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza impugnata) ha congruamente escluso, con motivazione logica eimmune da vizi, che la destinazione domestica o lavorativa asseritamente riferitadai ricorrenti in ordine agli strumenti rinvenuti potesse ritenersi credibile, avutoriguardo al contesto di tempo e di luogo in cui il possesso è stato accertato - oranotturna e notevole distanza dal luogo di residenza - e ricomprendendo dettistrumenti pacificamente nella categoria degli arnesi atti allo scasso; che anchetale censura si risolve, pertanto, nella reiterazione di argomentazioni giàcongruamente disattese dal giudice di appello, senza un reale confronto criticocon la motivazione impugnata;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981,n. 689, e vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria, reitera analogamente le medesimeargomentazioni già sollevate con l'atto di appello, puntualmente disattese dallaCorte territoriale; che quest'ultima (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) hadato conto, con motivazione congrua, delle ragioni del diniego, richiamando iprecedenti penali specifici di entrambi i ricorrenti per reati contro il patrimonio eil conseguente pericolo di inadempimento delle prescrizioni inerenti alla penasostitutiva, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego di una misura sostitutiva, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Rv. 282693 - 01); che tale valutazione rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità laddove, come nelcaso di specie, risulti sostenuta da un apparato argomentativo logico e noncontraddittorio;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) il 03/04/1961avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente, in unico atto, nell'interesse diSafet [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pone identiche questioni per entrambi iricorrenti;ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione, rispettivamente, in ordine alla configurabilità del concorso dipersone nella contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e alla mancata verificadella concreta idoneità degli strumenti sequestrati e della loro destinazionelecita, reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenzaimpugnata) ha congruamente escluso il denunciato vizio di motivazione in ordineal concorso di persone, evidenziando come il rinvenimento degli arnesi atti alloscasso all'interno dell'abitacolo, riposti in una borsa collocata sul sedile posterioree dunque nell'immediata disponibilità e custodia congiunta di entrambi glioccupanti del veicolo, unitamente alla comune condizione di pluripregiudicati perreati contro il patrimonio e alla mancanza di una plausibile giustificazione delpossesso, fosse sufficiente a fondare, secondo un ragionamento logico e noncongetturale, l'accertamento della comune consapevolezza e della concordevolontà di possedere detti strumenti; che il motivo si risolve, pertanto, nellamera riproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un realeconfronto critico con la motivazione impugnata, sollecitando una alternativavalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza impugnata) ha congruamente escluso, con motivazione logica eimmune da vizi, che la destinazione domestica o lavorativa asseritamente riferitadai ricorrenti in ordine agli strumenti rinvenuti potesse ritenersi credibile, avutoriguardo al contesto di tempo e di luogo in cui il possesso è stato accertato - oranotturna e notevole distanza dal luogo di residenza - e ricomprendendo dettistrumenti pacificamente nella categoria degli arnesi atti allo scasso; che anchetale censura si risolve, pertanto, nella reiterazione di argomentazioni giàcongruamente disattese dal giudice di appello, senza un reale confronto criticocon la motivazione impugnata;che il terzo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981,n. 689, e vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria, reitera analogamente le medesimeargomentazioni già sollevate con l'atto di appello, puntualmente disattese dallaCorte territoriale; che quest'ultima (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) hadato conto, con motivazione congrua, delle ragioni del diniego, richiamando iprecedenti penali specifici di entrambi i ricorrenti per reati contro il patrimonio eil conseguente pericolo di inadempimento delle prescrizioni inerenti alla penasostitutiva, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego di una misura sostitutiva, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Rv. 282693 - 01); che tale valutazione rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità laddove, come nelcaso di specie, risulti sostenuta da un apparato argomentativo logico e noncontraddittorio;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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