CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. , Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro e con altri correi allo stato ignoti: per il delitto di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da una pistola calibro 9 e da un fucile calibro 12; per il delitto di tentato omicidio, aggravato come il delitto di omicidio appena richiamato, in danno di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto in più parti vitali del corpo da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da una pistola calibro 9 e da un fucile calibro 12; per i delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico delle armi appena menzionate; per il delitto di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dagli esecutori materiali dell'omicidio e del tentato omicidio; per il delitto di cui all'art. 424 cod. pen., commesso appiccando il fuoco all'autovettura di cui si è appena detto, al solo scopo di danneggiarla, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di assicurarsi l'impunità per i reati sopra indicati, fatti commessi e accertati in Foggia e l'ultimo indicato in Apricena, il 29 ottobre 2016 e, per il delitto di ricettazione, in data antecedente e prossima al 29 ottobre 2016. 2. I fatti di omicidio e di tentato omicidio furono commessi presso il Bar H24 di Foggia. L'azione di fuoco fu condotta da almeno due soggetti che agirono con il volto travisato e che giunsero presso il bar a bordo di una autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Gli esecutori materiali inseguirono le vittime all'interno del locale, sparando al loro indirizzo con le armi indicate nelle imputazioni; quindi fuggirono a bordo della stessa autovettura, oggetto di furto consumato circa un mese prima, che fu poi rinvenuta, ormai incendiata, nella serata dello stesso giorno in località Ingarano in agro di Apricena. Con ogni probabilità, le vittime designate erano più di due; tra queste vi era anche [OSCURATO:PERSONA], che riuscì a fuggire prima trovando riparo dietro il bancone poi scappando da una uscita secondaria. 3. Le immediate indagini portarono a ricollegare i due fatti di sangue alla guerra tra cosche mafiose che si stava consumando in quel periodo tra il clan Sinesi-Francavilla e il clan Moretti-Pellegrino-Lanza. La causale dell'omicidio è stata individuata nella risposta del clan [OSCURATO:PERSONA] all'attentato alla vita subìto da [OSCURATO:PERSONA] il 6 settembre 2016, mentre si trovava in compagnia del nipotino [OSCURATO:PERSONA], rimasto ferito, dell'età di soli quattro anni. Numerose captazioni ambientali di altri procedimenti penali, riversate nel presente procedimento, hanno attestato l'esistenza del risentimento e della rabbia nutrita dagli esponenti del clan Sinesi-Francavilla. L'intercettazione del 28 settembre 2016 della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ne è sicura attestazione, al pari di quella da cui è emerso il risentimento di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e la consapevolezza del coinvolgimento in tale agguato degli esponenti del clan Moretti-Pellegrino-Lanza. Da altra conversazione, tra esponenti del gruppo contrapposto ([OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari), si è appreso che [OSCURATO:PERSONA], indicato con il nome e con l'appellativo spregiativo "u' ciunnill", si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], sorella di Emiliano e Antonello, con l'intento di istigare i familiari di Leonarda riferendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato i suoi propositi ritorsivi per l'azione di fuoco posta in essere in data 29 ottobre 2016. 4. La responsabilità degli imputati è, a giudizio della Corte di assise di appello, provata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base del compendio probatorio raccolto in primo grado, ulteriormente arricchito e corroborato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione istruttoria. Grazie alle immagini del sistema di videoripresa installato nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si è accertato che la mattina del duplice fatto di sangue si tenne lì un summit mafioso, finalizzato a elaborare e definire i dettagli dell'azione omicida. Alla riunione presero parte, oltre a [OSCURATO:PERSONA], il cugino [OSCURATO:PERSONA], i pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui si aggiunse [OSCURATO:PERSONA]. È stato poi accertato, sempre sulla base delle immagini di videoripresa e della ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione ai tempi di percorrenza, che i cugini Sinesi e [OSCURATO:PERSONA] si recarono al bar H24 proprio all'orario in cui furono commessi i fatti, avendo comunque modo Villani, esecutore materiale dell'azione di fuoco, di cambiarsi d'abito per indossare un abito nero e un passamontagna prima di entrare in azione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un alibi falso quando, sentito dalla polizia giudiziaria il 22 dicembre 2016, negò di essersi recato a Foggia il 29 ottobre 2016 e di aver incontrato in quella occasione [OSCURATO:PERSONA], sostenendo addirittura che non aveva più avuto modo di incontrarlo dal lontano 2003; successivamente, nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida del fermo, fornì una diversa versione, ammettendo di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere un favore per una terza persona, fatto risultato non rispondente al vero, e di non averlo però incontrato, essendosi così limitato a passare sotto la di lui casa, fatto anche questo smentito dalle immagini del sistema di videoripresa. Dalle risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a Villani è emerso che il 29 ottobre 2016 le stesse agganciarono per oltre un'ora la cella di Apricena, compatibile con il luogo di rinvenimento dell'autovettura usata per compiere il delitto e lì data alle fiamme, avvalorando la ricostruzione d'accusa secondo cui Villani, compiuto l'omicidio, si dette alla fuga e si recò in località Angarano di Apricena per incendiare l'autovettura utilizzata per il fatto criminoso. Si consideri ancora che Villani, dopo essere stato sentito dall'Autorità giudiziaria, ammise di aver commesso i due fatti di sangue parlando con la sua convivente nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione: alla domanda di questa "quelli ti hanno visto a Foggia?" rispose "ma non sanno che ho sparato io". In altra occasione, sempre oggetto di intercettazione, Villani, colloquiando con un immaginario interlocutore, disse di detenere un fucile e una pistola e di averli usati contro due persone, aggiungendo "tu me lo hai fatto uccidere" e così accreditando l'impostazione accusatoria del mandato omicida ricevuto dai cugini Sinesi. Nel corso di altra conversazione, sempre oggetto di intercettazione, disse testualmente: "io non sono del Gargano, io sono della famiglia Sinesi", attestando la vicinanza al sodalizio criminoso. 6. I dati delle intercettazioni sono confermati dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver appreso direttamente da Villani la causale dell'agguato del 29 ottobre 2016, risposta all'attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e che Villani ne fu esecutore materiale. Ulteriori elementi di conferma sono provenuti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state assunte in appello. Il primo ha riferito di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], che Villani era stato esecutore materiale dell'agguato; il secondo ha riferito di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che responsabili dell'agguato erano Villani, esecutore materiale, e i cugini Sinesi, che avevano fatto da vedetta al di fuori del bar, al fine di coadiuvare l'azione di identificazione delle vittime da colpire 7. Per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento nei fatti di imputazione è desunto da altre conversazioni intercettate, intercorse tra le sorelle della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che dissero che "u' ciunnill", così soprannominato [OSCURATO:PERSONA], era fuori del bar H24 unitamente al cugino Francesco. Allo stesso modo, in altra conversazione intercettata, intercorsa tra i familiari della vittima [OSCURATO:PERSONA], si fece riferimento a "u'ciunnill", quindi a [OSCURATO:PERSONA], come responsabile dei fatti di sangue. Altri elementi di conferma sono tratti da altro materiale di intercettazione. 8. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati. 9.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando più motivi. 9.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta: per l'acquisizione della consulenza di parte da cui si trae che il contenuto delle espressioni utilizzate dall'imputato nel corso della conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 22 dicembre 2016 non è di natura confessoria dell'omicidio, dovendosi le sue parole pronunciate in dialetto sammarchese tradurre in modo difforme dalla frase: "qua non sanno che ho sparato io" e quindi nella frase: "qua non sanno chi ha sparato"; per l'acquisizione della consulenza di parte da cui si trae che l'utenza telefonica dell'imputato, in data 29 ottobre 2016 tra le ore 20.08,53 e le ore 20.29,22 agganciò una cella compatibile con il luogo della sua abitazione, sita in S. Marco in Lamis, contrada Inacuglia, così facendo venir meno l'assunto indiziario, ritenuto in sentenza, che quell'utenza agganciò le celle ubicate in Apricena - via Petrarca n. 14, luogo compatibile con quello ove fu rinvenuta l'autovettura utilizzata per l'agguato. 9.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione circa la valutazione probatoria degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La Corte di assise di appello, movendo dall'erronea premessa della dichiarazione confessoria resa nel corso della conversazione oggetto di intercettazione ambientale e della presenza dell'imputato nel luogo di rinvenimento dell'autovettura utilizzata per l'agguato, ha proceduto ad una valutazione faziosa e condizionata dei dati probatori, ignorando dati scientifici che avrebbero condotto ad una decisione differente. Ha così valorizzato brani di conversazioni intercettate costellati da innumerevoli "incomprensibile", sostanzialmente indecifrabili e che si riferiscono ad altre vicende. Non si comprende poi quali siano i riscontri investigativi dai quali desumere che il fucile di cui parlava l'imputato nella conversazione fraintesa fosse lo stesso utilizzato nell'agguato. 9.2.1. Quanto poi alla captazione dell'espressione "io non sono del Gargano, sono della famiglia Sinesi", valorizzata per affermare l'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa "Sinesi-Francavilla", il giudice non ha tenuto conto di altre captazioni ambientali, tra l'imputato e la Simonicova, del 21 gennaio 2017, e di tutta la documentazione bancaria depositata, che dimostra che il pagamento delle spese legali per l'imputato fu sostenuto dalla sua famiglia e non dai [OSCURATO:PERSONA]. 9.2.2. Se fossero stati valorizzati altri dati investigativi, l'asserita compatibilità spazio-temporale dei movimenti dell'imputato con l'azione omicida sarebbe venuta meno. Non si comprende poi quali siano gli atti di prova che consentano di affermare: che l'imputato salì a bordo dell'autovettura utilizzata per l'agguato, nelle vicinanze di casa Sinesi, all'interno della quale avrebbe poi provveduto a cambiarsi indossando una tuta nera nel breve tragitto verso il bar H24; che la [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro fosse nei pressi di casa Sinesi. Gli atti investigativi non valutati escludono con certezza la compatibilità dei movimenti dell'imputato con l'azione omicida. 9.2.3. Quanto alla valutazione di falsità dell'alibi, la Corte di assise di appello si è basata su una errata interpretazione dei dati di prova. E non ha tenuto conto sia dei criteri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. che dei numerosi rilievi difensivi sul giudizio di attendibilità formulato in ordine alle dichiarazioni di Nuzzi, Verderosa e Pignataro. 9.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L'imputato, quando rese sommarie informazioni alla Polizia di Stato in data 22 dicembre 2016 e fornì l'alibi poi ritenuto falso, avrebbe dovuto essere sentito quale indagato perché già pendeva il proc. n. 11832/16 R.G.N.R. e in detto procedimento dalle attività tecniche in corso era possibile desumere la collocazione dello stesso nei pressi dell'abitazione dei Sinesi la mattina e il pomeriggio del giorno dell'agguato, circostanze che inducevano gli inquirenti a ritenerlo partecipe dell'omicidio. Quelle dichiarazioni sono pertanto inutilizzabili. 9.3.1. Sono parimenti inutilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché le notizie dai due riferite non possono ritenersi oggetto di un patrimonio conoscitivo comune degli associati, in quanto entrambi estranei al clan Sinesi-Francavilla, e quindi le loro dichiarazioni sono delle dichiarazioni de relato, con conseguente inutilizzabilità per mancata escussione del teste di riferimento.9.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza sulle contestate aggravanti. 10. L'avv.to Censano ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. 1. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inutilizzabili perché non è stato escusso, benché richiesto, il teste di riferimento, [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri che sia Albanese che Verderosa erano sì intranei allo stesso clan mafioso, ma di un clan contrapposto a quello Sinesi-Francavilla, ritenuto responsabile dell'agguato omicida. Verderosa quindi non ha riferito notizie facenti parte del patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio. Il collaboratore ha riferito di un fatto criminoso commesso da un'articolazione diversa da quella di appartenenza; ha narrato di notizie apprese da un sodale del proprio clan che, a sua volta, le aveva apprese da altri che non avevano alcun rapporto con il gruppo che si assume responsabile del fatto criminoso. 2. Seppure si ritengano utilizzabili, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non superano la verifica di attendibilità, siccome oggettivamene smentite da altre risultanze e prive di riscontri esterni. Le conversazioni oggetto di intercettazione dei giorni precedenti e successivi all'agguato hanno smentito l'assunto che l'imputato fece da palo e che si recò nel bar a verificare se gli obiettivi dell'agguato fossero lì dentro. Albanese, sfuggito all'agguato e vero obiettivo dello stesso, riferì quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], gestore del bar H24, ossia che questi poco prima del fatto aveva notato una persona fuori dal bar ma non era "Francesco"; dunque, non era [OSCURATO:PERSONA] e val quanto dire un soggetto a questi riconducibile, neppure quindi l'odierno imputato. Albanese in quel momento si trovava dentro il bar ed era pertanto necessario, per accertarsi della sua presenza, entrare nel locale, cosa che non avrebbero potuto fare i cugini Sinesi, perché ben conosciuti dagli avventori, e ciò avrebbe messo in allerta gli obiettivi dell'azione di fuoco. 3. L'altro collaboratore, Pignataro, nulla ha riferito sul conto dell'imputato, se non che durante la comune detenzione in carcere teneva un atteggiamento di riservatezza, di auto-isolamento, che è tipico di quanti, estranei ad ambienti di malavita, non si vanta di pregresse azioni criminali e resta in fiduciosa attesa che la Giustizia segua il suo corso. 4. Neanche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha parlato dell'imputato e del suo presunto coinvolgimento nell'agguato al bar H24.i 5. La sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità, al pari di quella di primo grado, su una serie di congetture e di meri sospetti, ignorando i plurimi rilievi difensivi, in specie quello sulla implausibilità della tesi che la mattina del fatto l'imputato prese parte ad una riunione preparatoria a casa del cugino Francesco e che, unitamente a questo, si era portato fuori del bar H24 per indicare a Villani le vittime designate. 6. La Corte di assise di appello ha poi travisato il contenuto dell'intercettazione della conversazione intercorsa il 3 novembre 2016 tra una delle sorelle della vittima [OSCURATO:PERSONA] ed un uomo non identificato. La sorella di Tizzano, nell'affermare di aver visto "u' ciunnill" - asseritamente [OSCURATO:PERSONA] - con Francesco, non ha indicato né il giorno né il luogo né l'ora e quindi non può dirsi che si sia riferita al 29 ottobre 2016, giorno dell'agguato, ai pressi del bar H 24 e all'ora in cui fu realizzato l'agguato. 7. Parimenti oggetto di travisamento sono i contenuti delle conversazioni tra i prossimi congiunti della vittima [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, in cui si individuò "u' ciunnill" nel responsabile dell'agguato. Il soprannome, infatti, identifica non [OSCURATO:PERSONA] ma il cugino Francesco. 8. In modo manifestamente illogico la sentenza impugnata ha utilizzato le intercettazioni ambientali operate presso la Questura di Foggia in data 31 dicembre 2016, perché l'imputato non condivise le preoccupazioni esternate da [OSCURATO:PERSONA], che fece riferimento al "fatto nostro", individuato nell'agguato del 29 ottobre precedente, e in tal modo dimostrò di esserne estraneo; e, nel dire "non è che mi hanno visto con quello?" non appena lesse l'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. appena notificatogli, non fece altro che manifestare la preoccupazione di essere coinvolto nelle indagini per il solo fatto di essere stato visto insieme al cugino Francesco. 9. La sentenza impugnata ha infine valorizzato delle mere supposizioni, prive di ogni valenza probatoria, nel riferimento ad un interessamento ritorsivo degli appartenenti al gruppo Moretti-Pellegrino-Lanza, all'indomani dell'agguato omicida, nei confronti dell'imputato, perché ciò può al più essere spiegato con l'esistenza dei contrasti con l'opposta fazione dei Sinesi-Francavilla, a cui l'imputato è legato per ragioni di mera parentela, e soprattutto con il timore di ritorsioni che i primi nutrivano per esseri resi autori dell'attentato a [OSCURATO:PERSONA] e al suo nipotino. 11. L'avv.to Vannetiello ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi di violazione di legge e difetti di motivazione già dedotti dal ricorso dell'avv.to Censano e con argomentazioni in parte sovrapponibili.La Corte di assise di appello avrebbe dovuto motivare in ordine all'attendibilità della fonte diretta del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], e quindi di [OSCURATO:PERSONA], e a quella delle fonti ulteriori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riferirono a [OSCURATO:PERSONA] quanto questi raccontò a [OSCURATO:PERSONA] in merito agli autori del fatto criminoso. Avrebbe dovuto anche individuare le circostanze di tempo della confidenza fatta da Aprile e Palumbo ad Albanese. Del tutto apodittica è l'affermazione di sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato ad un summit mafioso nella mattina del giorno del duplice fatto di sangue a casa del cugino Francesco e che poi avrebbe indicato i bersagli dell'azione di fuoco agli esecutori materiali. 12. L'avv.to Vannetiello ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'accusa mossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di essere stato istigatore ed organizzatore dell'azione criminosa, non ha trovato correlazione in sentenza, che attribuisce un ruolo diverso, quello di vedetta, poi di mandante, quindi di mandante e vedetta, e infine anche quello di istigatore e organizzatore. Si è dunque consumata la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di assise di appello solo nella parte conclusiva della sentenza ha fatto riferimento al ruolo di istigatore e organizzatore ma non ha individuato le materiali condotte in cui detto ruolo si sarebbe estrinsecato. La Corte di assise di appello gli ha addebitato il ruolo di mandante sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Verderosa, che però ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] gli confessò di essere il mandante e che nulla ha detto di sapere sul mandato e sulla esecuzione del delitto. L'altro collaboratore, Nuzzi, ha attribuito il ruolo di mandante a soggetto diverso, e quindi la Corte territoriale è incorsa in contraddizione nell'attribuire all'imputato il ruolo di mandante. Si consideri ancora che l'affermazione del ruolo di vedetta ha trovato smentita nelle dichiarazioni del teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso la presenza sui luoghi di [OSCURATO:PERSONA]. Degna di nota è poi l'assenza di dati indizianti a carico nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore contraddizione è stata poi consumata nel riferire a [OSCURATO:PERSONA] il soprannome "U'Ciunnil" che pure la sentenza ha in altri passi attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e non già col significato di "istigatore" ma di "effeminato". 13. L'avv.to Chiariello, difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando più motivi.13.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello è incorsa in contraddizione nell'affermare che la prova che l'imputato fu mandante dell'omicidio si desume dalla conversazione, oggetto di intercettazione, in cui espresse risentimento nei confronti degli autori del fallito agguato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quando ha escluso che questo modo di argomentare potesse giustificare l'attribuzione dello stesso ruolo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva esternato medesimo risentimento. Ha poi travisato la prova per la parte in cui non ha esaminato i passi di intercettazione in cui l'imputato espresse una volontà contraria a quella di una ritorsione armata, e non ha tenuto conto che non v'è alcun elemento di prova che consenta di affermare che l'imputato elaborò un progetto ritorsivo. Ha ancora travisato il contenuto di una conversazione dei membri della famiglia Tizzano-Bruno, che non affermarono nulla sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito all'agguato da loro subito, e ha illogicamente operato riconducendo il soprannome di "ciunnello", in quella conversazione menzionato, a [OSCURATO:PERSONA] quando in altri passi della sentenza lo ha attribuito, con il significato di effeminato a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di appello, con motivazione manifestamente illogica, ha accreditato la tesi della riunione preliminare all'agguato, la mattina del giorno in cui fu eseguito, e che [OSCURATO:PERSONA] si recò presso il bar H24 per fare da vedetta e per indicare al gruppo di fuoco i bersagli. La ricostruzione è lacunosa e illogica ed è il frutto di una selezione mirata del materiale probatorio con contestuale disinteresse per i plurimi dati di prova che smentiscono siffatti assunti. Infine, la Corte di assise di appello ha errato nel non dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] la sera del 29 ottobre 2016, perché già in quel momento gli inquirenti disponevano di elementi indicati che infine sono stati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 13.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di riconoscimento delle aggravanti del cd. metodo mafioso e della premeditazione. Considerato in diritto 1. I ricorsi dei tre imputati non meritano accoglimento. 2. In ordine al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.2.1. Il primo motivo è infondato. La Corte di assise di appello ha ben spiegato le ragioni sottese al giudizio di non necessità della rinnovazione istruttoria per la esatta interpretazione del brano di conversazione nel corso della quale l'imputato ammise di aver sparato. Ha osservato che l'espressione non fu pronunciata nella stretta lingua dialettale, e quindi che l'esigenza di una traduzione è assai contenuta, ma soprattutto che il significato dell'espressione, sì come accertato in sentenza, è validato dal complessivo senso del dialogo. Nell'immediato prosieguo di quella conversazione, infatti, l'imputato ebbe a dire "è impossibile che Francesco ci hanno ripreso.., è impossibile", e in tal modo inequivocamente riferì all'episodio per cui è processo le confidenze all'interlocutrice - la convivente -, la quale gli aveva chiesto se "quelli" lo avevano visto a Foggia. In buona sostanza, la lettura della più volte menzionata frase in "ma non sanno chi ha sparato", proposta dalla difesa, non è compatibile con il contenuto complessivo della conversazione. 2.1.1. Allo stesso modo è adeguatamente motivato l'apprezzamento del dato indiziario costituito dall'aggancio della cella di Apricena da parte del telefono cellulare nella disponibilità dell'imputato il giorno del fatto. La difesa anche su questo punto ha censurato l'omessa rinnovazione istruttoria diretta all'acquisizione della consulenza di parte che dimostrerebbe che l'utenza telefonica dell'imputato tra le ore 20,08,53 e le ore 20,29,22 agganciò una cella compatibile con la presenza nel luogo dell'abitazione dell'imputato, sita in [OSCURATO:PERSONA] in Lamis. Il dato avrebbe dovuto smentire quanto affermato in sentenza, ossia che il telefono cellulare dell'imputato, dopo essere rimasto inattivo, il giorno del fatto, tra le ore 14,59 e le ore 19,15 - aspetto questo che ha una indubbia valenza indiziaria agganciò, proprio alle ore 19.15 la cella di Apricena, località ove fu rinvenuta l'autovettura utilizzata per il compimento dei delitti. Peraltro, ha osservato la Corte di assise di appello, l'aggancio della cella di Apricena perdurò per oltre un'ora, rendendo plausibile la tesi che l'imputato si recò in quel Comune, specificamente in località Angarano, per incendiare l'autovettura. Sul punto si osserva che l'aggancio del telefono cellulare alle celle territoriali ha un valore indiziario, non in sé decisivo, ai fini della localizzazione del soggetto munito di telefono, e che è necessario leggere e interpretare il dato unitamente agli altri elementi di prova di cui si dispone. La Corte di assise di appello ha opportunamente operato nel richiamare, appena dopo aver dato conto dell'indizio costituito dall'aggancio delle celle, la valenza dell'allbi falso (fl. 31 della sentenza impugnata), che ben corrobora il significato della localizzazione in quel di Apricena e ha reso superfluo lo sviluppo del dato ricavato dall'aggancio delle celle. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Va ricordato, quanto alla interpretazione dei risultati delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, che "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; v., soprattutto, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, per la quale "l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" -. In ordine alla conversione intercettata del 22 dicembre 2016, durante la quale l'imputato disse di detenere un fucile e una pistola e di averli usati contro due persone, è pur vero che non è dato cogliere con certezza il riferimento ai fatti di sangue per cui ora si procede, ma resta parimenti indubbio che due furono le vittime dell'agguato armato di cui alle imputazioni e che esso fu portato a termine con l'uso di un fucile e di una pistola. Non può allora dirsi che la Corte di assise di appello abbia valorizzato in modo irragionevole il dato indiziario desumibile da quel passo delle intercettazioni a carico dell'imputato. La valorizzazione del passo delle intercettazioni in cui l'imputato ebbe ad affermare che non era "del Gargano..." ma "della famiglia Sinesi" non è messo in crisi dalle deduzioni difensive relative al fatto che l'imputato, e non già la famiglia Sinesi, provvide al pagamento delle spese legali che lo riguardarono. Occorre evidenziare che l'espressione è chiara ed inequivoca e fu profferita proprio dall'imputato, trovando peraltro una conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, sin dal 2003, indicò l'imputato come facente parte del gruppo di fuoco della famiglia Sinesi (fl. 35 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei movimenti dell'imputato il giorno del fatto. Questi si recò la mattina a casa di [OSCURATO:PERSONA], e prese parte alla riunione che ivi si svolse; quando arrivò, prima di entrare nel portone dello stabile di Sinesi, si guardò intorno per verificare di non esser visto da nessuno, quindi, a distanza di ore, andò via transitando non dall'ingresso principale ma da una uscita secondaria, con ogni probabilità per allontanare da sè ogni indizio relativamente alla partecipazione all'agguato omicida. L'imputato fu immortalato dai sistemi di video ripresa posti sulla pubblica via mentre si avviava in direzione del bar H24, nella stessa direzione imboccata dai cugini Sinesi. Sul punto la Corte di assise di appello si è fatta carico dei rilievi difensivi, volti a dimostrare l'impossibilità di identificare l'imputato come uno degli autori della sparatoria in ragione dell'orario in cui avvenne e dei tempi necessari a percorrere il tragitto verso il bar H24, e ha dato risposta congrua e compiuta (fl. 26 e ss. della sentenza impugnata). Ha pure replicato, in modo per nulla illogico, al rilievo che l'imputato non indossava abiti scuri e che invece gli esecutori materiali erano vestiti con abito nero, chiarendo che ebbe il tempo di cambiarsi d'abito appena prima di entrare in azione. Ha quindi bene argomentato sia in ordine alla critica difensiva relativa al transito di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro lungo una strada di Foggia sita in luogo lontano da quello dell'agguato e ad un orario incompatibile con la presenza al momento dell'omicidio nei pressi del bar H24 (fl. 25 della sentenza impugnata), sia in merito alla falsità dell'alibi (fl. 26 e ss. della sentenza impugnata), che alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Nuzzi, Pignataro e Verderosa (fl. 36 e ss. della sentenza impugnata). 2.3. Quanto alla falsità dell'alibi, non coglie nel segno l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato il 22 dicembre 2016 per la mancata osservanza delle garanzie difensive, atteso che le false dichiarazioni furono reiterate nel corso dell'interrogatorio dinnanzi al giudice in sede di conferma del fermo (fl. 27 della sentenza impugnata). 2.3.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Verderosa e Pignataro è stata formulata in modo inammissibile e pertanto non può essere valutata nel merito. Hanno infatti stabilito le Sezioni unite che "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" - Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416 -. Il ricorrente non ha adempiuto l'onere di indicazione dell'incidenza della eventuale espunzione di tali dichiarazioni sulla tenuta del complesso probatorio, sì come illustrato nella motivazione dell'impugnata sentenza. Non ha esposto, con la necessaria specificità, quale sarebbe la conseguenza dell'affermazione del vizio sulla costruzione probatoria che ha condotto all'affermazione di responsabilità. Si è sottratto in tal modo a un compito individuato dalla giurisprudenza di legittimità come necessario a conferire specificità del motivo che, per la sua genericità, non può essere oggetto di esame nel merito. 2.3.1.2. Il ricorrente, peraltro, ha ritenuto che non sia possibile collocare le notizie riferite dai due collaboratori di giustizia nell'area del cd. patrimonio conoscitivo comune di cui dispongono gli aderenti ad un gruppo associativo, per un duplice ordine di ragioni, l'una afferente soltanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non era affiliato ad alcun gruppo di tipo mafioso, l'altra perché entrambi estranei al clan Sinesi-Francavilla, nel cui ambito maturò e fu poi eseguito il duplice fatto di sangue contro gli esponenti del gruppo avverso [OSCURATO:PERSONA]. Fermo restando il rilievo di inammissibilità del motivo per la già evidenziata genericità, si può ora osservare - perché ciò vale anche in riferimento alle posizioni degli altri imputati che hanno avanzato analoga censura- che la critica, per quel che attiene al collaboratore di giustizia Verderosa, non coglie nel segno. Essa muove dall'irragionevole ed arbitrario convincimento che nella nozione di fatti attinenti alla vita e all'attività del sodalizio non possano essere collocati quelli che vedono gli esponenti del gruppo di riferimento tra le vittime di aggressioni condotte da componenti del gruppo avverso. Deve invece ritenersi che la commissione di un attentato alla vita di esponenti del gruppo, nell'ambito di una guerra di mafia che ha visto in precedenza i componenti di tale ultimo gruppo quali aggressori ai danni di aderenti alla compagine avversa, ben possa rientrare tra i fatti rilevanti rispetto ai quali il gruppo colpito ha tutto l'interesse a ricevere e procurarsi informazioni, che ben possono divenire patrimonio informativo comune ai suoi sodali. Non discende da necessità logica e non è frutto di alcuna massima di esperienza che i componenti di un gruppo mafioso possano essere informati, in ragione della loro appartenenza associativa, soltanto dei fatti che vedono il gruppo protagonista e non invece destinatario diretto delle altrui criminali iniziative. Valgono allora i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente del sodalizio stesso, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di un patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Rv. 256065; Sez.1, n. 23242 del 06/05/2010, Rv. 247585; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Rv. 243425), tali da riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 7643 de128/11/2014, dep. 2015, Rv. 262309; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230592; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233085; Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Rv. 279185). 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha fornito motivazione sufficiente in punto di diniego delle attenuanti generiche. Ha in particolare rilevato che non si ravvisano elementi capaci di giustificare una attenuazione del trattamento sanzionatorio e ciò alla luce dei precedenti penali dell'imputato e della gravità dei fatti oltre che delle allarmanti modalità del loro compimento (fl. 70 della sentenza impugnata). Ha in tal modo formulato un giudizio di merito che non è censurabile in questa sede, appunto perché adeguatamente argomentato. Vale in materia il consolidato principio di diritto secondo cui "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -. 3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 3.1. Sul rilievo della inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pignataro e Verderosa si osserva che quanto già argomentato in merito al motivo, pienamente sovrapponibile, del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ben può essere qui richiamato (par. 2.3.1. e par. 2.3.1.2). Non sfugge che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) ha sul punto affermato che, espungendo il contributo del collaboratore di giustizia Verderosa, non si potrebbe pervenire alla condanna dei due imputati, perché all'individuazione dei due come vedette nel fatto di sangue si è giunti proprio utilizzando detto contributo narrativo. L'affermazione non è però tale da far ritenere adempiuto l'onere di specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, perché assertiva e non sostenuta da uno sforzo di rappresentazione delle ragioni della insufficienza della motivazione una volta operata la sottrazione del materiale ritenuto inutilizzabile. Vanno in ogni caso richiamate anche le ragioni che militano nel senso della inapplicabilità al caso in esame delle regole sulla utilizzazione e valutazione della chiamata in reità de relato, da cui discende anche l'inconsistenza del rilievo di ricorso in ordine alla mancata valutazione di attendibilità delle fonti intermedie della conoscenza riferita da [OSCURATO:PERSONA], appunto perché le regole da applicarsi al caso di specie sono diverse da quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle chiamate in reità provenienti da dichiaranti estranei a un patrimonio di conoscenza comune all'associazione di appartenenza. 3.2. É infondato anche il rilievo di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Verderosa. Questi riferì di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'esecutore materiale e che i cugini Sinesi, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], avevano fatto da vedette all'esterno del bar H24 per agevole l'individuazione e l'identificazione delle vittime predestinate. Sul punto la Corte di assise di appello ha evidenziato che i dati di riscontro a queste dichiarazioni si rinvengono nel materiale probatorio in atti e specificamente nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posto in prossimità all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Da esse si è tratta la prova che l'imputato si recò nella mattina del giorno dell'agguato dal cugino Francesco e con lui prese parte ad una riunione a cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA] e i pregiudicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che la prova che alle ore 14.59 dello stesso giorno l'imputato ritornò nell'abitazione del cugino e con lui si diresse a piedi lungo la via che conduce al luogo dell'agguato proprio nello spazio orario in cui fu perpetrato. Dopo circa mezz'ora l'imputato, insieme al cugino, fece rientro nell'abitazione di quest'ultimo, per poi allontanarsi dopo qualche minuto ancora. È pur vero che l'imputato, giunto nell'abitazione del cugino alle ore 10.03, se ne allontanò alle ore 10.47, ma tale dato non giustifica la conclusione circa l'implausibilità della tesi d'accusa, atteso che l'imputato fece ritorno nell'abitazione qualche minuto dopo, alle ore 10.51, per poi allontanarsi alle ore 11.05 e fare nuovamente ritorno, come poc'anzi ricordato alle ore 14,59. Il tempo che trascorse in casa del cugino, ove erano presenti anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fu dunque del tutto compatibile con lo svolgimento della ritenuta riunione preparatoria dell'agguato. Non è allora illogico ritenere che le dichiarazioni del collaboratore Verderosa abbiano trovato riscontro anche per quel che attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente riscontrate dai contenuti delle conversazioni dei familiari di una delle vittime, [OSCURATO:PERSONA], del 3 novembre 2016, quindi di qualche giorno successivo a quello in cui furono commessi i gravi fatti di sangue. Come la Corte di assise di appello ha opportunamente evidenziato, nel corso di quella conversazione le sorelle di [OSCURATO:PERSONA] dissero chiaramente che quel giorno, quel giorno "maledetto" e quindi chiaramente individuabile in quello della morte del fratello, avevano visto Francesco, ossia [OSCURATO:PERSONA], e "u' ciunnill", soprannome identificativo di [OSCURATO:PERSONA] (fl 49-50 della sentenza impugnata). Il risultato dell'intercettazione, sufficientemente chiaro e refrattario a manipolazione interpretative, ha dato un importante riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Verderosa. Il fatto stesso che la sorella della vittima, proprio il giorno in cui si tenne il funerale per la morte del fratello, disse che nel giorno "maledetto" aveva visto Franceso e "u ciunnill" non può essere letto in modo del tutto disancorato dall'episodio criminoso che portò all'uccisione del fratello. Certo, ella non disse di averli visti fuori del bar, ma l'aver evidenziato in quel frangente di averli visti assume, nel contesto della conversazione, un chiaro significato, che è proprio quello attribuito dalla sentenza impugnata secondo un criterio logico e di senso comune. Il ricorrente ha opposto che i risultati delle intercettazioni eseguite prima e dopo la commissione del duplice delitto smentiscono l'assunto di sentenza: il riferimento è alle informazioni date da [OSCURATO:PERSONA] che, sfuggito all'agguato, aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA], gestore del bar H24, che fuori del locale aveva notato una persona che però non era "Francesco", quindi non [OSCURATO:PERSONA] e non altri a lui comunque riconducibili come, appunto, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di appello ha sul punto risposto esaustivamente, rilevando che il dato non riesce a porre in crisi la solidità del costrutto indiziario che trova fondamento in una pluralità di elementi (fl. 68 e 69 della sentenza impugnata). Si osserva, infatti, che il passo di intercettazione evocato null'altro può far dire se non che il gestore del bar H24 non vide Francesco, e quindi [OSCURATO:PERSONA] e, al più, qualcuno allo stesso collegato, ma non anche che costoro non ci fossero. Con logici e adeguati argomenti la Corte di assise di appello ha spiegato le ragioni dell'attribuzione alla persona dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], di quanto affermato, nel corso della conversazione intercettata del 31 ottobre 2016, da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Raffaele, e stretto congiunto dell'altra vittima dell'agguato, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferì ai familiari di aver appreso dal padre, in quel momento detenuto, che a commettere il tentativo di omicidio era stato "u ciunnill", ossia l'effeminato. Secondo quanto accertato dalla polizia giudiziaria, con quel soprannome era pubblicamente appellato proprio l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (fl. 50 e ss della sentenza impugnata). È poi manifestamente infondato il motivo con cui si censura l'asserita irragionevolezza della interpretazione dei contenuti dell'intercettazione del 31 dicembre 2016 presso la Questura di Foggia. La lettura che la Corte di assise di appello ha fatto di quel brano, evidenziando la manifestata preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere stato visto il giorno dei fatti in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], è adeguatamente motivata e aderente al dato testuale della conversazione. Essa ben giustifica l'inferenza indiziaria relativa al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti criminosi ora in imputazione e allora oggetto dell'avviso per il compimento di accertamenti tecnici irripetibili, ragione della convocazione in Questura. Manifestamente infondato è infine anche il rilievo di ricorso in ordine alla valutazione dei risultati di intercettazioni da cui si è tratta la prova degli atteggiamenti ritorsivi assunti dai componenti del gruppo Moretti-Pellegrino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente ritenuto corresponsabile dei gravi fatti occorsi il 29 ottobre 2016, e del suo timore di essere un bersaglio di ben possibili azioni di vendetta. Anche sul punto la Corte di merito ha bene argomentato, senza alcun stravolgimento dei contenuti dei plurimi elementi indiziari e ha desunto, con logicità e adeguatezza di argomenti, conclusioni la cui validità non è inficiata dai rilievi dei ricorsi che si limitano a proporre letture alternative, possibili ma non per questo capaci di porre in crisi il costrutto argomentativo della sentenza. 4. Sono infondati anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Non sussiste il vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza. In imputazione si è indicato il ruolo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in quello di istigatore e di organizzatore e la sentenza ne ha affermato la responsabilità per detta condotta, seppure abbia in più punti arricchito il riferimento al contributo concorsuale con l'attestazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] anche alla fase esecutiva, essendosi questi recato, unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA], presso il luogo dell'agguato per agevolare il compito di quanti erano stati incaricati della materiale esecuzione. Non è dubbio che la sentenza impugnata abbia riconosciuto la fondatezza dell'accusa di essere stato il mandante, perché ha collocato presso la sua abitazione, e sotto la sua direzione, la riunione preparatoria, con la partecipazione, tra gli altri, del cugino [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Non v'è poi contraddizione tra l'attribuzione del ruolo di mandante e quello di istigatore ed organizzatore, perché chi si assume il compito di pianificare l'azione criminosa giocoforza induce in quanti coinvolge nelle varie fasi del progetto il proposito di commissione del fatto criminoso. Il fatto di aver menzionato anche l'ulteriore tratto di condotta concorsuale, ossia quella di presenza sul luogo dell'agguato a fini di agevolazione esecutrice, non ha fatto venir meno il nesso di correlazione con l'accusa, perché anche quell'ulteriore attività si è posta in termini di esplicazione di un ruolo direttivo all'interno del fatto concorsuale, per nulla incompatibile con l'attribuzione del mandato. 4.2. La sentenza impugnata non è incorsa in contraddizione nell'aver individuato in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto indicato dai conversanti con il soprannome di "ciunnill" che, come si è visto, è quello affibbiato al cugino [OSCURATO:PERSONA]. Il soprannome, infatti, ha un duplice significato: oltre a quello di soggetto effeminato, in questo senso utilizzato per indicare l'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], anche quello di soggetto "pettegolo", di soggetto "istigatore". Con quest'ultimo significato fu utilizzato nella conversazione dell'il novembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari (fl. 13 e ss. della sentenza impugnata), oggetto di captazione ambientale. Nel corso di questa conversazione la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riferì di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultima aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA], che si era recato da lei da "ciunnello", al fine appunto di "fomentare gli animi degli altri sodali" (fl. 18 della sentenza impugnata) manifestando propositi di vendetta contro i responsabili dell'attentato che poco prima aveva visto vittima il padre. 4.3. La Corte di assise di appello non è incorsa in errore nell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore-mandante. Ha anzitutto chiarito che il collaboratore di giustizia Nuzzi non individuò mai in altri, e specificamente in [OSCURATO:PERSONA], il mandante del duplice fatto di sangue e che, invece, dal complessivo contenuto del suo narrato si sono tratti gli elementi che definiscono il ruolo di mandante in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (fl. 42 della sentenza impugnata). Ha specificato che il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia legato da rapporti di parentela con il piccolo nipote di [OSCURATO:PERSONA], fatto anch'egli bersaglio del precedente attentato, non può legittimare inferenze logiche che gli attribuiscano, in forza di un automatismo, il ruolo di mandante. La Corte di assise di appello ha puntualizzato che il collaboratore di giustizia Verderosa ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] fecero da "vedetta, al di fuori del bar H24, al fine di coadiuvare l'azione di identificazione delle vittime da colpire e materialmente indicarle ai sicari..." (fl. 45 della sentenza impugnata). In queste dichiarazioni non ha correttamente ravvisato ostacoli alla ricostruzione della vicenda nei termini esposti, perché, si è già detto, il ruolo di mandante e di organizzatore si arricchì dell'esercizio di un compito nella fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] fece da vedetta sostanzialmente per assicurare il buon esito del piano criminoso, alla cui elaborazione aveva atteso, e non può da questo aspetto trarsi l'incompatibilità logica con l'affermazione del suo ruolo di mandante e di organizzatore. È poi appena il caso di evidenziare che il ruolo di mandante non è stato affermato solo e soltanto per le conversazioni intercettate nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] manifestò astio e rancore, oltre che propositi di vendetta, per l'aggressione armata subita dal padre Roberto. Quei brani di conversazione, invero, sono stati opportunamente utilizzati come dati di riscontro ad una tesi che ha trovato ben altro fondamento probatorio. Ciò dà conto della inconcludenza del rilievo di ricorso per una asserita contraddizione con quanto emerso a proposito del risentimento che anche [OSCURATO:PERSONA] nutriva, per le stesse ragioni, contro i componenti del gruppo Moretti-Pellegrino-Lanza. La Corte di assise di appello ha poi dato logica e congrua spiegazione del significato di alcune conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con la figlia, argomentando in modo del tutto plausibile: che non intese esternare con la stessa il proprio desiderio di vendetta, dal momento che questa era fidanzata con [OSCURATO:PERSONA], figlio di un componente del gruppo criminale avverso; ma che sicuramente non manifestò il proposito di rinunciare alla vendetta (fl. 12 e ss. della sentenza impugnata). 4.4. In merito alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 29 ottobre 2016 si rileva l'inammissibilità del motivo per omesso adempimento dell'onere di indicazione dell'incidenza dell'espunzione di tali dichiarazioni sulla tenuta del complesso probatorio, sì come illustrato nella motivazione dell'impugnata sentenza. Il ricorrente non ha esposto, con la necessaria specificità, quale sarebbe la conseguenza dell'affermazione del vizio sulla costruzione probatoria che ha condotto all'affermazione di responsabilità e si è sottratto in tal modo a un compito individuato dalla giurisprudenza di legittimità come necessario per conferire specificità del motivo che, per la sua rilevata genericità, non può essere oggetto di esame nel merito. Vale infatti il principio fissato dalle Sezioni unite per il quale è "onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" - Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416 -. 4.5. La Corte di assise di appello ha infine ben motivato sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dell'art 7 del d. I. n. 152 del 1991. Manifestamente infondati sono i rilievi di ricorso, atteso che dell'aggravante della premeditazione, per come emerge da quanto anche qui illustrato, ricorrono entrambi gli elementi costitutivi dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). 4.6. In merito all'aggravante del cd. metodo mafioso e della cd. agevolazione mafiosa la Corte di assise di appello ha adeguatamente argomentato os