CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 24662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4063‒2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Matrice, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, alla via Oslavia, 30; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto:TRIBUTI – sospensione ex legge n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 6355 / 28 / 20 1 6 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 4 luglio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La SKS365 Malta ltd. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla predetta società contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui le era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica erariale relativa all'attività di raccolta di scommesse per l'anno 2011 esercitata, per suo conto, da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata il giudice di appello disattendeva il gravame della ricorrente evidenziando, tra le altre circostanze, il mancato perfezionamento della invocata fattispecie di regolarizzazione della violazione, nonché, nel merito, la sussistenza dei presupposti impositivi. Le parti depositavano memorie aisensi dell'art. 380-bis1 c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 8662 del 2022 questa Corte, sul rilievo che dall'esame della sentenza impugnata emergeva che la stessa era stata resa a seguito dell'appello proposto, con autonomo atto, anche da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di obbligato principale del versamento dell'imposta in oggetto e che, pertanto, ricorreva una situazione di litisconsorzio necessario processuale, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto soggetto. La ricorrente, con istanza dell’8 maggio 2023, ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha, quindi, chiesto disporsi la sospensione del processo come previsto dall’art. 1, comma 197, della citata legge. Considerato che: L’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla società ricorrente può essere accolta. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.