CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28151/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per desistenza volontaria, lamentando - inoltre — la mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 614 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, la prima ed ultima parte di pag. 5 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., lamentando l'assenza di prove sufficienti a ritenerla sussistente, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in oggetto sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato (entrambi i Giudici di merito hanno fornito corretta motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estenso