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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04381/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa il 2 luglio 2018, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., alla pena di mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla marchio D&G, in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 131-bis cod. pen.

L'offesa è tenue ed il danno esiguo, inoltre la condotta non sarebbe abituale, come risulta dal certificato penale e da quello dei carichi pendenti.

Del resto il numero delle borse, ritenuto cospicuo è pari a 15 e la motivazione contrasta con quella resa per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si tratta di danno oggettivamente irrilevante in quanto attinente alla detenzione di 15 borse, rispetto alla multinazionale che detiene il marchio contraffatto, sia dal punto di vista patrimoniale che all'immagine.

2.2. Risulta pervenuta, a mezzo p.e.c., memoria difensiva con la quale si articolano ulteriori argomenti a sostegno del ricorso, con particolare riferimento alla personalità dell'imputato diciannovenne e incensurato sino al 2020, insistendo per l'accoglimento dei motivi. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto inerente a censure che ripropongono identiche questioni, già devolute alla Corte territoriale, la quale ha risposto con motivazione completa, logica ed immune da censure di ogni tipo. 3.1.11 primo motivo, anche a fronte delle approfondite argomentazioni di cui alla memoria difensiva prodotta, in sostanza finisce per prospettare una diversa situazione di fatto, quanto alle considerazioni svolte con motivazione non manifestamente illogiche dalla Corte territoriale in relazione alla non occasionalità del comportamento, per la cui valutazione sarebbe necessario il riesame di elementi di fatto (imminente arrivo dall'estero dell'imputato, appena diciannovenne all'epoca dei fatti) non consentito in sede di legittimità.

3.2. Con riferimento al secondo motivo, poi, si osserva che il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto — nella specie considerato complessivamente non irrisorio dai giudici di merito in relazione al bene tutelato della pubblica fede — tenendo presente la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa il 2 luglio 2018, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., alla pena di mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla marchio D&G, in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 131-bis cod. pen. L'offesa è tenue ed il danno esiguo, inoltre la condotta non sarebbe abituale, come risulta dal certificato penale e da quello dei carichi pendenti. Del resto il numero delle borse, ritenuto cospicuo è pari a 15 e la motivazione contrasta con quella resa per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. e vizio di motivazione. Si tratta di danno oggettivamente irrilevante in quanto attinente alla detenzione di 15 borse, rispetto alla multinazionale che detiene il marchio contraffatto, sia dal punto di vista patrimoniale che all'immagine. 2.2. Risulta pervenuta, a mezzo p.e.c., memoria difensiva con la quale si articolano ulteriori argomenti a sostegno del ricorso, con particolare riferimento alla personalità dell'imputato diciannovenne e incensurato sino al 2020, insistendo per l'accoglimento dei motivi. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto inerente a censure che ripropongono identiche questioni, già devolute alla Corte territoriale, la quale ha risposto con motivazione completa, logica ed immune da censure di ogni tipo. 3.1.11 primo motivo, anche a fronte delle approfondite argomentazioni di cui alla memoria difensiva prodotta, in sostanza finisce per prospettare una diversa situazione di fatto, quanto alle considerazioni svolte con motivazione non manifestamente illogiche dalla Corte territoriale in relazione alla non occasionalità del comportamento, per la cui valutazione sarebbe necessario il riesame di elementi di fatto (imminente arrivo dall'estero dell'imputato, appena diciannovenne all'epoca dei fatti) non consentito in sede di legittimità. 3.2. Con riferimento al secondo motivo, poi, si osserva che il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto — nella specie considerato complessivamente non irrisorio dai giudici di merito in relazione al bene tutelato della pubblica fede — tenendo presente la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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