CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento che lo ha condannato a sette mesi di reclusione ed euro 300 di multa per furto aggravato; - che l'unico motivo proposto, con il quale lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità (in ragione della mancata prova che l'imputato fosse il soggetto autore dell'allaccio abusivo e l'effettivo fruitore dell'energia elettrica erogata), oltre a dedurre censure in fatto non consentite in sede di legittimità, omette il confronto con la sentenza impugnata, che ha ritenuto del tutto irrilevante l'identificazione dell'autore dell'allaccio, dal momento che è emerso con certezza che l'imputato ne fruisse (alla luce della circostanza che l'allaccio serviva la sua abitazione). Sotto questo profilo, infatti, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche se realizzato da terzi (Sez. 5, Sentenza n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il C re esten