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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 517/2020

ECLI:EU:T:2020:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0739_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 –

[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑739/18) «Ambiente – Gas fluorurati a effetto serra – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che accerta che un’impresa ha superato la quota assegnatale e che le infligge una sanzione – Rettifica del registro elettronico delle quote – Trasferimento di quote – Autorizzazione all’utilizzo di una quota – Principio di buona amministrazione»

1. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Superamento della quota – Sanzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, art. 25, § 2) (v. punti 46, 47)

2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Registro elettronico delle quote gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Superamento della quota constatato sulla base dei dati inseriti nel registro elettronico – Imprese interessate che hanno segnalato errori nel registro elettronico – Principio di buona amministrazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti – Violazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 16‑19 e 25, § 2) (v. punti 48‑62, 93‑95)

3. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Trasferimento di quote e autorizzazione a utilizzare le quote – Trasformazione di un’autorizzazione a utilizzare una quota in un trasferimento di quota – Rettifica del registro elettronico delle quote – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 16‑19) (v. punti 66‑92) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2018 che accerta che la ricorrente ha superato, nel 2017, la sua quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e che applica nei suoi confronti una sanzione consistente nel ridurre la sua quota per il periodo successivo di assegnazione di quote di 31370 tonnellate di CO 2 equivalente.

Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 16 ottobre 2018, che accerta che la [OSCURATO:PERSONA] ha superato nel 2017 la sua quota di immissione in commercio di idrofluorocarburi e che applica nei suoi confronti una sanzione consistente nel ridurre la sua quota per il periodo successivo di assegnazione di quote di 31370 tonnellate di CO2 equivalente, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0739_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑739/18) «Ambiente – Gas fluorurati a effetto serra – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che accerta che un’impresa ha superato la quota assegnatale e che le infligge una sanzione – Rettifica del registro elettronico delle quote – Trasferimento di quote – Autorizzazione all’utilizzo di una quota – Principio di buona amministrazione» 1. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Superamento della quota – Sanzioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, art. 25, § 2) (v. punti 46, 47) 2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Registro elettronico delle quote gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Superamento della quota constatato sulla base dei dati inseriti nel registro elettronico – Imprese interessate che hanno segnalato errori nel registro elettronico – Principio di buona amministrazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti – Violazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 16‑19 e 25, § 2) (v. punti 48‑62, 93‑95) 3. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra – Regolamento n. 517/2014 – Assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Trasferimento di quote e autorizzazione a utilizzare le quote – Trasformazione di un’autorizzazione a utilizzare una quota in un trasferimento di quota – Rettifica del registro elettronico delle quote – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 517/2014, artt. 16‑19) (v. punti 66‑92) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2018 che accerta che la ricorrente ha superato, nel 2017, la sua quota per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi e che applica nei suoi confronti una sanzione consistente nel ridurre la sua quota per il periodo successivo di assegnazione di quote di 31370 tonnellate di CO 2 equivalente. Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 16 ottobre 2018, che accerta che la [OSCURATO:PERSONA] ha superato nel 2017 la sua quota di immissione in commercio di idrofluorocarburi e che applica nei suoi confronti una sanzione consistente nel ridurre la sua quota per il periodo successivo di assegnazione di quote di 31370 tonnellate di CO2 equivalente, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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