CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/10/2q23 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMApit—o—giirrg-6-glè-155nt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto, che sarebbe consistito nell'omessa comunicazione della data di fissazione dell'udienza avverso l'ordinanza con la quale la Quinta Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità de plano del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano di irrogazione della pena concordata con il P.G. ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di bancarotta impropria da reato societario, aggravamento del dissesto e ricorso abusivo al credito, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello. Il ricorso risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625 bis, comma quarto cod. proc. pen. Invero, la declaratoria di inammissibilità de plano è prevista nei casi tassativamente indicati dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in particolare per le sentenze di patteggiannento e di concordato in appello, fondate sull'accordo delle parti, per esigenze deflattive al fine di alleggerire il carico delle udienze di questa Corte, prevedendo l'adozione di un provvedimento senza formalità di procedura, quindi, in assenza di contraddittorio e senza obbligo di dare avviso alle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.