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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15910/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15622/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Borsieri, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - controricorrente - e contro '2-Y18 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] N. 15622/19 R.G. - intimati - avverso la sentenza n. 134/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 23.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso qualificato ex art. 615 c.p.c. del 29.1.2009, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze in relazione al fermo amministrativo di un motoveicolo e di cinque autoveicoli di sua proprietà, disposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il mancato pagamento di sanzioni al C.d.S. e notificato in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso l'abitazione dei propri genitori.

Dedusse l'opponente la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso, per mancata notifica del provvedimento di fermo e per intervenuta prescrizione delle sanzioni.

Il Tribunale toscano, nel contraddittorio con l'esattore, il Prefetto di Firenze e il Comune di Medolla (contumace il Comune di Firenze), con sentenza del 10.5.2011 dichiarò inammissibile l'opposizione sia quanto alla dedotta nullità del preavviso di fermo, sia quanto alla nullità della notifica (qualificando l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e rigettando infine l'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 23.1.2019, subentrata frattanto Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ad [OSCURATO:PERSONA] e nel contraddittorio con le altre parti già costituitesi in primo grado, lo rigettò.

La Corte, in particolare, riqualificò l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ne rilevò l'infondatezza, sotto tutti i profili coinvolti.N. 15622/19 R.G.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il solo Comune di Medolla.

Gli intimati Comune di Firenze, AdER e Prefetto di Firenze non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58, commi 2 e 4, e 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il ricorrente si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del fermo presso l'abitazione dei propri genitori, ove egli non era né residente né domiciliato, atteso che era residente sin dal 1990 in Lastra a Signa, Via di Mezzetta n. 3, ove anche aveva il proprio domicilio fiscale ex art. 58, comma 2, cit., donde l'assoluta mancanza della notifica stessa, non rilevata dal giudice d'appello, in uno con la mancanza della notifica del preavviso di fermo. 1.2 — Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il giudice d'appello disposto la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese in favore di AdER, benché fossero state rigettate tutta una serie di eccezioni in rito dalla stessa sollevate, sicché avrebbe dovuto disporsi la compensazione almeno parziale. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia l'assoluta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, allorché la Corte d'appello, dopo aver correttamente qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha dichiarato testualmente in dispositivo: "in N. 15622/19 R.G. accoglimento del proposto appello, così provvede: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata". 2.1 - Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto premesso che, ad onta di quanto opinato dall'odierno ricorrente e dalla stessa Corte distrettuale, la controversia che occupa non può ascriversi all'ambito delle opposizioni esecutive, trattandosi in verità di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 15354/2015).

Tuttavia, la qualificazione operata dai giudici di merito, per quanto erronea, ha una specifica incidenza sulla vicenda processuale in esame, come meglio si dirà di seguito. 2.2 - Ciò posto, da quanto risulta dagli atti (e specialmente dalla sentenza impugnata), il Tribunale di Firenze: 1) dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il preavviso di fermo (di cui il Moscadelli assume la mancata notifica) perché "tale atto, a differenza del fermo vero e proprio, non (è) equiparabile né al precetto, né a un atto dell'esecuzione"; 2) dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il fermo amministrativo, perché tardiva, trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c.; 3) rigettò l'eccezione di prescrizione perché infondata.

Orbene, da quanto riportato in ricorso (pp. 9-10), non pare anzitutto dubbio che il capo della sentenza di primo grado sul preavviso di fermo sia passato in giudicato, perché non specificamente impugnato dal Moscadelli.

Ogni questione qui riproposta nel primo motivo - quanto al preavviso di fermo - è quindi da considerarsi inammissibile perché coperta dal giudicato.

Non occorre, del resto, dilungarsi circa il potere di rilievo officioso di questa Corte, riguardo al giudicato interno (v. ex multis, Cass. n. 5133/2019).N. 15622/19 R.G. 2.3 — In secondo luogo, è altrettanto indubbio che, stante la specifica ed esplicita qualificazione della domanda circa la pretesa illegittimità del fermo amministrativo, da parte del primo giudice, quale opposizione ex art. 617 c.p.c. (benché palesemente erronea), il Moscadelli avrebbe dovuto impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, al lume del principio dell'apparenza (v. ex multis, Cass. n. 13381/2017), e non già con l'appello, non potendo in tal caso il giudice erroneamente adito procedere ad autonoma riqualificazione della domanda, ma dovendo anzi dichiarare l'inammissibilità del gravame.

Tale ultronea attività riverbera, peraltro, anche sull'inammissibilità della questione di cui al capo precedente, giacché proprio dalla diversa qualificazione come opposizione ex art. 615 c.p.c., anziché ex art. 617 c.p.c., il giudice d'appello ha fatto discendere l'insussistenza del giudicato sul punto; giudicato invece sussistente, sul piano più generale, per non essere stata correttamente impugnata la sentenza di primo grado, donde l'inammissibilità delle doglianze sulla questione per cui è processo e il sostanziale assorbimento delle doglianze sui pretesi vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. 3.1 — In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, rispetto alla sola parte (Comune di Medolla) che ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).N. 15622/19 R.G.

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in C 900,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15622/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. Borsieri, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - controricorrente - e contro '2-Y18 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] N. 15622/19 R.G. - intimati - avverso la sentenza n. 134/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 23.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso qualificato ex art. 615 c.p.c. del 29.1.2009, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze in relazione al fermo amministrativo di un motoveicolo e di cinque autoveicoli di sua proprietà, disposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il mancato pagamento di sanzioni al C.d.S. e notificato in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso l'abitazione dei propri genitori. Dedusse l'opponente la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso, per mancata notifica del provvedimento di fermo e per intervenuta prescrizione delle sanzioni. Il Tribunale toscano, nel contraddittorio con l'esattore, il Prefetto di Firenze e il Comune di Medolla (contumace il Comune di Firenze), con sentenza del 10.5.2011 dichiarò inammissibile l'opposizione sia quanto alla dedotta nullità del preavviso di fermo, sia quanto alla nullità della notifica (qualificando l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e rigettando infine l'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 23.1.2019, subentrata frattanto Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ad [OSCURATO:PERSONA] e nel contraddittorio con le altre parti già costituitesi in primo grado, lo rigettò. La Corte, in particolare, riqualificò l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ne rilevò l'infondatezza, sotto tutti i profili coinvolti.N. 15622/19 R.G. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il solo Comune di Medolla. Gli intimati Comune di Firenze, AdER e Prefetto di Firenze non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 58, commi 2 e 4, e 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del fermo presso l'abitazione dei propri genitori, ove egli non era né residente né domiciliato, atteso che era residente sin dal 1990 in Lastra a Signa, Via di Mezzetta n. 3, ove anche aveva il proprio domicilio fiscale ex art. 58, comma 2, cit., donde l'assoluta mancanza della notifica stessa, non rilevata dal giudice d'appello, in uno con la mancanza della notifica del preavviso di fermo. 1.2 — Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il giudice d'appello disposto la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese in favore di AdER, benché fossero state rigettate tutta una serie di eccezioni in rito dalla stessa sollevate, sicché avrebbe dovuto disporsi la compensazione almeno parziale. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia l'assoluta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, allorché la Corte d'appello, dopo aver correttamente qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha dichiarato testualmente in dispositivo: "in N. 15622/19 R.G. accoglimento del proposto appello, così provvede: rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata". 2.1 - Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto premesso che, ad onta di quanto opinato dall'odierno ricorrente e dalla stessa Corte distrettuale, la controversia che occupa non può ascriversi all'ambito delle opposizioni esecutive, trattandosi in verità di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 15354/2015). Tuttavia, la qualificazione operata dai giudici di merito, per quanto erronea, ha una specifica incidenza sulla vicenda processuale in esame, come meglio si dirà di seguito. 2.2 - Ciò posto, da quanto risulta dagli atti (e specialmente dalla sentenza impugnata), il Tribunale di Firenze: 1) dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il preavviso di fermo (di cui il Moscadelli assume la mancata notifica) perché "tale atto, a differenza del fermo vero e proprio, non (è) equiparabile né al precetto, né a un atto dell'esecuzione"; 2) dichiarò inammissibile l'opposizione avverso il fermo amministrativo, perché tardiva, trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c.; 3) rigettò l'eccezione di prescrizione perché infondata. Orbene, da quanto riportato in ricorso (pp. 9-10), non pare anzitutto dubbio che il capo della sentenza di primo grado sul preavviso di fermo sia passato in giudicato, perché non specificamente impugnato dal Moscadelli. Ogni questione qui riproposta nel primo motivo - quanto al preavviso di fermo - è quindi da considerarsi inammissibile perché coperta dal giudicato. Non occorre, del resto, dilungarsi circa il potere di rilievo officioso di questa Corte, riguardo al giudicato interno (v. ex multis, Cass. n. 5133/2019).N. 15622/19 R.G. 2.3 — In secondo luogo, è altrettanto indubbio che, stante la specifica ed esplicita qualificazione della domanda circa la pretesa illegittimità del fermo amministrativo, da parte del primo giudice, quale opposizione ex art. 617 c.p.c. (benché palesemente erronea), il Moscadelli avrebbe dovuto impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, al lume del principio dell'apparenza (v. ex multis, Cass. n. 13381/2017), e non già con l'appello, non potendo in tal caso il giudice erroneamente adito procedere ad autonoma riqualificazione della domanda, ma dovendo anzi dichiarare l'inammissibilità del gravame. Tale ultronea attività riverbera, peraltro, anche sull'inammissibilità della questione di cui al capo precedente, giacché proprio dalla diversa qualificazione come opposizione ex art. 615 c.p.c., anziché ex art. 617 c.p.c., il giudice d'appello ha fatto discendere l'insussistenza del giudicato sul punto; giudicato invece sussistente, sul piano più generale, per non essere stata correttamente impugnata la sentenza di primo grado, donde l'inammissibilità delle doglianze sulla questione per cui è processo e il sostanziale assorbimento delle doglianze sui pretesi vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. 3.1 — In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, rispetto alla sola parte (Comune di Medolla) che ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).N. 15622/19 R.G. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in C 900,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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