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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2023

Cassazione n. 47161/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Brescia c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 9/3/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato nei cc:Infronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione di legge, essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur essendo la pena complessiva superiore a due anni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo dedotto.

2. Sulla base dell'accordo intercorso tra le parti, con la sentenza impugnata è stata applicata all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e sono stati concessi la sospensione condizionale della pena e la non menzione "come per legge".

3. Considerato che per il disposto dell'art. 163, comma 1, ultima parte, cod. pen., il giudice può ordinare che rimanga sospesa solo l'esecuzione della pena detentiva, deve affermarsi che, nel caso in esame, il richiamo alle condizioni di legge sta a significare che la sospensione condizionale della pena riguarda solo la pena detentiva.

Non sussiste, pertanto, il denunciato superamento dei limiti di pena, ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Brescia c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 9/3/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso; letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato nei cc:Infronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 8.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione di legge, essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur essendo la pena complessiva superiore a due anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo dedotto. 2. Sulla base dell'accordo intercorso tra le parti, con la sentenza impugnata è stata applicata all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e sono stati concessi la sospensione condizionale della pena e la non menzione "come per legge". 3. Considerato che per il disposto dell'art. 163, comma 1, ultima parte, cod. pen., il giudice può ordinare che rimanga sospesa solo l'esecuzione della pena detentiva, deve affermarsi che, nel caso in esame, il richiamo alle condizioni di legge sta a significare che la sospensione condizionale della pena riguarda solo la pena detentiva. Non sussiste, pertanto, il denunciato superamento dei limiti di pena, ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere est