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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 01585/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di rierso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postMase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa dal giudice territoriale) è manifestamente infondato poiché non solo correttamente è stata ritenuta la continuazione tra la detenzione di sostanza stupefacente (8 dosi di crak) e di cessione di altre tre dosi (cfr. pag. 2), ma soprattutto perché il giudice territoriale ha considerato il fatto quale unica azione, sicchè difetta anche l'interesse ad impugnare.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è inammissibile poiché è sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032).

Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune.

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata attenuante sul rilievo, secondo quanto accertato in punto di fatto, dell'abitualità del comportamento.

Di fatti l'imputato deteneva un numero di dosi già pronte per l'immediata cessione di volta in volta effettuata, sicchè non si prefiggeva un lucro di speciale tenuità.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in punto trattamento sanzionatorio (anni uno e mesi quattro di reclusione) è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. yi Così deciso in Roma, il 06/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di rierso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postMase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa dal giudice territoriale) è manifestamente infondato poiché non solo correttamente è stata ritenuta la continuazione tra la detenzione di sostanza stupefacente (8 dosi di crak) e di cessione di altre tre dosi (cfr. pag. 2), ma soprattutto perché il giudice territoriale ha considerato il fatto quale unica azione, sicchè difetta anche l'interesse ad impugnare. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è inammissibile poiché è sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata attenuante sul rilievo, secondo quanto accertato in punto di fatto, dell'abitualità del comportamento. Di fatti l'imputato deteneva un numero di dosi già pronte per l'immediata cessione di volta in volta effettuata, sicchè non si prefiggeva un lucro di speciale tenuità. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in punto trattamento sanzionatorio (anni uno e mesi quattro di reclusione) è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. yi Così deciso in Roma, il 06/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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