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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 35043/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 13/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 17/07/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 81 comma secondo, 646, 61 n. 11 cod. pen.

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla prova dell'elemento psicologico del reato e l'errata valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito, sono aspecifici poiché meramente reiterativi di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla prova dell'interversio possessionis e sull'elemento soggettivo del reato contestato, comprovati dalla condotta della prevenuta che si è dimostrata perfettamente consapevole della condotta perpetrata e dell'ingiusto profitto ottenuto).

Rilevato che la ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 13/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 17/07/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 81 comma secondo, 646, 61 n. 11 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla prova dell'elemento psicologico del reato e l'errata valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio di merito, sono aspecifici poiché meramente reiterativi di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla prova dell'interversio possessionis e sull'elemento soggettivo del reato contestato, comprovati dalla condotta della prevenuta che si è dimostrata perfettamente consapevole della condotta perpetrata e dell'ingiusto profitto ottenuto). Rilevato che la ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 35043/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris