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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 03771/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10218/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CANICATTI' VIA R. ELENA 60 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10308/2023depositata il 18/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto Premesso che: questa Corte con ordinanza n.10308/2023 emessa in data 18 aprile 2023 nel proc.r.g.n.4092/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Agrigento nei confronti del Laboratorio di Analisi cliniche Dott. [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. rigettava il ricorso condannando l’ASP di Agrigento al pagamento delle spese processuali in favore del Laboratorio di Analisi controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del procuratore che ne aveva fatto richiesta; il difensore del detto Laboratorio di analisi Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali; Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione della distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa; Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento con la conseguente correzione del dispositivo del provvedimento anzidetto, anteponendo, nella parte dispositiva, al secondo rigo, prima delle parole “in favore del” le parole “procuratore distrattario del” PQM Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n.10308/2023 anteponendo, nella parte dispositiva, al secondo rigo, prima delle parole “in favore del” le parole “

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10218/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CANICATTI' VIA R. ELENA 60 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10308/2023depositata il 18/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto Premesso che: questa Corte con ordinanza n.10308/2023 emessa in data 18 aprile 2023 nel proc.r.g.n.4092/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Agrigento nei confronti del Laboratorio di Analisi cliniche Dott. [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. rigettava il ricorso condannando l’ASP di Agrigento al pagamento delle spese processuali in favore del Laboratorio di Analisi controricorrente costituita, senza provvedere sull’istanza di distrazione delle spese in favore del procuratore che ne aveva fatto richiesta; il difensore del detto Laboratorio di analisi Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente alla questione della distrazione delle spese processuali; Considerato che l’istanza merita accoglimento, ricorrendo un’ipotesi di errore materiale in ordine alla mancata indicazione della distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa; Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento con la conseguente correzione del dispositivo del provvedimento anzidetto, anteponendo, nella parte dispositiva, al secondo rigo, prima delle parole “in favore del” le parole “procuratore distrattario del” PQM Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n.10308/2023 anteponendo, nella parte dispositiva, al secondo rigo, prima delle parole “in favore del” le parole “
Sentenza Cassazione n. 03771/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris