CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06524/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33376/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato tentato furto in abitazione (con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla declaratoria di penale responsabilità - è indeducibile perc:hé fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, ove si dà atto che il militare escusso in dibattimento aveva affermato che il rilievo dell'impronta era stato effettuato solo sugli oggetti indicati dalla persona offesa come maneggiati dai ladri e sugli infissi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.