CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 22489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, commesso in concorso con altro imputato non ricorrente.4 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge (art.161 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione per avere la Corte di appello notificato il decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia in luogo diverso dal domicilio eletto. La nullità era stata eccepita, in via preliminare, in sede di conclusioni scritte ma ad essa la Corte territoriale non ha dato alcuna risposta. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è fondato e, conseguentemente, la sentenza va annullata. 5. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Risulta dall'atto di appello che con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'imputata aveva eletto (recte: dichiarato) il domicilio presso la propria abitazione sita in Crotone, via E. Mastracchi n. 17; ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello in data 6 ottobre 2023 fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo p.e.c. inviata al difensore (con la motivazione: "elettivamente domiciliato"). Anche nella intestazione della sentenza risulta erroneamente che l'imputata aveva il "domicilio eletto presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia". Lo stesso difensore, nelle conclusioni scritte presentate nell'ambito del giudizio cartolare, concluse in via principale chiedendo alla Corte di appello di "rilevare la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputata", eccezione della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che in «caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), con una pronuncia condivisa dalla successiva giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988, in motivazione; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2023, Lunerti, Rv. 284310; Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747). Non rileva la circostanza che detto principio sia stato espresso con riferimento al disposto dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non in un caso in cui - come accaduto nella fattispecie - si sia erroneamente ritenuto che l'imputata avesse espressamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia, trattandosi di due situazioni del tutto assimilabili. 6. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano