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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2022

Cassazione n. 39136/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale si chiedeva, sulla base di "un nuovo elemento di diritto" di rivisitare la decisione di rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione emessa dalla stessa Corte in data 17/09/2022.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Argomenta che la Corte d'appello aveva omesso di rivisitare la decisione di rigetto dell'istanza di ingiusta riparazione, limitandosi a ripercorrere le proprie precedenti motivazioni, senza tuttavia confrontarsi con la presenza degli elementi di novità esposti (pronuncia del 13.05.2021 che aveva statuito il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del ricorrente), che, se considerati, invece, avrebbero condotto al suo accoglimento; in particolare, le condotte del ricorrente valutate come integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dellindennizzo erano simili a quelle dello Zindato, valutate, invece, come integranti colpa lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Va ricordato che il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il contenuto del provvedimento irrevocabile ma gli è preclusa ogni rivalutazione di merito del compendio probatorio acquisito in quella sede al fine di un diverso apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione del giudice della cognizione (Sez.1, n.27300 del 05/07/2005,Rv.232002 - 01).

3. La Corte di appello, quale Giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del ricorrente, ha fatto corretta applicazione del suesposto principio di diritto, rimarcando come le censure sollevate erano volte, in sostanza, ad ottenere una rivalutazione nel merito della precedente decisione del giudice della cognizione.4.

A fronte di tale corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e ripropositive delle medesime questioni già correttamente disattese nell'ordinanza impugnata.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale si chiedeva, sulla base di "un nuovo elemento di diritto" di rivisitare la decisione di rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione emessa dalla stessa Corte in data 17/09/2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la Corte d'appello aveva omesso di rivisitare la decisione di rigetto dell'istanza di ingiusta riparazione, limitandosi a ripercorrere le proprie precedenti motivazioni, senza tuttavia confrontarsi con la presenza degli elementi di novità esposti (pronuncia del 13.05.2021 che aveva statuito il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del ricorrente), che, se considerati, invece, avrebbero condotto al suo accoglimento; in particolare, le condotte del ricorrente valutate come integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dellindennizzo erano simili a quelle dello Zindato, valutate, invece, come integranti colpa lieve. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Va ricordato che il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il contenuto del provvedimento irrevocabile ma gli è preclusa ogni rivalutazione di merito del compendio probatorio acquisito in quella sede al fine di un diverso apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione del giudice della cognizione (Sez.1, n.27300 del 05/07/2005,Rv.232002 - 01). 3. La Corte di appello, quale Giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del ricorrente, ha fatto corretta applicazione del suesposto principio di diritto, rimarcando come le censure sollevate erano volte, in sostanza, ad ottenere una rivalutazione nel merito della precedente decisione del giudice della cognizione.4. A fronte di tale corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e ripropositive delle medesime questioni già correttamente disattese nell'ordinanza impugnata. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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