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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 27789/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13653-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 739/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 739/2021 della Corte d'appello di Napoli, con cui veniva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] del contratto di vitalizio alimentare, avente ad oggetto un bene immobile di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], del quale si ordinava la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso censura "violazione eio falsa applicazione degli artt.793 e 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.": la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il contratto oggetto di causa, qualificandolo quale vitalizio alimentare anziché come donazione modale, così violando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice d'appello avrebbe dovuto valorizzare la natura di atto di liberalità del negozio, pur essendo previsto un obbligo coercibile di effettuazione di prestazioni periodiche a favore del donante.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente censura l'interpretazione del contratto posta in essere dalla Corte d'appello, interpretazione che spetta al giudice di merito e che può essere contestata di fronte a questa Corte solo denunciando la violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (v., per tutte, Cass. 28319/2017), violazione che la ricorrente contesta nella rubrica, ma poi non sviluppa e non specifica nello svolgimento del motivo, senza neppure trascrivere alcuna delle clausole del negozio concluso fra le parti.

Ric. 2021 n. 13653 sez.

M2 - ud. 13-05-2022 -2- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13653-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 739/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 739/2021 della Corte d'appello di Napoli, con cui veniva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] del contratto di vitalizio alimentare, avente ad oggetto un bene immobile di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], del quale si ordinava la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso censura "violazione eio falsa applicazione degli artt.793 e 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.": la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato il contratto oggetto di causa, qualificandolo quale vitalizio alimentare anziché come donazione modale, così violando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice d'appello avrebbe dovuto valorizzare la natura di atto di liberalità del negozio, pur essendo previsto un obbligo coercibile di effettuazione di prestazioni periodiche a favore del donante. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente censura l'interpretazione del contratto posta in essere dalla Corte d'appello, interpretazione che spetta al giudice di merito e che può essere contestata di fronte a questa Corte solo denunciando la violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (v., per tutte, Cass. 28319/2017), violazione che la ricorrente contesta nella rubrica, ma poi non sviluppa e non specifica nello svolgimento del motivo, senza neppure trascrivere alcuna delle clausole del negozio concluso fra le parti. Ric. 2021 n. 13653 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezion
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