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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 10797/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso diSignorile Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 /0 1 /19 6 8, avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, lette per il ricorrente la memoria recante i motivi aggiunti e la memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 2 7 otto bre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso in data 28 febbraio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Bari e avente a oggetto il profitto del reato di detenzione, trasporto e cessione di notevoli quantità di eroina, di cui ai capi A5), A13), A22), nella misura di euro 33.000.

2. Il ricorso è formulato per violazione di legge per errata individuazione del profitto del reato (primo motivo) e per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità (secondo motivo).

Con i motivi aggiunti si contesta l’assenza di motivazione sul periculume con memoria si replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato.

Il presente procedimento trae origine da una complessa attività d’indagine, denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, volta a disarticolare il sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti e operante tra l’Albania e l’Italia.

Il G.i.p. del Tribunale di Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro preventivo del profitto del reato, da eseguirsi, in via diretta, mediante l’apprensione della somma di euro 33.000 e, per equivalente, mediante l’apprensione dei beni di pari importo nella disponibilità d el Signorile.

Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro eoggetto del presente ricorso - incontestato il fumus commissi delicti -è solo il profitto, sotto il duplice profilo dell’entità e della proporzionalità e adeguatezza.

Entrambe le censure, sebbene rubricate come violazione di legge, colpiscono, a ben vedere, la motivazione.

Sennonché, il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).

Nel caso in esame, nell’ordinanza impugnata si rinviene accurata motivazione in merito all’attività di trasporto, detenzione e cessione dello stupefacente nell’ambito di una serie di operazioni transnazionali tra l’Albania e l’ Italia , e in particolare in merito all’acquisizione della disponibilità di cospicui quantitativi di eroina pari a sei chili per un valore complessivo di euro

27.000. Le intercettazioni delle conversazioni criptate sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], non contestate dal ricorrente, hanno consentito di accertare non solo la predetta fornitura ma anche altre due operazioni di acquisto di stupefacente per un importo complessivo di euro 6.000.Di qui il sequestro, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in via diretta, della somma di euro 33.000, come profitto immediatamente ricollegabile alla contestata attività di cessione dello stupefacente e, per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’indagato che è stato in grado di giustificare solo esigui redditi lavorativi pregressi.

Il motivo aggiunto sul periculum in moraè inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per estensione dell’inammissibilità dei motivi nuovi.

In ogni caso, l’ordinanza reca la motivazione anche sul periculum in mora laddove valuta il concreto rischio di dispersione dei beni per la negativa personalità dell’indagato propenso alla commissione di delitti di lucro e alla fruizione dei relativi profitti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso diSignorile Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 /0 1 /19 6 8, avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, lette per il ricorrente la memoria recante i motivi aggiunti e la memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 2 7 otto bre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso in data 28 febbraio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Bari e avente a oggetto il profitto del reato di detenzione, trasporto e cessione di notevoli quantità di eroina, di cui ai capi A5), A13), A22), nella misura di euro 33.000. 2. Il ricorso è formulato per violazione di legge per errata individuazione del profitto del reato (primo motivo) e per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità (secondo motivo). Con i motivi aggiunti si contesta l’assenza di motivazione sul periculume con memoria si replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Il presente procedimento trae origine da una complessa attività d’indagine, denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, volta a disarticolare il sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti e operante tra l’Albania e l’Italia. Il G.i.p. del Tribunale di Bari ha disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro preventivo del profitto del reato, da eseguirsi, in via diretta, mediante l’apprensione della somma di euro 33.000 e, per equivalente, mediante l’apprensione dei beni di pari importo nella disponibilità d el Signorile. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro eoggetto del presente ricorso - incontestato il fumus commissi delicti -è solo il profitto, sotto il duplice profilo dell’entità e della proporzionalità e adeguatezza. Entrambe le censure, sebbene rubricate come violazione di legge, colpiscono, a ben vedere, la motivazione. Sennonché, il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01). Nel caso in esame, nell’ordinanza impugnata si rinviene accurata motivazione in merito all’attività di trasporto, detenzione e cessione dello stupefacente nell’ambito di una serie di operazioni transnazionali tra l’Albania e l’ Italia , e in particolare in merito all’acquisizione della disponibilità di cospicui quantitativi di eroina pari a sei chili per un valore complessivo di euro 27.000. Le intercettazioni delle conversazioni criptate sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], non contestate dal ricorrente, hanno consentito di accertare non solo la predetta fornitura ma anche altre due operazioni di acquisto di stupefacente per un importo complessivo di euro 6.000.Di qui il sequestro, ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in via diretta, della somma di euro 33.000, come profitto immediatamente ricollegabile alla contestata attività di cessione dello stupefacente e, per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’indagato che è stato in grado di giustificare solo esigui redditi lavorativi pregressi. Il motivo aggiunto sul periculum in moraè inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per estensione dell’inammissibilità dei motivi nuovi. In ogni caso, l’ordinanza reca la motivazione anche sul periculum in mora laddove valuta il concreto rischio di dispersione dei beni per la negativa personalità dell’indagato propenso alla commissione di delitti di lucro e alla fruizione dei relativi profitti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.
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