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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49543/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 21 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.1. Con atto del 22 novembre 2023, la difesa del Romeo conclude per la richie- sta di accoglimento del ricorso.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez.

U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto).

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643).

In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051).

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato che l'imputato aveva conseguito nell'anno 2016 redditi imponibili pari ad euro 17.481,70, di gran lunga superior al limite di reddito richiesto nell'anno in esame e a quello dichiarato di euro 7.007, divergenza costi- tuente un indice rivelatore di malafede.

Nella sentenza impugnata si è chiarito che il Romeo aveva dolosamenterritevanti circostanze reddituali decisive, facilmente perce- pibili data l'enorme divergenza tra reddito effettivo e reddito dichiarato o quanto meno aveva consapevolmente accettato il rischio di una dichiarazione incompleta.

Il ricorrente si limita a reiterare la tesi, non adeguatamente documentata, della responsabilità esclusiva del proprio consulente che aveva presentato un dato reddi- tuale incompleto, salvo poi rettificarlo successivamente.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 21 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.1. Con atto del 22 novembre 2023, la difesa del Romeo conclude per la richie- sta di accoglimento del ricorso. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individua- zione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni compo- nente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088). La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto in- cidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguar- dante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certifica- zione, prevista dall'art.79, c. 1, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendente- mente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al be- neficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigo- rosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inuti- lità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato che l'imputato aveva conseguito nell'anno 2016 redditi imponibili pari ad euro 17.481,70, di gran lunga superior al limite di reddito richiesto nell'anno in esame e a quello dichiarato di euro 7.007, divergenza costi- tuente un indice rivelatore di malafede. Nella sentenza impugnata si è chiarito che il Romeo aveva dolosamenterritevanti circostanze reddituali decisive, facilmente perce- pibili data l'enorme divergenza tra reddito effettivo e reddito dichiarato o quanto meno aveva consapevolmente accettato il rischio di una dichiarazione incompleta. Il ricorrente si limita a reiterare la tesi, non adeguatamente documentata, della responsabilità esclusiva del proprio consulente che aveva presentato un dato reddi- tuale incompleto, salvo poi rettificarlo successivamente. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Co
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