Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12982/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8,ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 909/2021pubblicata il 11/11/2021.Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] (Cassiopea) nella controversia con INPS.2.

La controversia, per la parte ancora viva nel giudizio di legittimità, haper oggetto: a) la quantificazione della contribuzione dovuta da Cassiopeasulla base del minimale contributivo previsto dal CCNL Multiservizi firmatoda [OSCURATO:PERSONA] e UIL-AGCI, CGIL e CISL e quelloprevisto dal CCNL firmato da Unci-Confsal/Fisals e applicato dallacooperativa; b) la quantificazione delle sanzioni civili ex art.116 dellalegge n.388/2000.3.

Il Tribunale di Modena rigettò l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da Cassiopea, perché ritenne applicabile il minimale contributivoprevisto dal CCNL Multiservizi firmato da [OSCURATO:PERSONA] eUIL-AGCI, CGIL e CISL.

Quanto alle sanzioni civili, il Tribunale ritenne lasussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni ex art.116comma 8 lettera a) della legge n.388/2000 (omissione contributiva),senza la riduzione prevista dal comma 15 della medesima disposizione.4.

La corte territoriale ha integralmente confermato, in parte qua, lasentenza appellata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre Cassiopea, con ricorso affidatoa tre motivi, ai quali INPS resiste con controricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Con il primo motivo (artt. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e/o dell'art. 115 cod. proc. civ. e/o omesso esame dell'invio diuna raccomandata da parte di Cassiopea all’INPS.2.

La censura, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di gravameproposto da Cassiopea, è inammissibile.3.

La corte territoriale sul punto ha ritenuto che: «l'avviso di addebitoopposto è stato notificato (il 4/12/2016), anteriormente, dunque, allanotifica da parte della società del ricorso averso il verbale di accertamento(effettuata solo in data 23/3/2017) ma lo stesso "merito" dellecontestazioni sollevate nel giudizio di accertamento negativo non sarebbestato tale da assorbire ogni esigenza di verifica nel merito della pretesaazionata con l'avviso di addebito (oggetto del presente giudizio)» (pag.3).4.

In disparte dalla considerazione del fatto che l’istituto previdenziale haeseguito l’iscrizione a ruolo prima della impugnazione del verbale unico diaccertamento e notificazione da parte di Cassiopea, il Collegio intendedare continuità ai principi di diritto di Cass. n.12025/2019, secondo i quali,il giudice dell'opposizione alla cartella che ritenga illegittima l'iscrizione aruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminarenel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istitutoprevidenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione adecreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad unaccertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussisteun interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimitàdell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivosull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionatain via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto noncomporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (daultimo, Cass. 13571/2025).Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/20265.

Deve pertanto escludersi la sussistenza di un interesse concreto edd.lgs. n.46/1999 (violazione peraltro insussistente), e ciò conduce allainammissibilità della prima censura.6.

Con il secondo motivo (art. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. l. comma l.del d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. nonché dell'art. 2. comma25.1. n. 549/1995. e dell'art. 3.

Comma 4, D. Lgs. n. 423/2001, inriferimento al tema dell'individuazione del contratto collettivocomparativamente più rappresentativo nella categoria; nonché omessoesame di un fatto decisivo.7.

La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere cheil CCNL applicato dalla Cooperativa, ossia quello siglato da Unci e Confsal,non fosse uno dei contratti di categoria stipulati dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative, e dunque ha errato nel ritenereche tale CCNL non potesse costituire il parametro per la determinazionedel c.d. minimale contributivo.8.

La censura è sostanzialmente sovrapponibile a quella già proposta da[OSCURATO:PERSONA] in altro caso già deciso da questa Corte nei termini cheseguono: «Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art.366 commaprimo n.6 cod. proc. civ..

In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile aquella in esame, si è già ritenuto che «in settori nei quali le parti socialihanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche delmedesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi èquella di individuare, tra numerosi trattamenti e voci retributive, lostrumento normativo «trainante» (definito, per ciò stesso «leader»)ovvero quello che, meglio degli altri, appare in grado di rappresentare lecaratteristiche dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratoriinteressati alla definizione del minimale contributivo, per un verso,preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso,Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica;nello specifico, le censure, nel loro complesso, investono l’individuazionedel cd. contratto leader.

Esse, argomentate attraverso una critica genericadell’iter motivazionale, presentano un assorbente profilo diinammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione delle fonticollettive e dei documenti ministeriali.

Come sviluppate, le critiche sipongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art.366 cod.proc.civ.

Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui ilricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., ancheinterpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez.I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se i motivi nontrascrivono adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo taleda soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso percassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, ancheCass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure aconsentire la decisione» (Cass. 09/06/2023 n. 16249).

4. Nel caso inesame la Cooperativa ricorrente si è limitata a considerazioni generali eastratte sulla normativa applicabile, senza però calarle nella specificavicenda processuale esaminata dalla corte territoriale.

Nel motivo diricorso vengono svolte una serie di allegazioni circa la qualificazione diUnci e Confsal come organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative ai fini dell’art.2 comma 25 della legge n. 549/1995.

Taliallegazioni appaiono però del tutto generiche, siccome la parte ricorrentenon ha trascritto nemmeno in parte i documenti, gli atti e provvedimentinormativi dai quali potrebbe desumersi, per la specifica categoria inesame, lo status di organizzazione sindacale comparativamente piùrappresentativa.

Ed ancora, trattandosi di valutazione comparativa, laparte ricorrente non ha censurato in modo specifico la ratio decidendi dellacorte territoriale, laddove ha ritenuto comparativamente piùNumero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026rappresentativo il CCNL concluso da Legacoop, Confcooperative, Cgil, Cisl,Uil/Asgi «sulla base delle allegazioni e delle produzioni degli istitutiappellati, già in maniera condivisibile esaminati dal giudice di prime cure,e nella non contestazione dell’appellante».

5. Quanto all’asserito omessoesame di un fatto decisivo, il motivo si sostanzia nella mera indicazionedella censura in rubrica e pertanto difetta in modo radicale dellasufficiente specificità prevista dall’art.366 cod. proc. civ.» (Cass. n.28755/2025).9.

Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi su questopunto da Cass. n.28755/2025 cit., proprio in considerazione dellasostanziale sovrapponibilità delle censure.10.

Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 co. 15della legge n.388/2000.11. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenerenon applicabile il regime degli interessi legali in considerazione delmancato versamento dei contributi oggetto del verbale di accertamento.12.

Anche questa censura è inammissibile.

Pacifica la insussistenza dellaipotesi di cui alla lettera b) della disposizione in esame (crisi, riconversioneo ristrutturazione aziendale), quanto alla ipotesi di cui alla lettera a) laparte ricorrente non ha allegato quale sarebbe il contrasto interpretativo oapplicativo tale da determinare una oggettiva incertezza sulla portata dellaobbligazione contributiva.13.

P.Q.M14.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8,ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 909/2021pubblicata il 11/11/2021.Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] (Cassiopea) nella controversia con INPS.2. La controversia, per la parte ancora viva nel giudizio di legittimità, haper oggetto: a) la quantificazione della contribuzione dovuta da Cassiopeasulla base del minimale contributivo previsto dal CCNL Multiservizi firmatoda [OSCURATO:PERSONA] e UIL-AGCI, CGIL e CISL e quelloprevisto dal CCNL firmato da Unci-Confsal/Fisals e applicato dallacooperativa; b) la quantificazione delle sanzioni civili ex art.116 dellalegge n.388/2000.3. Il Tribunale di Modena rigettò l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da Cassiopea, perché ritenne applicabile il minimale contributivoprevisto dal CCNL Multiservizi firmato da [OSCURATO:PERSONA] eUIL-AGCI, CGIL e CISL. Quanto alle sanzioni civili, il Tribunale ritenne lasussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni ex art.116comma 8 lettera a) della legge n.388/2000 (omissione contributiva),senza la riduzione prevista dal comma 15 della medesima disposizione.4. La corte territoriale ha integralmente confermato, in parte qua, lasentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre Cassiopea, con ricorso affidatoa tre motivi, ai quali INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con il primo motivo (artt. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e/o dell'art. 115 cod. proc. civ. e/o omesso esame dell'invio diuna raccomandata da parte di Cassiopea all’INPS.2. La censura, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di gravameproposto da Cassiopea, è inammissibile.3. La corte territoriale sul punto ha ritenuto che: «l'avviso di addebitoopposto è stato notificato (il 4/12/2016), anteriormente, dunque, allanotifica da parte della società del ricorso averso il verbale di accertamento(effettuata solo in data 23/3/2017) ma lo stesso "merito" dellecontestazioni sollevate nel giudizio di accertamento negativo non sarebbestato tale da assorbire ogni esigenza di verifica nel merito della pretesaazionata con l'avviso di addebito (oggetto del presente giudizio)» (pag.3).4. In disparte dalla considerazione del fatto che l’istituto previdenziale haeseguito l’iscrizione a ruolo prima della impugnazione del verbale unico diaccertamento e notificazione da parte di Cassiopea, il Collegio intendedare continuità ai principi di diritto di Cass. n.12025/2019, secondo i quali,il giudice dell'opposizione alla cartella che ritenga illegittima l'iscrizione aruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminarenel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istitutoprevidenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione adecreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad unaccertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussisteun interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimitàdell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivosull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionatain via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto noncomporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (daultimo, Cass. 13571/2025).Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/20265. Deve pertanto escludersi la sussistenza di un interesse concreto edd.lgs. n.46/1999 (violazione peraltro insussistente), e ciò conduce allainammissibilità della prima censura.6. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo nn.3 e 5 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. l. comma l.del d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. nonché dell'art. 2. comma25.1. n. 549/1995. e dell'art. 3. Comma 4, D. Lgs. n. 423/2001, inriferimento al tema dell'individuazione del contratto collettivocomparativamente più rappresentativo nella categoria; nonché omessoesame di un fatto decisivo.7. La ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere cheil CCNL applicato dalla Cooperativa, ossia quello siglato da Unci e Confsal,non fosse uno dei contratti di categoria stipulati dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative, e dunque ha errato nel ritenereche tale CCNL non potesse costituire il parametro per la determinazionedel c.d. minimale contributivo.8. La censura è sostanzialmente sovrapponibile a quella già proposta da[OSCURATO:PERSONA] in altro caso già deciso da questa Corte nei termini cheseguono: «Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art.366 commaprimo n.6 cod. proc. civ.. In fattispecie sostanzialmente sovrapponibile aquella in esame, si è già ritenuto che «in settori nei quali le parti socialihanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche delmedesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi èquella di individuare, tra numerosi trattamenti e voci retributive, lostrumento normativo «trainante» (definito, per ciò stesso «leader»)ovvero quello che, meglio degli altri, appare in grado di rappresentare lecaratteristiche dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratoriinteressati alla definizione del minimale contributivo, per un verso,preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso,Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica;nello specifico, le censure, nel loro complesso, investono l’individuazionedel cd. contratto leader. Esse, argomentate attraverso una critica genericadell’iter motivazionale, presentano un assorbente profilo diinammissibilità, dovuto alla carenza di adeguata trascrizione delle fonticollettive e dei documenti ministeriali. Come sviluppate, le critiche sipongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto ai sensi dell’art.366 cod.proc.civ. Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui ilricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., ancheinterpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez.I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se i motivi nontrascrivono adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo taleda soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso percassazione (in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, ancheCass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità delle censure aconsentire la decisione» (Cass. 09/06/2023 n. 16249). 4. Nel caso inesame la Cooperativa ricorrente si è limitata a considerazioni generali eastratte sulla normativa applicabile, senza però calarle nella specificavicenda processuale esaminata dalla corte territoriale. Nel motivo diricorso vengono svolte una serie di allegazioni circa la qualificazione diUnci e Confsal come organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative ai fini dell’art.2 comma 25 della legge n. 549/1995. Taliallegazioni appaiono però del tutto generiche, siccome la parte ricorrentenon ha trascritto nemmeno in parte i documenti, gli atti e provvedimentinormativi dai quali potrebbe desumersi, per la specifica categoria inesame, lo status di organizzazione sindacale comparativamente piùrappresentativa. Ed ancora, trattandosi di valutazione comparativa, laparte ricorrente non ha censurato in modo specifico la ratio decidendi dellacorte territoriale, laddove ha ritenuto comparativamente piùNumero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026rappresentativo il CCNL concluso da Legacoop, Confcooperative, Cgil, Cisl,Uil/Asgi «sulla base delle allegazioni e delle produzioni degli istitutiappellati, già in maniera condivisibile esaminati dal giudice di prime cure,e nella non contestazione dell’appellante». 5. Quanto all’asserito omessoesame di un fatto decisivo, il motivo si sostanzia nella mera indicazionedella censura in rubrica e pertanto difetta in modo radicale dellasufficiente specificità prevista dall’art.366 cod. proc. civ.» (Cass. n.28755/2025).9. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi su questopunto da Cass. n.28755/2025 cit., proprio in considerazione dellasostanziale sovrapponibilità delle censure.10. Con il terzo motivo (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.)Cassiopea lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 co. 15della legge n.388/2000.11. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenerenon applicabile il regime degli interessi legali in considerazione delmancato versamento dei contributi oggetto del verbale di accertamento.12. Anche questa censura è inammissibile. Pacifica la insussistenza dellaipotesi di cui alla lettera b) della disposizione in esame (crisi, riconversioneo ristrutturazione aziendale), quanto alla ipotesi di cui alla lettera a) laparte ricorrente non ha allegato quale sarebbe il contrasto interpretativo oapplicativo tale da determinare una oggettiva incertezza sulla portata dellaobbligazione contributiva.13. P.Q.M14. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.Numero registro generale 608/2022Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 12982/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 12982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris