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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18175/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26349/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – intimata – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1145/05/19, depositata il 21 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché, per trasparenza, dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento con cui, in relazione a verifica operata nel 2007, determinava il maggior reddito d’impresa ai fini Iva, Irap e Irpef per l’anno 2005.

Successivamente l’Ufficio, in relazione ad una successiva verifica operata nel 2009, ritenuta l’emersione di nuovi elementi in relazione alle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili venduti dalla società, emetteva avviso di accertamento integrativo per la stessa annualità ai fini Irpef, Irap e Iva.

L’impugnazione dei contribuenti era accolta dalla CTP di Ragusa.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio accomandatario della società, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio.

La società, come risulta dal controricorso, è stata cancellata dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto che l’avvenuta cancellazione della società ha determinato un fenomeno di tipo successorio in capo agli ex soci, esclusa ogni spendita della rappresentanza per la società stessa ormai non più esistente (v.

Sez.

U n. 6072 del 12/03/2013).

2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR escluso la legittimità dell’accertamento integrativo, ritenendo che sarebbe stato onere dell’Amministrazione 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 approfondire le indagini già in sede di prima verifica, sicché i nuovi elementi, pur non conosciuti, dovevano ritenersi conoscibili.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Secondo i consolidati principi di questa Corte «l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione» (Cass. n. 26191 del 18/10/2018; Cass. n. 11421 del 03/06/2015).

2.3. Nella specie, l’Ufficio ha emesso il nuovo avviso alla luce delle dichiarazioni, acquisite solo nel 2010, rese da ulteriori acquirenti della società, sicché non si è trattata – in evidenza - della rivalutazione degli elementi già precedentemente acquisiti ma della sopravvenienza di nuove circostanze che, all’epoca della prima verifica, non esistevano.

Giova sottolineare, quanto all’asserita insufficienza dell’originaria attività istruttoria, che il profilo non è pertinente posto che l’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo ratione temporis applicabile) identifica il presupposto per legittimare l’accertamento integrativo nella «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» e non la mera conoscibilità.

E, del resto, come affermato da questa Corte, neppure rileva che gli atti fossero a conoscenza di ufficio fiscale diverso da quello che ha emesso l’avviso (v.

Cass. n. 1542 del 22/01/2018, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l'integrazione o la modificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 n. 600 del 1973, anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario né l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione»).

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia sez. staccata di Catania in diversa composizione.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26349/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – intimata – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1145/05/19, depositata il 21 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché, per trasparenza, dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvisi di accertamento con cui, in relazione a verifica operata nel 2007, determinava il maggior reddito d’impresa ai fini Iva, Irap e Irpef per l’anno 2005. Successivamente l’Ufficio, in relazione ad una successiva verifica operata nel 2009, ritenuta l’emersione di nuovi elementi in relazione alle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili venduti dalla società, emetteva avviso di accertamento integrativo per la stessa annualità ai fini Irpef, Irap e Iva. L’impugnazione dei contribuenti era accolta dalla CTP di Ragusa. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio accomandatario della società, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio. La società, come risulta dal controricorso, è stata cancellata dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l’avvenuta cancellazione della società ha determinato un fenomeno di tipo successorio in capo agli ex soci, esclusa ogni spendita della rappresentanza per la società stessa ormai non più esistente (v. Sez. U n. 6072 del 12/03/2013). 2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR escluso la legittimità dell’accertamento integrativo, ritenendo che sarebbe stato onere dell’Amministrazione 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 approfondire le indagini già in sede di prima verifica, sicché i nuovi elementi, pur non conosciuti, dovevano ritenersi conoscibili. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo i consolidati principi di questa Corte «l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione» (Cass. n. 26191 del 18/10/2018; Cass. n. 11421 del 03/06/2015). 2.3. Nella specie, l’Ufficio ha emesso il nuovo avviso alla luce delle dichiarazioni, acquisite solo nel 2010, rese da ulteriori acquirenti della società, sicché non si è trattata – in evidenza - della rivalutazione degli elementi già precedentemente acquisiti ma della sopravvenienza di nuove circostanze che, all’epoca della prima verifica, non esistevano. Giova sottolineare, quanto all’asserita insufficienza dell’originaria attività istruttoria, che il profilo non è pertinente posto che l’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo ratione temporis applicabile) identifica il presupposto per legittimare l’accertamento integrativo nella «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» e non la mera conoscibilità. E, del resto, come affermato da questa Corte, neppure rileva che gli atti fossero a conoscenza di ufficio fiscale diverso da quello che ha emesso l’avviso (v. Cass. n. 1542 del 22/01/2018, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l'integrazione o la modificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia sez. staccata di Catania in diversa composizione. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s
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