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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 15442/2026

Testo disponibile della fonte

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rte d'appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, in difesa dell’imputato, il qualeha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], esercentecomma 2-sexies e 186-bis, commi 1, lett. c) e 3, cod. strada (fatto del 28.7.2020),con tasso alcolico accertato pari a g/l 2,53 (prima prova, ore 00.11) e g/l 2,64(seconda prova, ore 00.18).2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la sentenzaimpugnata vagliato se l’etilometro utilizzato (tipo [OSCURATO:PERSONA] – 7110MKIII)fosse idoneo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto l’aspetto funzionale, amisurare la concentrazione di alcool presente nel sangue, omettendo di rispondereai motivi di appello proposti.Deduce che in sede di appello era stato prospettato che l’etilometro utilizzatopresentava nel libretto metrologico una verifica, in data 24.10.2019, senzal’indicazione dell’ente che aveva provveduto alla revisione (a differenza dellasuccessiva verifica del 7.1.2021).

Ciò ne determinava l’assoluta inaffidabilità einutilizzabilità.

È comunque onere della pubblica accusa fornire la prova delregolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della suasottoposizione a revisione.

La Corte fiorentina non ha dato alcuna risposta a taliosservazioni in sede di gravame di merito, mentre avrebbe dovuto disapplicarel’atto amministrativo costituito da una verifica in cui è omessa l’indicazione dellaboratorio che l’ha eseguita ed è apposta una firma illeggibile nel librettodell’apparecchio.II) Vizio di motivazione sulla valutazione della testimonianza dell’agente DiTecco in ordine ai sintomi di ubriachezza.Deduce che la sentenza impugnata non ha motivato sul terzo motivo diappello, mediante il quale si contestava che tale deposizione potesse fornire provaspecifica del tasso alcolemico del prevenuto.III) Vizio di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente, del tutto mancante rispetto ai tre anni inflitti ecomunque erronea laddove aumenta la misura finale ai sensi dell’art. 186-bis cod.strada, non previsto per la sospensione della patente.3.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.4.

Il primo motivo non merita accoglimento.La Corte di appello ha dato adeguata risposta alla censura relativa alla pretesainaffidabilità dell’etilometro, ritenendo correttamente ininfluente la mancanza, nellibretto metrologico, dell’indicazione dell’ente che aveva effettuato la verifica del24 ottobre 2019.

La motivazione valorizza la presenza della sottoscrizionedell’addetto e il sistema dei controlli cui gli apparecchi sono sottoposti, escludendoche il rilievo formale dedotto fosse idoneo a incidere sull’affidabilità funzionaledello strumento.

A fronte di ciò, il ricorrente non ha allegato alcun concretoelemento da cui desumere un malfunzionamento o l’erroneità delle misurazioni,sicché la doglianza si risolve in una mera contestazione assertiva.5.

Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque privo didecisività.In presenza di un accertamento etilometrico pienamente attendibile,sintomi esteriori di ebbrezza assume rilievo meramente accessorio.

Il ricorrente,peraltro, non spiega in che modo l’asserita carenza motivazionale sulla deposizionedell’agente operante potrebbe incidere sull’esito del giudizio.6.

È infondato anche il terzo motivo.La Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 186-bis cod. strada,avendo accertato che l’imputato esercitava attività di trasporto di cose ai sensi delcomma 1, lett. c).

L’aumento previsto dal comma 3 del medesimo articolo, facendoriferimento alle “sanzioni” in termini omnicomprensivi, riguarda anche le sanzioniamministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente.

Nel caso concreto,la durata finale della sospensione risulta determinata mediante un calcolo correttoe coerente con il quadro normativo applicabile.7.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Firenze.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, in difesa dell’imputato, il qualeha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze haconfermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], esercentecomma 2-sexies e 186-bis, commi 1, lett. c) e 3, cod. strada (fatto del 28.7.2020),con tasso alcolico accertato pari a g/l 2,53 (prima prova, ore 00.11) e g/l 2,64(seconda prova, ore 00.18).2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la sentenzaimpugnata vagliato se l’etilometro utilizzato (tipo [OSCURATO:PERSONA] – 7110MKIII)fosse idoneo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto l’aspetto funzionale, amisurare la concentrazione di alcool presente nel sangue, omettendo di rispondereai motivi di appello proposti.Deduce che in sede di appello era stato prospettato che l’etilometro utilizzatopresentava nel libretto metrologico una verifica, in data 24.10.2019, senzal’indicazione dell’ente che aveva provveduto alla revisione (a differenza dellasuccessiva verifica del 7.1.2021). Ciò ne determinava l’assoluta inaffidabilità einutilizzabilità. È comunque onere della pubblica accusa fornire la prova delregolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della suasottoposizione a revisione. La Corte fiorentina non ha dato alcuna risposta a taliosservazioni in sede di gravame di merito, mentre avrebbe dovuto disapplicarel’atto amministrativo costituito da una verifica in cui è omessa l’indicazione dellaboratorio che l’ha eseguita ed è apposta una firma illeggibile nel librettodell’apparecchio.II) Vizio di motivazione sulla valutazione della testimonianza dell’agente DiTecco in ordine ai sintomi di ubriachezza.Deduce che la sentenza impugnata non ha motivato sul terzo motivo diappello, mediante il quale si contestava che tale deposizione potesse fornire provaspecifica del tasso alcolemico del prevenuto.III) Vizio di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente, del tutto mancante rispetto ai tre anni inflitti ecomunque erronea laddove aumenta la misura finale ai sensi dell’art. 186-bis cod.strada, non previsto per la sospensione della patente.3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.4. Il primo motivo non merita accoglimento.La Corte di appello ha dato adeguata risposta alla censura relativa alla pretesainaffidabilità dell’etilometro, ritenendo correttamente ininfluente la mancanza, nellibretto metrologico, dell’indicazione dell’ente che aveva effettuato la verifica del24 ottobre 2019. La motivazione valorizza la presenza della sottoscrizionedell’addetto e il sistema dei controlli cui gli apparecchi sono sottoposti, escludendoche il rilievo formale dedotto fosse idoneo a incidere sull’affidabilità funzionaledello strumento. A fronte di ciò, il ricorrente non ha allegato alcun concretoelemento da cui desumere un malfunzionamento o l’erroneità delle misurazioni,sicché la doglianza si risolve in una mera contestazione assertiva.5. Il secondo motivo è manifestamente infondato e comunque privo didecisività.In presenza di un accertamento etilometrico pienamente attendibile,sintomi esteriori di ebbrezza assume rilievo meramente accessorio. Il ricorrente,peraltro, non spiega in che modo l’asserita carenza motivazionale sulla deposizionedell’agente operante potrebbe incidere sull’esito del giudizio.6. È infondato anche il terzo motivo.La Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 186-bis cod. strada,avendo accertato che l’imputato esercitava attività di trasporto di cose ai sensi delcomma 1, lett. c). L’aumento previsto dal comma 3 del medesimo articolo, facendoriferimento alle “sanzioni” in termini omnicomprensivi, riguarda anche le sanzioniamministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente. Nel caso concreto,la durata finale della sospensione risulta determinata mediante un calcolo correttoe coerente con il quadro normativo applicabile.7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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