CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 37464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della C(:)RTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto o in subordine per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 23 novembre 2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso la condannata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che l'istante avrebbe avuto conoscenza del processo.Secondo la Corte territoriale le doglianze risultano infondate dal momento che vi è la prova positiva che la eventuale e mancata conoscenza del processo non è dovuta ad incolpevole ignoranza dello stesso. La difesa, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte a sezioni Unite (SS.UU. Innaro ed Ismail), ha evidenziato che l'elezione di domicilio all'atto della identificazione è avvenuta presso un difensore di ufficio nominato dalla Questura con la conseguenza che non vi è prova neanche che la stessa abbia avuto conoscenza del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'inversione dell'onere della prova. La Corte territoriale ha evidenziato che la ricorrente non ha provato di non avere avuto conoscenza del processo, operando un'erronea inversione dell'onere della prova dal momento che ai fini della corretta dichiarazione di assenza è necessario da parte del giudice un accertamento in positivo della conoscenza del processo. La ordinanza impugnata non considera, infine, che l'ar-t.420 bis cod. proc. pen. richiede per la dichiarazione di assenza una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato del processo alla luce della giurisprudenza convenzionale e di questa Corte a sezioni unite. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla conoscenza da parte della ricorrente della lingua italiana. Le argomentazioni utilizzate dalla ordinanza impugnata sono apodittiche. La circostanza che il domicilio indicato all'atto della identificazione fosse lo stesso al momento in cui è stata arrestata per la esecuzione della pena non può rilevare quale prova della intenzionalità nel sottrarsi alla conoscenza del processo. Anche dalla ulteriore circostanza in base alla quale il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data del 12 giugno 2018 abbia chiesto l'esame dell'imputata non può essere ricavata automaticamente la prova che vi siano stati tra difensore e imputata contatti, dal momento che la richiesta dell'esame dell'imputato avviene sempre ad opera dei difensori nell'ipotesi in cui anche successivamente alla richiesta, possa essere rintracciato il proprio assistito e non derivando a quest'ultimo alcun pregiudizio in caso di mancata presentazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato 1.1.Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, esaminati dal Collegio per il dedotto error in procedendo, risulta che: -In data 4 febbraio 2015, la Ungureanu in sede di identificazione ad opera della polizia giudiziaria, risultava domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36.Eleggeva domicilio presso il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di firmare l'atto. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte richiamata è relativa alle ipotesi in cui l'indagato/imputato si sia trovato nella incolpevole condizione della mancata conoscenza dello svolgimento di un processo a suo carico, situazione che è pacificamente esclusa allorquando un soggetto riceva la notifica del decreto di citazione (vocatio in ius) a mani proprie, che è la forma di conoscenza "privilegiata" in quanto diretta e personale. La Corte di appello ha valorizzato alcune condotte della condannata dalle quali ha desunto la conoscenza del procedimento (la domiciliazione in Italia da lei indicato risultato idoneo allorquando è stata posta in esecuzione la sentenza irrevocabile, l'identificazione all'atto dell'arresto, la comprensione della lingua italiana, la richiesta di esame della stessa da parte del difensore nel corso dell'udienza dibattimentale). Si tratta di circostanze che, secondo la Corte territoriale, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite "Ismail", sono valutab li ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento. 1.3. Ad avviso del collegio, le conclusioni che la ordinanza trae dall'applicazione della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite non possono essere condivise. Secondo le Sezioni unite richiamate, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo(S.U. n. 23948 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 283264). La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che: "In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita. Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dal ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, può ravvisarsi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. e, dunque, una "incolpevole" mancata conoscenza del processo, pur in presenza di una formale regolarità delle notifiche degli atti processuali relativi alla vocatío in ius . 1.4.1.Ed invero, va in primo luogo sottolineato che la ricorrente ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del "procedimento", nella fase delle indagini ed in particolare in sede di identificazione ad opera della Polizia giudiziaria (non risultano contatti successivi all'esercizio dell'azione penale). In quella sede, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio in relazione al quale non è emersa la prova di intervenuti contatti tra questi e il proprio assistito. Si aggiunga che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque, abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l'assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata i mpugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello.1.5.La mancata prova che la ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del processo, e dunque la nullità della vocatio in ius della sentenza di primo grado, comporta l'annullamento dell'ordinanza e della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2021 con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]