CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 24531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; 1lette le conclusioni della parte civile e la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, depositate nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'Il settembre 2025, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 2634 cod. civ., contestato a [OSCURATO:PERSONA], confermando, agli effetti civili, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità civile del medesimo, nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in riferimento alla vendita di un terreno, di proprietà della società ed in presenza di un interesse in conflitto con quello della predetta, alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], imputandone parte del prezzo al pagamento di debiti estranei all'impresa ed incassandone altra parte mediante l'emissione di cambiali, sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con correlativo danno per la società. Per quanto di rilievo in questa sede, all'imputato è stato contestato di aver svenduto un bene sociale, imputandone il corrispettivo al parziale saldo di debiti personali e, per la restante parte, comunque traendone personale utilità, in pregiudizio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come risultato dalle dichiarazioni del socio [OSCURATO:PERSONA], delle fonti informative escusse, dalle trascrizioni di colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricostruzione dei rapporti tra le società coinvolte. Dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato, la Corte di merito ha confermato la responsabilità civile dell'imputato, in considerazione delle condizioni contrattuali effettivamente convenute tra le parti e della destinazione del prezzo all'estinzione di debiti di esclusiva rilevanza personale dell'amministratore unico disponente. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, articolato in punti, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto contestato poiché, a fronte di una formale imputazione, secondo cui l'imputato avrebbe alienato il bene per la somma complessiva di euro 87.578,00, maggiore di quella risultante dall'atto pubblico - e pari ad euro 30.000,00 - il Tribunale era giunto a conclusioni del tutto diverse, fondate esclusivamente sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dai figli di questi e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza che la Corte di merito abbia preso in carico le censure proposte con l'appello, rassegnando un percorso argomentativo illogico e contraddittorio. In particolare, l'appellante aveva segnalato: il sentimento di forte astio nutrito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'esistenza di contrasti tra gli stessi germani; l'inattendibilità delle registrazioni dei colloqui intercorsi tra la parte civile ed i medesimi fratelli [OSCURATO:PERSONA], emergendo dalle stesse l'interesse a compiacere l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta a questi di indirizzarne l'esposizione dei fatti; chiedendo di sottoporre le dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] ad un rigoroso vaglio, alla stregua delle diverse versioni dai medesimi rese in ordine alle tranches di pagamento del prezzo, trascritte nel ricorso di legittimità previa estrapolazione dalle relative trascrizioni; vaglio, invece, pretermesso dalla Corte territoriale, che si è limitata a trasporre graficamente, da pagina 4 a pagina 20, la motivazione della sentenza di primo grado. Un ulteriore punto contesta la sterilizzazione della sentenza, deliberata dalla Commissione tributaria, che aveva annullato gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alle fatture emessa da D'Amore, reputata irrilevante alla stregua del diverso ambito cognitivo rimesso al giudice penale. Nel resto, il motivo stigmatizza le valutazioni rese nella sentenza impugnata riguardo la ricostruzione delle singole voci in cui si è articolato il pagamento del prezzo della vendita, anche riguardo il dichiarato valore d'acquisto, evidenziandone profili di illogicità e contraddittorietà, anche mediante l'elaborazione di una tabella contenente passaggi della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamente omessi dalla Corte di merito. Un ultimo punto contesta la genuinità delle conversazioni registrate, assumendo che i [OSCURATO:PERSONA] fossero ben consapevoli della captazione dei dialoghi, già destinati a precostituire una prova a carico. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, in assenza della 3dimostrazione del dolo, nella triplice declinazione prevista per il delitto in contestazione e, soprattutto, con riferimento all'intenzionalità di danno, identificato con la mera finalità di profitto. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il 27 aprile 2026, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5. Il 13 aprile 2026, la parte civile ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.11 primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inconducente e, in parte, versato in fatto e proteso ad una rilettura della piattaforma probatoria. 1.1. Benchè rivolta, nell'intitolazione del motivo, a contestare violazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 2634 cod. civ., la censura si dispiega nella critica alla valutazione probatoria, senza contestare gli elementi costitutivi di fattispecie. 1.1.1. Non sembra superfluo, nondimeno, qui richiamare la teorizzazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per la sussistenza del reato di cui all'art. 2634 cod. civ., occorrono: a) la ricorrenza, in capo all'autore del fatto, di un interesse in conflitto con quello della società; b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico - in capo all'agente - di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01; Sez. 5, n. 37932 del 12/05/2017, Cuch, Rv. 270613 - 01). Ferma restando l'incontestata identificazione della condotta nella stipula del contratto di compravendita di un terreno della società - che configura la fattispecie in termini di reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita "ah origine" che produce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico (Sez. 5, 4n. 26415 del 02/04/2024, Coccato, Rv. 286764 - 01) - le conformi sentenze di merito danno conto del danno cagionato alla proprietaria, consistito nella mancata acquisizione del controvalore del cespite alienato da parte della società disponente. Del tutto immemori di siffatta evidenza, con la quale il ricorso omette in toto di confrontarsi, le censure svolte nel motivo finiscono per appuntarsi sull'esatta determinazione del corrispettivo nominale pattuito e sulla destinazione del prezzo tra le parti regolato, in parte destinato a compensazione di crediti dell'acquirente verso i figli dell'amministratore, in altra parte monetizzato attraverso l'emissione di cambiali in favore di un terzo, a fronte di operazioni inesistenti, con successiva imputazioni a rapporti di provvista extrasociali; ed i rilievi critici del ricorrente anche al riguardo non mirano a contestare l'elemento del danno, da ritenersi dunque incontroverso, bensì a censurare l'attendibilità della persona offesa e dei testi, in tal modo finendo per lasciare indenne il profilo oggettivo in argomento. La censura elude, altresì, il tema del conflitto d'interesse, che si sostanzia in un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra chi agisce e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente (Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018, Rossi, Rv. 274253 - 01). Siffatto conflitto deve esistere prima del compimento dell'atto e non deve concretizzarsi solo con quest'ultimo (Sez. 5, Polverino, cit., in motivazione; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254312 - 01; Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, Francis, Rv. 232525 - 01). In tale quadro, il costrutto accusatorio validato dai Giudici di merito ravvisa il conflitto tra la stipula dell'atto dispositivo e gli interessi della società nel fatto che l'imputato, alienando il bene sociale, aveva agito ad esclusivo favore proprio e dei figli e non già a beneficio della società, in quanto li aveva liberati da ogni obbligo nei confronti delle ditte della acquirente, creditrici per lavori svolti presso le personali abitazioni, e che l'imputato aveva inteso in tal modo saldare. E che una modalità siffatta integri il requisito in esame è patrimonio condiviso della giurisprudenza di questa Corte, in quanto nel delitto di infedeltà patrimoniale, l'interesse in conflitto con quello della società, allo stesso modo del profitto ingiusto, può riguardare anche solo un terzo, sempre che l'autore della condotta sia a conoscenza di tale contrapposizione di interessi e, ciò nonostante, abbia la volontà precisa di favorire il terzo, in danno dell'ente per conto del quale opera (Sez. 5, n. 28133 del 10/06/2025, Altissimo, Rv. 288703 - 02; Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018, Rossi, Rv. 274253 - 01; Sez. F, n. 40136 del 04/08/2011, Brancher, Rv. 251197 - 01; Sez. 2, Francis, cit.).5 (4,1.1.2. Nel quadro così delineato, il ricorrente si impegna in una minuziosa rilettura delle fonti di prova, di cui non deduce travisamenti decisivi, ma di cui contesta un'unitaria ricostruzione della operazione complessiva che - per le caratteristiche dissimulatorie con le quali è stata congegnata - non si presta ad una univoca analisi contabile, finendo per invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni, in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). In altri termini, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunce che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per contro, il ricorrente non rappresenta quali elementi di prova, in tesi decisivi sul punto di una diversa ricostruzione della vicenda contrattuale e del relativo regolamento del prezzo, il medesimo avrebbe introdotto e, invece, i giudici del merito ingiustificatamente disatteso. Allo stesso modo - e per le ragioni incensurabilmente rassegnate dalla Corte di merito - alcun vulnus nel discorso giustificativo è derivato dall'omessa valutazione della sentenza emessa nell'ambito del giudizio tributario, priva, peraltro, del carattere della decisività, se sol si consideri come anche l'eventuale ed indimostrata esistenza, in positivo, delle prestazioni al cui saldo le cambiali in favore di D'Amore furono emesse non sarebbe circostanza risolutiva sul punto dell'elemento oggettivo del reato. Infine, anche la censura relativa ad una asserita selezione, operata dai giudici di merito, del contenuto delle trascrizioni non integra alcun travisamento per omissione - pervero neppure enunciato - nei termini deducibili davanti a questa Corte, che vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, 6rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Ne discende che il primo motivo, nelle sue analitiche declinazioni, tutte incentrate a proporre una diretta rilettura, anche ipertestuale, dei dati probatori, è proposto, in parte, fuori dei casi previsti ed è, comunque, infondato, nella misura in cui non coglie la sostanziale superfluità della esatta ricostruzione delle modalità di pagamento del prezzo la cui destinazione resta, incontestatamente, ascritta ad esclusivo vantaggio dell'imputato e dei propri familiari. 2. Il secondo motivo è, invece, generico. 2.1. Nel censurare il punto del conflitto d'interessi - tema intimamente correlato all'elemento soggettivo del reato - il ricorrente non si avvede di deprivare le proprie censure di effettiva portata demolitoria. La Corte di merito ha, invero, elaborato il materiale probatorio acquisito al processo, ricavando l'esistenza di un preesistente conflitto di interessi di [OSCURATO:PERSONA] nel sottoscrivere il negozio di alienazione da una serie di dati: il rapporto di solidarietà corrente con [OSCURATO:PERSONA] e le modalità di pagamento del prezzo della vendita; il contenuto stesso della pattuizioni accessorie, intese al saldo dei crediti vantati dall'acquirente - per mezzo della società [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, infine, l'anomalia di un negozio dispositivo dal quale [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ricavato alcuna contropartita perché neppure parte del prezzo era entrata, anche indirettamente, nelle casse sociali. Il tema dell'esistenza del conflitto di interessi si intreccia, dunque, con quello del coefficiente soggettivo, posto che la rilevanza penale del perseguimento di un interesse del terzo è intimamente e imprescindibilmente connessa alla volontà dell'autore del fatto di far conseguire a quest'ultimo un ingiusto profitto, cagionando intenzionalmente un danno alla società. 2.2. Il dolo del delitto ex art. 2634 cod. civ. si configura, invero, sotto la duplice forma di dolo specifico, riferito alla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, anche di natura non patrimoniale, e di dolo intenzionale, riferito alla volontà e rappresentazione di un danno patrimoniale alla società quale conseguenza diretta dell'azione od omissione (Sez. 5, n. 1160 del 28/11/2023, dep. 2024, Marinelli, Rv. 285880 - 01). 7Al riguardo, le argomentazioni rese dalla Corte territoriale si rivelano del tutto pertinenti rispetto al tema posto nell'appello, ponendo in luce l'anomalia che ha caratterizzato la posizione dell'amministratore rispetto alla stipula - peraltro imposta agli acquirenti - di un atto dismissivo a cui non è conseguita la percezione di alcuna utilità in favore della società proprietaria, con esclusivo profitto - mediato - dell'imputato, a seguito degli effetti compensativi dell'imputazione del prezzo a saldo di crediti dell'acquirente verso terzi, in tal guisa adempiuti. Con siffatta ricostruzione, che delinea una manovra speculativa posta in essere in autonomia dall'imputato al solo scopo di favorire i propri interessi familiari, in tal modo dando conto della triplice declinazione del dolo postulata per il delitto in contestazione, il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare un difetto di motivazione che trova, invece, nella complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata incensurabile spiegazione. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non vi è luogo alla liquidazione in favore della parte civile delle spese di assistenza nel grado, non avendo la stessa formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione nella memoria del 13 aprile o in altro atto depositato entro il termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per il rito a trattazione non partecipata, ma solo con nota tardivamente trasmessa il 30 aprile 2026. P.Q.M. Rigetta il ricorso P.Q.M