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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1966

Cassazione n. 41207/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1966 avverso la sentenza del 18/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudiece dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i reati di cui agli artt 615 ter cp e 326 cp..

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato col ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 18 Ottobre 2019.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. i Deciso il 3.0,021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .civardo dy Gregorio D r Vessichelli ssaar L EI P 0..

S I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1966 avverso la sentenza del 18/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudiece dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i reati di cui agli artt 615 ter cp e 326 cp.. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato col ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 18 Ottobre 2019. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. i Deciso il 3.0,021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .civardo dy Gregorio D r Vessichelli ssaar L EI P 0.. S I
Sentenza Cassazione n. 41207/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris