CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 33547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rona il 26/12/1985;avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona del 19/03/2026;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato conrinvio;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 marzo 2026, il Tribunale di Verona ha confermatol’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale di Verona del 4 febbraio 2026, che avevarigettato l’istanza di dissequestro parziale, proposta per la riduzione dell’oggettodel sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all’art. 11 del d.lgs.n. 74 del 2000 sul rilievo che lo stesso fosse eccessivo e sproporzionato rispettoal debito tributario contestato.Nello specifico, il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato allaconfisca, della quota totalitaria di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ceduta dalCerato alla [OSCURATO:PERSONA] con atto del 4 marzo 2024, nonché, per il caso in cui talesequestro non fosse possibile in tutto o in parte, il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca per equivalente di somme di denaro, di beni mobili e/o immobili, diquote di società e di qualsiasi altro bene, anche di lecita provenienza, nellatitolarità o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza del valore di €1.313.534,90.Con il medesimo decreto, il GIP aveva disposto altresì il sequestro preventivo,finalizzato alla confisca di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 12-ter del d.lgs. n.74del 2000, di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], quali immobili, terreni, autovetture,analiticamente indicati.2. Avverso l’ordinanza gli imputati, tramite comune difensore e con unico atto,hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.2.1. Con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 11 deld.lgs. n.74 del 2000, 125 e 321 cod. proc. pen., in relazione all’omessamotivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti, quanto all’elementosoggettivo del reato. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, almomento della cessione delle quote societarie non era stato notificato al Ceratoalcun avviso di accertamento ma una mera richiesta di informazioni (ottobre2022), a cui non aveva fatto seguito alcuna ulteriore iniziativa dell’Agenzia delleEntrate, sino alla notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta nel luglio 2025;con la conseguenza che, al momento dell’operazione asseritamente simulata,difettava in capo all’indagato la rappresentazione attuale e concreta di un debitotributario certo, liquido ed esigibile.2.2. Con un secondo motivo, si denunciano vizi della motivazione e diviolazione degli artt. 11 e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 275 cod. proc.pen., con riferimento all’eccessività della misura. In particolare, il provvedimentoimpugnato difetterebbe di adeguata motivazione in ordine alla proporzionalità̀ eadeguatezza del sequestro rispetto ad un valore dei beni vincolati destinati agaranzia del debito tributario notevolmente superiore all’imposta che si assumeevasa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1. Quanto alla prima doglianza dei ricorrenti, va premesso che, in tema diricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare diappello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l’istanza direvoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della naturadevolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del meritodella questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui siriferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione. Dunque, la sussistenzadel fumus del reato non può essere contestata per la prima volta con il ricorso percassazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 08/01/2025, Rv.287322; Sez. 2, n. 6597 del 11/01/2024, Rv. 285931 Sez. 3, n. 45314 del04/10/2023, Rv. 285335; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419).Tale principio si attaglia pienamente al caso di specie, in cui le affermazionicontenute nell’ordinanza del GIP di rigetto dell’istanza di revoca del sequestrorelativamente alla sussistenza del fumus non sono state oggetto di contestazionein sede di appello cautelare. Le parti si sono infatti limitate a contestare davanti alTribunale i passaggi motivazionali relativi al valore del terreno oggetto dellaproposta di riduzione avanzata della difesa, contestando la statuizione del giudicesecondo cui lo stesso non poteva essere preso in considerazione, essendo statodeterminato da una consulenza d’ufficio risalente nel tempo. L’oggetto del giudiziodi appello è, dunque, limitato ai profili relativi al valore del compendio sequestrato,con conseguente preclusione della deduzione di ogni diversa questione nel giudiziodi cassazione.Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di censura, in quantosostanzialmente incentrato su un preteso vizio genetico del decreto di sequestrorelativo alla sussistenza di indizi di reato, del tutto estraneo al devoluto.1.2. La seconda censura dei ricorrenti – secondo cui il valore dei benisottoposti al sequestro era sproporzionato rispetto al debito tributario – èinammissibile.Dalla lettura del provvedimento del GIP del 4 febbraio 2026, emerge che lacontestazione in punto di proporzionalità del sequestro aveva per oggetto il valoredella quota totalitaria delle partecipazioni alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuto pari adeuro 4.000.051.098,82. La difesa sosteneva che fosse sproporzionato mantenerein sequestro tale intera quota di partecipazione, chiedendo di limitare il sequestroal terreno edificabile, del valore di mercato di euro 2.730.000,00, ossia di un valoreequivalente al doppio dell’importo suppostamente dovuto alla pubblicaamministrazione. Il giudice osserva in contrario, sul punto, che il valore delle quotedi una società non corrisponde al valore di beni di cui la società è proprietaria,perché si determina alla luce dei dati contabili della società stessa; osserva inoltreche i valori degli immobili riportati nell’istanza difensiva sono tratti da unaconsulenza tecnica d’ufficio redatta nell’ambito di un procedimento di esecuzionecivile nei confronti della Degli [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2016, quindi 10 anni primadell’esecuzione del sequestro; con la conseguenza che tali valori non possonoessere tenuti in alcun modo in considerazione, trattandosi di stime non attuali oltreche riferiti ad immobili e non a quote societarie.Tali affermazioni del GIP, che appaiono adeguatamente motivate, perchéancorate a dati logicamente rilevanti, sono state fatte proprie dal Tribunale e nonsono comunque contestabili in sede di ricorso per cassazione, non vertendosi inun caso di omessa motivazione.Deve infatti ricordarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. èammesso solo per violazione di legge, in cui rientrano, per costantegiurisprudenza, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramenteapparente, in quanto derivanti dall’inosservanza di precise norme processuali,nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere il percorsoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, di conseguenza,inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Pertanto,non può essere denunciata l’illogicità manifesta della motivazione, la quale puòcontestarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01; Sez. 3, n. 8028 del 28/01/2026, nonmass.; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Rv. 285608 – 01).Nel caso in esame, la prospettazione difensiva si risolve, invece, in untentativo di ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio al fine dideterminare un valore diverso del terreno di cui sopra, per di più sulla base dimere affermazioni, che non tengono conto né del passare del tempo né dellaradicale diversità che vi è fra il valore di un bene in sé e il valore della quota diuna società che sia proprietaria di tale bene.Più in generale, quanto alla determinazione dell’ammontare del sequestro –necessariamente provvisoria e basata su una valutazione meramente indiziaria insede cautelare – deve osservarsi come i ricorrenti sostanzialmente non contestinoil criterio correttamente utilizzato dal GIP e dal Tribunale, secondo cui, in tema disottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto suscettibile disequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere individuato nel valoredei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti vantati dall’Amministrazionefinanziaria per le imposte evase, da quantificare secondo i criteri della riscossionecoattiva dei tributi, sicché, nel caso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beniimmobili, viene in rilievo il disposto dell’art. 77, comma 1, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, che prevede quale tetto massimo il doppio dell’importo del debitotributario complessivo. È dunque conforme al principio di proporzionalità ilsequestro preventivo a fini di confisca dell’intero valore dell’immobile, pur seeccedente l’entità della pretesa tributaria, se inferiore al limite massimo pari aldoppio del complessivo debito erariale (ex multis, Sez. 3, n. 2439 del 18/11/2025,dep. 22/01/2026, Rv. 289220; Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, Rv. 286833).Eventuali contestazioni difensive sul punto sarebbero comunque precluse – inforza di quanto sopra osservato rispetto ai limiti del devoluto – dall’oggetto delgiudizio di appello, che è limitato alla determinazione del valore degli immobili eprivo di riferimenti critici all’entità del profitto del reato.2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenereche “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesimaconsegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese delprocedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]