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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14883/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1 e 3, cod. strada; 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

A motivi di ricorso lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 186-bis, commi 1 e 3, cod strada; 186, comma 2 lettera c), cod. strada.

2. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

4. Violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte di merito dichiarato estinto il reato per prescrizione il reato.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso la difesa sostiene che al proprio assistito, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non sia stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest.

Dalla letture della sentenza risulta il contrario di quanto asserito dalla difesa, essendo documentato, afferma la Corte d'appello, come il ricorrente abbia ricevuto l'avviso.

La doglianza difensiva è del tutto assertiva e sfornita di allegazioni a sostegno.

Il vizio lamentato è riconducibile a quello del travisamento della prova, il quale, per essere valevole in questa sede, deve soddisfare precisi requisiti, del tutto assenti nella prospettazione difensiva.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure che sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

E' richiesto che il ricorrente assicuri, in modo rigoroso, il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio, provvedendo all'allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendo precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc.

Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf.

V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep.2015, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073).

Inoltre, in caso di c.d.

"doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217).

Del pari manifestamente infondato è il rilievo riguardante la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in anni due.

In proposito la Corte di merito ha espresso congrua motivazione, ritenendo equa tale durata in considerazione dell'elevato valore del tasso alcolemico e delle modalità del fatto.

Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede.

Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva: la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito.

In base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione.

In proposito la giurisprudenza di legittimità sostiene che sia inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Si è pure affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Applicando tali principi consolidati al caso in esame, occorre rilevare come la pena individuata dai giudici di merito si attesti su valori che non superano la media edittale.

E' quindi sufficiente il richiamo alla nozione della congruità contenuto in sentenza.

Quanto alla eccezione di prescrizione si richiama il seguente condivisibile principio: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza)", così Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205 - 01 Ad ogni modo non risulta che il reato sia estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, essendo intervenuta sospensione della prescrizione dal 31/10/19 al 5/3/2020, per un totale di giorni

126. Aggiungendo tale periodo al termine massimo di scadenza della prescrizione del reato (pari ad anni cinque), la prescrizione è maturata alla data del 6/11/2021, epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello del 4/8/2021.

L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1 e 3, cod. strada; 186, comma 2, lett. c) cod. strada. A motivi di ricorso lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 186-bis, commi 1 e 3, cod strada; 186, comma 2 lettera c), cod. strada. 2. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena. 4. Violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte di merito dichiarato estinto il reato per prescrizione il reato. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo di ricorso la difesa sostiene che al proprio assistito, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non sia stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest. Dalla letture della sentenza risulta il contrario di quanto asserito dalla difesa, essendo documentato, afferma la Corte d'appello, come il ricorrente abbia ricevuto l'avviso. La doglianza difensiva è del tutto assertiva e sfornita di allegazioni a sostegno. Il vizio lamentato è riconducibile a quello del travisamento della prova, il quale, per essere valevole in questa sede, deve soddisfare precisi requisiti, del tutto assenti nella prospettazione difensiva. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure che sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). E' richiesto che il ricorrente assicuri, in modo rigoroso, il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio, provvedendo all'allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendo precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep.2015, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073). Inoltre, in caso di c.d. "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). Del pari manifestamente infondato è il rilievo riguardante la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in anni due. In proposito la Corte di merito ha espresso congrua motivazione, ritenendo equa tale durata in considerazione dell'elevato valore del tasso alcolemico e delle modalità del fatto. Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede. Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva: la dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito. In base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione. In proposito la giurisprudenza di legittimità sostiene che sia inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Si è pure affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Applicando tali principi consolidati al caso in esame, occorre rilevare come la pena individuata dai giudici di merito si attesti su valori che non superano la media edittale. E' quindi sufficiente il richiamo alla nozione della congruità contenuto in sentenza. Quanto alla eccezione di prescrizione si richiama il seguente condivisibile principio: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza)", così Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205 - 01 Ad ogni modo non risulta che il reato sia estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, essendo intervenuta sospensione della prescrizione dal 31/10/19 al 5/3/2020, per un totale di giorni 126. Aggiungendo tale periodo al termine massimo di scadenza della prescrizione del reato (pari ad anni cinque), la prescrizione è maturata alla data del 6/11/2021, epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello del 4/8/2021. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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